Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48535 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48535 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi;
udito il difensore AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito il difensore AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che ha concluso per l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
NOME, NOME, NOME e NOME sono stati ritenuti responsabili dei reati loro ascritti in materia di stupefacenti (NOME, NOME, NOME e NOME per avere, in concorso tra loro introdotto illegalmente in Italia 17 panetti contenenti complessivamente 62,322 kg di hashish e 2 panetti contenenti in tutto kg 6,215 di eroina, occultati in un doppiofondo artigianale creato in un furgone con targa albanese, fatto commesso in Brindisi il 18 dicembre 2020 (capo 1); inoltre, COGNOME NOME per avere illegalmente detenuto presso la propria abitazione kg 1,970 di hashish, fatto commesso in Limbiate il 19 dicembre 2020 (capo 2); COGNOME NOME anche per avere illecitamente detenuto presso la propria abitazione kg 45,00 di hashish, fatto commesso in Cabiate il 19 dicembre 2020 (capo 3) con sentenza, emessa all’esito di rito abbreviato, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi in data 2/12/2021.
1.1. Proposto appello da tutti gli imputati, all’udienza del 28/10/2022 dinanzi alla Corte di appello di Lecce l’imputato COGNOME NOME e personalmente i difensori degli altri imputati, muniti di procura speciale, hanno formulato istanza di concordato con rinuncia a tutti i motivi di appello ad eccezione di quello relativo alla pena.
1.2. Sul consenso del Procuratore generale, dunque, la Corte di appello ha ridetermiNOME la pena nel senso concordato dalle parti.
Avverso tale sentenza propongono ricorso COGNOME NOME e COGNOME con unico atto deducendo, con un primo motivo, violazione dell’art. 606 lett.c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 601 n.3 cod. proc. pen. nonché in relazione all’art.6 n.2 lett.a) e b) CEDU. Deducono, in particolare, che l’avviso dell’udienza per il giorno 28 ottobre 2022 è stato notificato agli imputati ai sensi dell’art. 161 comma 4, cod. proc. pen. nella medesima data del 28 ottobre 2022, con omessa notifica nel domicilio eletto. La mancata notificazione del decreto di citazione in appello nel termine di 20 giorni prima dell’udienza ha limitato la loro effettiva partecipazione al processo e la possibilità di poter preparare la difesa, indipendentemente dal fatto che gli imputati fossero rappresentati da un difensore.
Con un secondo motivo deducono violazione dell’art. 606 lett.c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 453 e 178, comma :L lett.c), cod. proc. pen. in quanto, con il primo motivo di appello, si era eccepita la nullità del decreto di giudizio immediato perché gli imputati non erano stati interrogati ex art. 294 cod. proc. pen. a fronte di una modifica dell’imputazione’ sia con riguardo al luogo che alla
data del reato, da parte della Procura della Repubblica di Brindisi alla quale il procedimento era stato trasferito da Como per competenza ex art. 27 cod. proc. pen. Ritenendo trattarsi di nullità assoluta, i ricorrenti sostengono che la Corte di appello avrebbe dovuto rilevarla, non essendovi possibilità per gli imputati di rinunciare a tale motivo di impugnazione.
Propongono ricorso con unico atto COGNOME NOME e NOME deducendo, con unico motivo, manifesta illogicità, mancanza e contraddittorietà della motivazione nonché violazione degli artt. 453 e 178, cornma 1, lett.c) cod. proc. pen. ritenendo che la Corte di appello di Lecce avrebbe dovuto esaminare e fornire espressa motivazione in merito al primo motivo di appello, concernente la nullità del decreto di giudizio immediato per omesso interrogatorio dell’imputato. Trattandosi di nullità assoluta, infatti, la Corte avrebbe dovuto esaminare d’ufficio la censura anziché ritenere che il perimetro del giudizio fosse ristretto alla sola determinazione della pena.
