Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49774 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 49774 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso trattato con procedura de plano.
IN FATTO E IN DIRITTO .
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, intervenuta a seguito di concordato in appello sulla pena, ai sensi degli artt. 599 bis e 602, comma 1 bis, cod. proc. pen., riformato solo quoad poenam la sentenza di condanna emessa dal primo giudice, propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo a motivi della impugnazione: violazione di legge e vizi di motivazione (per mancanza), avuto riguardo alla modalità anomala del concorso ed alla valutazione della ritenuta recidiva.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previste d comma 5 bis dell’art. 610 cod. proc. pen., per essere stato proposto fuori dei casi previ dalla legge.
2.1. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi degli artt. 60 comma 1 bis, 599-bis, comma 1, cod. proc. perì., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Dispone la normativa processuale che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589 dello stesso codi ne fanno richiesta, dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene c l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudic anche la pena sulla quale sono d’accordo.
In seguito alla reintroduzione del rito volto alla definizione concordataria del giudiz appello, dunque, il giudice di appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi d’impugnazione, limita la sua cognizione a motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunl:o l’accordo tra le determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti d legalità della stessa) una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità).
Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla p appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall’art. 599-bis proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effet preclusivi sull’intero svolgimento processuale’ ivi compreso ii giudizio di legitti analogamente a quanto avviene per la rinuncia all’impugnazione (Sez. 3, n. 19983, del 9/6/2020, Rv. 279504; Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002, del 10/4/2019, Rv. 276102; Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194-01; Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 27375501; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Rv. 271258).
2.2. Nel caso in esame sono rimasti esclusi dalla rinuncia solo i motivi di gravame afferen al trattamento sanzionatorio, che ha però seguito l’indicazione concordataria. La sanzione concordata tra le parti non presenta aspetti di illegalità, né come tale è stata present dalla difesa.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n 186 del 2000), al versamento -in favore della Cassa delle ammende- di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc pen..
Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2023.