Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41334 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 41334 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a San Giorgio a Cremano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 emessa dalla Corte di appello di Napoli;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che il ricorrente deduce, con unico motivo, denuncia l’omessa motivazione in riferimento alla qualificazione alternativa della condotta ai sensi del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
Considerato ( èt 5rIdo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegal (ex plurimis: Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 – 01);
Ritenuto, peraltro, che il motivo è generico, in quanto il ricorrente non ha neppure indicato le ragioni poste a fondamento della qualificazione alternativa dedotta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., f e1F4″ ‹-tc -orrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.