Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25887 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25887 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Gragnano, il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Cinquefrondi, il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Castellammare di Stabia, il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Castellammare di Stabia, il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Castellammare di Stabia, il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 21/02/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME NOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24 marzo 2021, resa all’esito di giudizio abbreviato, il Gup del Tribunale di Napoli ha condannato – con l’aggravante della recidiva
reiterata, specifica ed infraquinquennale per COGNOME, COGNOME e COGNOME NOME alla pena di anni 11 e mesi 8 di reclusione, COGNOME NOME alla pena di anni 3 di reclusione e C 3.000,00 di multa, COGNOME NOME alla pena di anni 11 e mesi 4 di reclusione, COGNOME NOME alla pena di anni 20 di reclusione e COGNOME NOME a quella di anni 4 e mesi 8 di reclusione e C 8.800,00, per i reati in materia di stupefacenti, diversamente aggravati, analiticamente descritti nell’imputazione.
All’esito di concordato, previa rinuncia ai motivi di gravarne diversi da quelli afferenti al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 21 febbraio 2023, in parziale riforma del provvedimento di primo grado previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla circostanza aggravante di cui all’art. 74, quarto comma, del d.P.R. n. 309 del 1990 per COGNOME, COGNOME e COGNOME – ha, invece, irrogato le seguenti pene: anni 7 e mesi 4 di reclusione per COGNOME NOME; anni 2 e mesi 4 di reclusione e C 4.000,00 di multa per COGNOME NOME; anni 7 e mesi 4 di reclusione per COGNOME NOME; anni 13 di reclusione per COGNOME NOME; anni 2 e mesi 10 di reclusione e C 8.000,00 di multa per COGNOME NOME.
Avverso la sentenza, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tramite il medesimo difensore, hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione, lamentando entrambi, con un’unica censura dall’identico contenuto, la violazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen. – in relazione agli artt. 74, comma 2, e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. – sul rilievo della ritenuta illegalità della pena. Più precisamente, la Corte di appello d Napoli avrebbe erroneamente determinato la pena, omettendo di considerare che, stante la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione, salvo quelli afferenti a trattamento sanzionatorio – che avrebbe determinato la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti di cui all’art. 74, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 – il reato in relazione al quale individuare la pena base – aggravata per il solo COGNOME anche dalla circostanza di cui all’art. 416-bis.1 – avrebbe dovuto essere quello previsto ai sensi dell’art. 73 del predetto d.P.R., e non già quello di cui all’art. 74 del medesimo decreto.
La sentenza è stata impugnata, mediante il difensore, anche da COGNOME NOME, il quale, con un unico motivo di impugnazione, deduce la violazione degli artt. 62-bis e 69 cod. pen. per essersi il giudice dell’appello astenuto dal prendere in considerazione la possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche. A parere della difesa, infatti, stante la concomitante presenza di circostanze aggravanti, la corretta applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. avrebbe
potuto provocare un’ulteriore determinazione del trattamento sanzionatorio, financo in misura tale da legittimare il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, tenuto conto dello stato di incensuratezza dell’imputato.
Avverso la sentenza, COGNOME NOME, mediante il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con un solo motivo di doglianza, il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle condizioni di proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.: la Corte di appello di Napoli limitandosi a rilevare l’assenza di motivi che avrebbero potuto condurre all’assoluzione dell’imputato, avrebbe fallacemente omesso di motivare adeguatamente la ritenuta insussistenza delle cause di esclusione della punibilità.
Con memoria del 19 febbraio 2024, il difensore dell’imputato, munito di procura speciale, ha rinunciato all’impugnazione.
Infine, la sentenza è stata impugnata anche da COGNOME NOME, il quale, tramite difensore, lamenta, con un’unica censura, la violazione degli artt. 125, comma 3, 192, commi 1 e 3, e 546, comma 1, lettera e) , cod. proc. pen., nonché il connesso difetto motivazionale, in relazione alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen. Secondo la prospettazione difensiva, il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente mancato di pronunciarsi sul motivo, non rinunciato, concernente il computo della circostanza aggravante prevista per i reati connessi ad attività mafiose, rilevante giacché potenzialmente preclusiva della sospensione dell’ordine di carcerazione e della concessione dei benefici penitenziari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va premesso che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione de pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). Anche le Sezioni Unite di questa Corte
(Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284481) hanno sottolineato come il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. né sull’insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, perché si deve rapportar l’obbligo della motivazione all’effetto devollutivo proprio dell’impugnazione in quanto, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.
