Concordato in Appello: Quando l’Accordo Limita il Ricorso in Cassazione
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che permette alle parti di accordarsi sulla pena da applicare nel secondo grado di giudizio. Tuttavia, quali sono le conseguenze di tale accordo sulla possibilità di impugnare la sentenza davanti alla Corte di Cassazione? Una recente ordinanza della Suprema Corte fa luce sui limiti del ricorso, sottolineando come la scelta del concordato implichi una rinuncia a far valere determinate questioni.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un imputato condannato per reati fallimentari. In secondo grado, la difesa aveva raggiunto un accordo con l’accusa, ottenendo una sentenza di concordato in appello da parte della Corte territoriale. Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare comunque ricorso per cassazione, basandolo su due motivi principali: la presunta mancata valutazione da parte del giudice di appello di cause di proscioglimento e la carenza di prove sulla sua responsabilità penale.
I Motivi del Ricorso e il Ruolo del Concordato in Appello
L’imputato ha tentato di scardinare la sentenza di secondo grado sollevando due questioni fondamentali. Analizziamole nel dettaglio per comprendere la decisione della Corte di Cassazione.
Il Primo Motivo: Mancato Vaglio delle Cause di Proscioglimento
Il ricorrente lamentava che il giudice d’appello non avesse verificato la possibile esistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 c.p.p. In particolare, accennava a un’ipotetica prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta. La Cassazione ha respinto questo motivo giudicandolo in parte generico, perché non specificava quale causa di proscioglimento fosse applicabile, e in parte manifestamente infondato. Sul punto della prescrizione, i giudici hanno ricordato che il reato di bancarotta fraudolenta si consuma con la dichiarazione di fallimento; nel caso di specie, essendo il fallimento stato dichiarato il 1° novembre 2015, i termini per la prescrizione non erano affatto decorsi.
Il Secondo Motivo: La Rinuncia Implicita alla Prova di Responsabilità
Il secondo motivo, relativo alla contestazione sull’assenza di prova della responsabilità, è stato ritenuto inammissibile dalla Corte. Qui emerge il cuore del principio giuridico affermato nell’ordinanza. La scelta di accedere al concordato in appello è un atto dispositivo della parte, che accetta una determinata pena in cambio di una definizione più rapida del processo. Questa scelta, secondo la Corte, comporta una rinuncia implicita a contestare tutte le questioni, anche quelle rilevabili d’ufficio come la prova della responsabilità, che sono logicamente incompatibili con la richiesta di applicazione di una pena concordata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure la necessità di un’udienza formale. La motivazione si fonda su un principio chiaro: il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis c.p.p. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale. L’accordo sulla pena in appello è assimilabile a una rinuncia all’impugnazione per i punti che ne formano oggetto. Pertanto, non è consentito all’imputato, dopo aver beneficiato di un accordo sulla pena, contestare in Cassazione la propria responsabilità. Tale comportamento sarebbe contraddittorio e minerebbe la funzione stessa dell’istituto del concordato. Accettando l’accordo, l’imputato rinuncia a contestare il merito della condanna, potendo ricorrere in Cassazione solo per vizi specifici legati alla legalità della pena concordata o a vizi procedurali dell’accordo stesso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un punto fondamentale nella strategia processuale: la scelta del concordato in appello è una decisione che deve essere ponderata con attenzione. Sebbene possa portare a una riduzione della pena, essa chiude di fatto le porte a un successivo ricorso in Cassazione per contestare la colpevolezza. L’istituto, concepito per velocizzare i processi, presuppone una volontà delle parti di definire la controversia, rinunciando a ulteriori contestazioni sul merito. Di conseguenza, chi opta per questa via accetta implicitamente il quadro accusatorio e non può, in un secondo momento, rimetterlo in discussione davanti alla Suprema Corte.
 
È possibile contestare la propria responsabilità in Cassazione dopo aver fatto un concordato in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’accordo sulla pena in appello comporta una rinuncia a sollevare questioni relative alla responsabilità, poiché tale scelta è incompatibile con la contestazione del merito della condanna.
Perché il motivo sulla prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta è stato respinto?
È stato ritenuto manifestamente infondato perché, per questo tipo di reato, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data della dichiarazione di fallimento e, nel caso specifico, tale termine non era ancora trascorso.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
L’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, quattromila euro) alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso non ammissibile.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34257 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5   Num. 34257  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Cerignola il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte d’appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
OSSERVA
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Bari in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599 -bis cod. proc. pen. per reati fallimentari;
Considerato che i due motivi proposti sono inammissibili in quanto:
– il primo motivo, che contesta il mancato vaglio delle cause ex art. 129 cod. proc. pen., è intrinsecamente generico, poiché non indica quale tra le cause di proscioglimento sarebbe in tesi sussistente, ed è manifestamente infondato lì dove accenna  a  un  ipotetico  decorso  del  termine  prescrizionale,  rispetto  a  reati  di bancarotta  fraudolenta  consumatisi  alla  data  del  fallimento,  dichiarato  il  1 novembre 2015;
il secondo motivo , che contesta l’assenza di prova della responsabilità , non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME