Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9144 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9144 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte d’appello di Napoli udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/90, per aver ceduto diverse tipologie di sostanze stupefacenti.
Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all’aumento per la continuazione interna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i motivi non sono deducibili avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen.
Si osserva infatti che Ł inammissibile il ricorso per cassazione avversosentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare il trattamento sanzionatorio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale ( Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, dep. 08/10/2019, Rv. 277196). La richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena Ł vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l’accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, Rv. 278114).
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Ord. n. sez. 1636/2026
CC – 30/01/2026
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 30/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME