Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1257 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1257 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALERNO il 22/04/1991
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha applicato 31 ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell’art. 599-bis cod. pr pen. in ordine a vari reati di rapina ed altro.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME dolendosi della qualificazioi giuridica dei reati di rapina e della mancata applicazione dell’art. 129 coi proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito. Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relat vi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme de la pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi GLYPH rinunciati, GLYPH alla GLYPH mancata GLYPH valutazione GLYPH delle GLYPH condizioni GLYPH :i
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti al E, determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità del Ei sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero divers dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniellc Rv. 276102).
Più specificamente, secondo la giurisprudenza di legittimità condivisa Collegio, (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196), inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito di concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto 3 censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle par in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successiv giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a question? rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegalE (In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato co riferimento all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicatili a all’attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce 13 sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).
Il ricorrente, nella specie peraltro in forma del tutto generica, si duole dell qualificazione giuridica del fatto, motivo che non era presupposi) dall’accordo sulla pena e da intendersi rinunciato, nonché della mancat3 applicazione di una causa di proscioglimento.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dE I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur ) tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colo I dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell , ! spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso, il 07/11/2024.