Il difensore di NOME COGNOME ha depositato nuovi motivi deducendo violazione degli artt.178 lett.c), 179 e 180 cod. proc. pen. con riferimento al combiNOME disposto degli artt.484, 420 ter, 601 e 429, comma 3, cod. proc. pen. La difesa ritiene che la notificazione all’imputato del decreto di citazione per l’udienza di appello ai sensi dell’art.161, comma 4, cod. proc. pen. abbia reso impossibile all’imputato presenziare all’udienza e ai difensori sollevare la relativa eccezione, onde sarebbe stato onere della Corte assicurare la partecipazione effettiva dell’imputato non rinunciante all’udienza. Fino al perfezionamento del concordato, avvenuto nel corso della medesima udienza, la partecipazione dell’imputato gli avrebbe consentito di revocare il consenso in precedenza fornito. I difensori depositano la procura speciale al fine di dimostrare che con essa l’imputato non aveva loro conferito specifico mandato a concordare sull’accoglimento dei motivi di appello né a rinunciare in tutto o in parte all’impugnazione, desumendo dall’assenza dell’imputato in udienza la mancata acquiescenza all’attività difensiva ivi svolta.
All’odierna udienza, all’esito della discussione orale le parti hanno rassegNOME le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La questione posta con il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME riguarda l’asserita nullità del decreto di citazione in appello in quanto
notificato agli imputati il giorno 28 ottobre 2022, data dell’udienza, ai sensi dell’art.161, comma 4, cod. proc. pen. presso lo studio dei difensori.
1.1. In merito, si rileva quanto segue. L’osservanza della disposizione dell’art.601, comma 1, cod. proc. pen., che prevede che il presidente ordini senza ritardo la citazione dell’imputato appellante, ha lo scopo di consentire all’imputato di conoscere il luogo, il giorno e l’ora dell’udienze’, di consentirgli predisporre adeguata difesa, di chiedere di partecipare all’udienza con le modalità e nei termini di cui all’art.23 bis d.l. n.137/2020, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 qualora si proceda, secondo la disciplina emergenziale da Covid-19, in camera di consiglio senza l’intervento delle parti. A norma dell’art.23 bis, comma 4, d.l. n.137/2020, la richiesta dell’imputato, da presentare a mezzo del difensore, di partecipare all’udienza è formulata per iscritto entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza ed trasmessa alla cancelleria della Corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2.
1.2. E’ pacifico che i difensori abbiano ricevuto tempestiva comunicazione della data fissata per la decisione e che gli imputati abbiano conferito, in data 23 settembre 2022, procura speciale che li abilitava a formulare istanza di concordato ai sensi dell’art.599 bis cod. proc. pen. e a rinunciare ai motivi di appello (contrariamente a quanto sostenuto nei motivi nuovi della difesa di COGNOME, la procura speciale contiene addirittura il mandato a rinunciare a qualsiasi impugnazione ex art.589 cod. proc. pen. in ogni stato e grado del processo).
1.3. Occorre, per altro verso, ricordare che l’inosservanza del termine di comparizione dell’imputato, di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d’appello (Sez.3, n.46179 del 28/09/2021, COGNOME, Rv. 282220 – 01; Sez. 4, n. 5959 del 23/01/2020, COGNOME, Rv. 278447 – 01; Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, COGNOME, Rv. 278002 – 01).
1.4. Né potrebbe equipararsi la notificazione eseguita il 28 ottobre – cui corrisponde l’avvenuta informazione, sebbene intempestivamente fornita, della fissazione del processo – alla completa omissione di tale notificazione, posto che solo a questa seconda ipotesi corrisponde la totale mancanza di qualsivoglia indicazione, rivolta alla parte e alla sua difesa tecnica, in ordine alle modalità, anche temporali, di celebrazione del giudizio di appello. La circostanza che l’atto sia pervenuto via PEC presso lo studio dei difensori il giorno 28 ottobre 2022 (ore 7:57:14) non è indicativo dell’impossibilità di eccepire la nullità nell
conclusioni scritte o nel corso della medesima udienza, trattandosi di violazione di un termine apprezzabile sin dal diciannovesimo giorno antecedente l’udienza.
