Concordato in Appello: Quando e Come si Può Impugnare la Sentenza?
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, permettendo alle parti di accordarsi sulla pena da applicare, rinunciando ai motivi di appello. Ma cosa succede se una delle parti non è soddisfatta dell’esito? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione (n. 24245/2024) fa chiarezza sui ristrettissimi limiti di impugnabilità di una sentenza emessa a seguito di tale accordo.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati per reati legati agli stupefacenti, proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, emessa proprio a seguito di un concordato in appello. Le doglianze erano diverse:
* Un ricorrente lamentava l’illegalità della pena, sostenendo che un suo precedente tentativo di concordato era stato illegittimamente respinto. Il diniego si basava sul divieto di concedere le attenuanti generiche in presenza di recidiva reiterata, una norma poi dichiarata incostituzionale.
* L’altro ricorrente si doleva semplicemente del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Entrambi i motivi, seppur apparentemente fondati su questioni di diritto, miravano a rimettere in discussione la quantificazione della pena pattuita.
La Decisione: Inammissibilità dei Ricorsi
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, confermando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. La Suprema Corte ha ribadito che la possibilità di ricorrere contro una sentenza frutto di concordato in appello è eccezionale e limitata a specifiche ipotesi, che non includevano quelle sollevate dai ricorrenti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Corte si fonda su una chiara interpretazione della natura e della finalità dell’art. 599-bis c.p.p. L’adesione al concordato in appello comporta una rinuncia implicita a far valere tutte le questioni che non rientrano nel perimetro del ricorso straordinario. Vediamo i punti chiave del ragionamento dei giudici:
I Limiti Tassativi all’Impugnazione
La giurisprudenza costante, richiamata nell’ordinanza, stabilisce che il ricorso in Cassazione contro una sentenza ‘concordata’ è ammissibile solo se vengono dedotti motivi relativi a:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo (es. errore, violenza, dolo).
2. Mancanza del consenso del pubblico ministero.
3. Contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
4. Illegalità della sanzione inflitta.
I motivi presentati dai ricorrenti non rientravano in nessuna di queste categorie. La Corte ha sottolineato che questioni relative alla mancata valutazione di condizioni di proscioglimento o vizi nella determinazione della pena, che non si traducano in una vera e propria illegalità, sono coperte dalla rinuncia insita nell’accordo.
Il Concetto di ‘Pena Illegale’
Il punto cruciale è la distinzione tra una pena ritenuta ‘ingiusta’ e una pena ‘illegale’. La Cassazione, citando le Sezioni Unite (sent. Savini, 2022), ha chiarito che una pena è illegale solo quando non è prevista dall’ordinamento giuridico o quando la sua quantificazione esce dai limiti edittali (minimo e massimo) fissati dalla legge per quel reato. Il mancato riconoscimento di un’attenuante, che attiene alla discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena, non rende la pena ‘illegale’, a patto che il risultato finale resti all’interno della cornice edittale. Poiché nel caso di specie la pena era nei limiti di legge, il motivo è stato ritenuto infondato.
Inoltre, la Corte ha specificato che il precedente diniego di un diverso accordo, anche se basato su norme poi ritenute invalide, è una questione procedurale superata dalla stipula del nuovo e definitivo concordato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante monito: la scelta del concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze significative. Accettando un accordo sulla pena, l’imputato rinuncia alla possibilità di contestare in Cassazione gran parte delle questioni di merito e di diritto, salvo i vizi gravissimi e tassativi indicati dalla giurisprudenza. La ‘convenienza’ dell’accordo deve essere valutata attentamente, poiché chiude quasi definitivamente la porta a ulteriori impugnazioni. La nozione di ‘pena illegale’ rimane l’unica, stretta via d’uscita, ma la sua applicazione è limitata a casi di errore manifesto e non a semplici disaccordi sulla quantificazione della pena.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.)?
Sì, ma solo per motivi molto specifici e tassativi, quali vizi nella formazione della volontà di aderire all’accordo, mancanza del consenso del PM, una decisione del giudice non conforme all’accordo, oppure l’applicazione di una pena ‘illegale’, ovvero non prevista dalla legge o fuori dai limiti edittali.
Il mancato riconoscimento di attenuanti generiche rende la pena ‘illegale’ e quindi appellabile in Cassazione dopo un concordato in appello?
No. Secondo l’ordinanza, la valutazione delle circostanze attenuanti rientra nel potere discrezionale del giudice per la determinazione della pena. Finché la sanzione finale rimane entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge per quel reato, non si configura una ‘pena illegale’ e quindi il motivo non è ammissibile.
Se un precedente tentativo di concordato è stato respinto, si può impugnare la sentenza del successivo concordato che è stato invece accettato?
No. La Corte ha chiarito che le vicende relative a precedenti tentativi di accordo sono superate dalla stipula dell’accordo definitivo. Con l’accettazione del concordato finale, la parte rinuncia a far valere eventuali vizi o doglianze relative alle fasi procedurali precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24245 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24245 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avv sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello relazione al reato di cui all’art. 73 e 80, comma 2, DPR 309/1990. A motivo del ric NOME deduce violazione di legge per illegalità della pena, in relazione al diniego, giudici di merito, di una prima richiesta di concordato che prevedeva il riconoscim attenuanti generiche, in ragione del divieto in caso di riconoscimento della recidiv comma 4, divieto ritenuto illegittimo dalla Corte Costituzionale. COGNOME NOME s mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condan ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
Va dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi senza formalità ai sensi dell’art. 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di con appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d’uff motivi di appello rinunciati in funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis co nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfus della sanzione inflitta. Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico min richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice COGNOME (cfr da ultimo Sez. 1 – n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 – 01; Sez. 5 – n. 46850 del 11 Rv. 283878 – 01). Orbene, é agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli Non ricorre alcuna ipotesi di illegalità della pena, mantenuta entro i l (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini’ Rv. 283818 – 01), né è censurabile con i ricorso, COGNOME da COGNOME parte COGNOME dell’COGNOME, COGNOME il COGNOME precedente COGNOME diniego COGNOME di COGNOME concordato (Sez. 1 – n. 41553 del 13/06/2023, Rv. 285393 – 01; Sez. 2 – n. 3124 del 23 Rv. 285819 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese p della somma di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024
Il Consiglier