Il valore del concordato in appello e i limiti del ricorso in Cassazione
Il concordato in appello è uno strumento processuale che mira a deflazionare il carico giudiziario attraverso un accordo tra le parti sulla pena. Tuttavia, tale scelta comporta conseguenze precise per quanto riguarda la possibilità di presentare ulteriori impugnazioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza l’inammissibilità del ricorso volto a contestare il trattamento sanzionatorio quando questo è frutto di un libero accordo.
L’inammissibilità del ricorso nel concordato in appello
La questione nasce dall’impugnazione di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Il ricorrente aveva cercato di sottoporre al vaglio della Suprema Corte la determinazione della pena, nonostante questa fosse stata concordata tra la difesa e la Procura Generale durante il giudizio di secondo grado.
Secondo la Corte, analogamente a quanto avviene nel patteggiamento, il concordato in appello preclude la possibilità di sollevare censure sulla misura della pena concordata. Questo perché il giudice di merito, nel recepire l’accordo, ne valuta la correttezza e la congruità. Una volta applicata negli esatti termini proposti dalle parti, la decisione non può essere messa in discussione, a meno che non si configuri una violazione palese della legge.
La decisione della Suprema Corte sul concordato in appello
La Suprema Corte ha richiamato i principi consolidati dalle Sezioni Unite, sottolineando che la censura relativa alla pena non può essere dedotta in sede di legittimità se non nell’ipotesi eccezionale di una determinazione “contra legem”. Nel caso in esame, non essendo emersa alcuna illegalità nella pena stabilita, il ricorso è stato considerato un tentativo improprio di riaprire un dibattito su punti già definiti dall’accordo negoziale tra le parti.
Di conseguenza, oltre alla dichiarazione di inammissibilità, è scattata la condanna automatica prevista dall’art. 616 c.p.p., che include il pagamento delle spese processuali e un versamento consistente in favore della Cassa delle Ammende, fissato in questo caso a tremila euro.
Le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento risiedono nella natura stessa del concordato in appello. Trattandosi di un negozio processuale, le parti rinunciano parzialmente ai motivi di impugnazione in cambio di una pena certa e concordata. Permettere un ricorso in Cassazione sulla misura della sanzione vanificherebbe la finalità deflativa dell’istituto e contrasterebbe con il principio di auto-responsabilità delle parti che hanno sottoscritto l’accordo. La Corte ha quindi evidenziato che non vi è spazio per contestazioni di merito se la pena rientra nei limiti legali ed è stata applicata coerentemente con quanto richiesto dai soggetti processuali.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dai giudici di legittimità confermano che la scelta del concordato in appello deve essere ponderata attentamente dalla difesa. Una volta raggiunto l’accordo, la strada del ricorso in Cassazione è sostanzialmente preclusa per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, restando percorribile solo in presenza di errori macroscopici o violazioni di norme imperative. La decisione funge da monito per i ricorrenti, ricordando che l’inammissibilità non solo chiude definitivamente il caso, ma comporta anche oneri finanziari significativi come sanzione per l’instaurazione di un giudizio non consentito.
Si può impugnare in Cassazione la pena decisa con concordato in appello?
No, se la pena è stata concordata tra le parti e applicata dal giudice secondo l’accordo, non è possibile contestarne l’entità in Cassazione salvo che sia illegale.
Cosa accade se si presenta un ricorso inammissibile contro un concordato?
Il ricorso viene rigettato e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del processo e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Quando una pena concordata è considerata contra legem?
Una pena è contra legem quando non rispetta i limiti minimi o massimi previsti dal codice o quando viene applicata una tipologia di sanzione non prevista per quel reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8098 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 8098 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/07/2025 della CORT)APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto assume rilievo l’accordo concluso dalle parti, quanto alla determinazione della pena. In definitiva, analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiannento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013 – dep. 06/02/2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata – stimata corretta dal giudice di merito e applicata negli esatti termini proposti dalle parti – non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 16/01/2026