1.5. La presenza del difensore in udienza, valutata unitamente alla mancata deduzione del vizio nelle conclusioni scritte (Sez. 5, n. 5739 del 07/02/2022, Movio, Rv. 282970 – 01) e alla procura speciale conferitagli, da intendersi anche come indicativa della conoscenza dell’udienza da parte dell’imputato, inducono il Collegio e ritenere che la predetta nullità sia sanata in quanto non tempestivamente eccepita e che il relativo motivo di ricorso sia inammissibile in quanto non deducibile per la prima volta in fase di legittimità.
Il secondo motivo dei ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME e l’unico motivo dei ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME sono inammissibili.
2.1. Va, in primo luogo, evidenziato che nella sentenza di appello si è espressamente richiamata la pronuncia con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva disatteso analoga eccezione.
2.2. I difensori hanno evidenziato che il procedimento penale aveva avuto inizio in Como; che il giudice per le indagini preliminari di Como aveva emesso ordinanza di custodia cautelare per i reati ivi contestati, disponendo la trasmissione degli atti ai sensi dell’art.27 cod. proc. pen. al Tribu ale di Brindisi; che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi aveva, dunque, modificato il luogo e la data del commesso reato e la Corte di Cassazione aveva annullato le ordinanze di custodia cautelare, senza rinvio, ordinando la scarcerazione degli imputati per omesso interrogatorio; che il decreto di giudizio immediato, emesso senza previo interrogatorio degli imputati, era stato ritenuto dal Giudice dell’udienza preliminare affetto da nullità non assoluta, sanata dalla richiesta di rito abbreviato.
2.3. Osserva il Collegio, in primo luogo, che non risulta allegata con la dovuta specificità la ragione per la quale il giudizio immediato avrebbe dovuto essere preceduto da un nuovo interrogatorio degli imputati, atteso che i difensori non hanno indicato in che termini la modificazione del luogo e della data del reato contestato al capo 1) avrebbero comportato una immutazione del fatto tale da ledere il diritto di difesa. Si è, in proposito, osservato che l’art. 453, commi 1 ed 1-bis, cod. proc. pen. si riferisce al «fatto» al netto della sua qualificazione giuridica, in quanto è la possibilità per l’accusato di confrontarsi con il fat descritto nell’imputazione e identificato in tutti i suoi elementi costitutiv condotta, nesso causale, evento – che garantisce il diritto di difesa e giustifica la contrazione del rito (Sez. 2, n.18197 del 26/02/2020, Simone, Rv. 279410 01), cosicchè il giudice cui siano trasmessi gli atti a seguito di dichiarazione d’incompetenza territoriale non è tenuto a rinnovare l’interrogatorio già
espletato, che conserva efficacia ai sensi dell’art. 26 cod. proc. pen., sempre che il nuovo decreto riguardi gli stessi fatti, ancorchè diversamente qualificati, e poggi sul medesimo compendio investigativo già oggetto del precedente procedimento, di modo che all’imputato sia già stata data la possibilità di far valere le proprie ragioni difensive (Sez. 6, n.44597 del 03/07/2019, Stucchi, Rv. 277379 – 01).
2.4. Inoltre, la violazione dell’art.453 cod. proc. pen. comporta in ogni caso una nullità di ordine generale a carattere intermedio afferente l’intervento dell’imputato, da ritenersi sanata dalla richiesta di accesso al rito abbreviato (Sez. U, n. 39298 del 26/09/2006, Cieslinsky, Rv. 234835 – 01; Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, NOME, Rv. 216246 – 01).
2.5. Trova, altresì, applicazione al caso in esame il principio secondo il quale non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d’ufficio, oggett di motivi di appello rinunciati in funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878 – 01), derivandone l’inammissibilità del motivo di ricorso.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 novembre 2023
Ij-Thsigliere estensore
Il Presidente