Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44020 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44020 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a RAGIONE_SOCIALE Terme il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro in data 26/1/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 23,comma 8,D.L. n. 137/2020;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del P.G., AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Catanzaro, in accoglimento della proposta di concordato rassegnata dalle parti e in riforma della decisione del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE Terme in data 9/11/2020, esclusa la recidiva e riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti, determinava in anni cinque,mesi quattro di reclusione ed euro ottomila di multa la pena inflitta al COGNOME per i reati ascrittigli ( usura aggravata e continuata, estorsione, detenzione di
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materiali esplodenti e di armi di illecita provenienza, ricettazione e illeci detenzione di cannabis), confermando nel resto le statuizioni del primo giudice, ivi compresa la confisca di somme di danaro, strumenti e titoli finanziari, saldi positivi di conto corrente e beni mobili registrati, assoggettati a vincolo cautelare.
Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell’imputato, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, i quali hanno dedotto con unico motivo l’erronea applicazione dell’art. 599 bis cod.proc.pen. in relazione alla confisca e correlato vizio di motivazione, sostenendo che l’imputato in sede di concordato aveva rinunziato esclusivamente ai motivi relativi alla penale responsabilità per i reati contestati con conseguente illegalità della disposta conferma della misura patrimoniale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. Dall’accesso ai verbali d’udienza, giustificato dalla natura della doglianza, consta che gli stessi non contengono alcuna specificazione circa la mancata rinunzia al gravame concernente la confisca sicché i motivi diversi da quelli relativi alla determinazione della pena devono ritenersi abdicati unitamente alle doglianze in punto di responsabilità.
Non è ultroneo chiarire, in ogni caso, che si verte in ipotesi di confisca obbligatoria disposta ai sensi degli artt. 240bis e 644, comma 6, cod.pen. e che con l’atto d’appello la difesa aveva dedotto in forma del tutto aspecifica l’illegittimità parziale della confisca in relazione alle somme di denaro sequestrate senza rapportarsi puntualmente all’ampia motivazione svolta dal Tribunale alle pagg. 49 e segg., in particolare a pag. 51 sulla sproporzione e sul rinvenimento di un’ingente somma in contanti in sede di perquisizione, sicchè il motivo risultava, comunque, geneticamente inammissibile ex art. 581 lett. d) cod.proc.pen.
2.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno trasmesso in data 11 ottobre 2023 conclusioni scritte e nota spese nell’interesse delle parti civili costituite, NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, che risultano per più versi inammissibili. Infatti, le conclusioni rassegnate sono tardive: questa Corte ha in proposito chiarito che in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, il termine del quinto giorno antecedente all’udienza, per il deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, previsto dall’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria, sicché la parte civile che presenti le proprie conclusioni oltre tale termine non può ritenersi ritualmente costituita in detto giudizio (Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Rv. 281148 – 01; Sez. 5, n. 25035 del 16/03/2023, Rv. 284875 – 01). Inoltre, l’inammissibilità si connette anche alla natura delle censure di cui al ricorso, concernente esclusivamente la misura di sicurezza della confisca, in applicazione del principio per cui, qualora dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione proposta dall’imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest’ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso non ha titolo alla rifusione de spese processuali (Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, Rv. 279514 – 01). Infine, le conclusioni rassegnate sono immotivate in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità che riconosce il diritto della parte civile a liquidazione delle spese con riferimento ai processi trattati con rito camerate non partecipato purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei prop interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisio (Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551-01, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 Ottobre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
ikPresidente