Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 823 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 823 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, n. Eboli (Sa) DATA_NASCITA COGNOME NOME, n. Eboli (Sa) DATA_NASCITA
avverso la sentenza n. 514/22 della Corte di appello di Salerno del 18/03/2022
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno, in riforma di quella emessa in primo grado ed in accoglimento della concorde richiesta formulata dalle parti, ha applicato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. la pena di quattro anni e due mesi di reclusione e 20.000,00 euro di multa ciascuno a NOME NOME COGNOME, previa rinunzia da parte degli imputati dei motivi di appello concernenti il merito del giudizio in relazione a plurimi episodi di traffico di sostanze stupefacenti (artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990).
Avverso la decisione hanno proposto ricorso congiunto gli imputati, lamentando quale unica ragione di doglianza la mancata valutazione dei motivi di appello da parte del collegio, sostenendo che gli stessi non erano mai stati rinunciati ex art. 589 comma 2 c.p.p., dal momento che la procura rilasciata al difensore era esclusivamente finalizzata al cd. “concordato” ex art. 599-bis cod. proc. pen. “ovvero subordinata all’accordo con il AVV_NOTAIO Generale sull’accoglimento in tutto o in parte dei motivi di appello medesimi”.
Con successiva dichiarazione resa in data 19 agosto 2022 in sede penitenziaria, NOME COGNOME ha, tuttavia, espressamente dichiarato di rinunziare all’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
Quanto al ricorrente NOME COGNOME per successiva rinunzia alla impugnazione (art. 591, lett. d, cod. proc. pen.); quanto a NOME COGNOME, poiché la sentenza impugnata dà espressamente atto che erano stati rinunciati i motivi di gravame a condizione che fosse recepito l’accordo sulla pena, quale in effetti ratificato dal giudice di appello.
Nessun ulteriore motivo di doglianza poteva, pertanto, residuare a fronte di detta richiesta.
Del resto nel cd. concordato in appello, la dichiarazione di rinuncia dell’imputato ai motivi sulla responsabilità non è suscettibile di revoca, neppure
implicita, perdendo effetto, ai sensi dell’art. 599-bis, comma 3, cod. proc. unicamente nel caso di mancato accoglimento della proposta di pena concordata (Sez. 2, n. 43893 del 04/11/2021, COGNOME, Rv. 282312).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi, quanto a COGNOME NOME per rinuncia condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eu tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, 9 novembre 2022
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