Fatte queste premesse, i ricorsi proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME, afferenti entrambi alla violazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen., i relazione agli artt. 74, secondo comma, e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato, per il solo COGNOME, ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. – sul rilievo della ritenuta illegalità della pena, devono essere dichiarati inammissibili poiché manifestamente infondati.
In punto di diritto, occorre premettere che, in tema di concorso formale di reati e di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto i base alla pena edittale più severa (Sez. 2, n. 36107 del 16/05/2017, Rv. 271031).
Nel caso di specie, il solo reato associativo risulta contestato ad entrambi i ricorrenti ai sensi dell’art. 74, primo, secondo, terzo e quarto comma, del d.P.R. n. 309 del 1990, di talché correttamente la Corte di appello di Napoli, ritenendo le attenuanti generiche prevalenti rispetto all’aggravante dell’associazione armata, ha fissato la pena base con riferimento all’art. 74, secondo comma, del d.P.R. n. 309 del 1990, integrante una violazione comunque più grave sia di quella di cui all’art. 73 del medesimo decreto, che di quella relativa alla connessione del reato ad attività di tipo mafioso, prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen.
Il ricorso, avanzato nell’interesse di COGNOME NOME, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è, anch’esso, inammissibile.
Ed invero, è assolutamente pacifico che la rinuncia a tutti i motivi di appello, diversi dalla misura della pena, non può che ritenersi comprensiva della rinuncia anche all’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., che costituisce un punto autonomo della decisione (Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013, Rv. 254485): infatti, il trattamento sanzionatorio e le circostanze attenuanti generiche sono tra loro autonomi, in quanto disciplinati da normativa distinta, tenuto altresì conto del fatto che le ripercussioni cui danno luogo non costituiscono una connessione in
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senso tecnico, ma un effetto riflesso (Sez. 6, n. 6583 del 22/01/1991, Rv. 187426; Sez. 5, n. 7646 del 28/05/1984, Rv. 165794).
Vi è dunque preclusione sul punto, per intervenuta rinuncia.
Anche a prescindere da tali preliminari e assorbenti considerazioni, occorre, peraltro, rilevare come, in punto di diritto, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio una o più circostanze attenuanti – cui la censura del ricorrente deve ritenersi riferita, allorché afferente alla mancata presa in considerazione della possibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche, e non anche, direttamente, alla mancata concessione delle predette non accompagnato da alcuna motivazione, non possa costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l’imputato, nell’atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all’accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 279063-02). Ai sensi dell’art. 62 -bis, comma 3, cod. pen., infatti le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute solo per l’incensuratezza dell’imputato, dovendosi considerare anche gli altri indici desumibili dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n 4033 del 04/12/13, dep. 2014, Rv. 258747), i quali ultimi, tuttavia, nel caso di specie, oltre che insussistenti, non risultano dedotti nemmeno dalla prospettazione difensiva.
Il ricorso proposto da COGNOME NOME è inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera d), cod. proc. pen.
In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in C 500,00.
Deve, infine, dichiararsi inammissibile, perché manifestamente infondato, il ricorso proposto da COGNOME NOME, relativo alla violazione degli artt. 12 comma 3, 192, commi 1 e 3, e 546, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., e al connesso difetto motivazionale, in relazione alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Analogamente a quanto disposto sub 3) per le circostanze attenuanti generiche e sub 4) per la causa di non punibilità di cui all’art. 129 cod. pen., infatti, deve, anche in questo caso, rilevarsi che l’invocat
motivazione in ordine alla sussistenza, o meno, della circostanza aggravante del reato connesso ad attività mafiose, attenendo al piano della contestazione degli elementi circostanziali della responsabilità, resta preclusa dalla rinuncia ai motivi diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio (a proposito della recidiva, ex multis, Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Rv. 284768 – 02; Sez. 2, n. 28872 del 02/07/2020, Rv. 279673 – 01). Deve ribadirsi, infatti, che, in tema di impugnazioni, il motivo inerente alla configurabilità di circostanze attenuanti (come, ad esempio, le generiche) o di circostanze aggravanti (come, ad esempio, la recidiva) riguarda un punto della decisione autonomo rispetto a quello relativo al trattamento sanzionatorio, con il quale non vi è connessione essenziale.
Per questi motivi, i ricorsi di COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e COGNOME NOME della somma di euro 500,00, i restanti ricorrenti della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2024.