Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17471 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17471 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MASSA DI SOMMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Roma ha applicato, ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., nei confronti di COGNOME NOME la pena di anni tre di reclusione ed euro dodicimila di multa in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
La Corte territoriale ha evidenziato che nella proposta di concordato la difesa sollecitava “il consenso del pubblico ministero alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità sostitutiva, ai sensi dell’art. 20 bis c.p. e art. 56 bis e ss. Legge 689/81” e che il P.G. si era riservato di esprimere il proprio parere “al momento della richiesta con relativa documentazione a comprova”.
La Corte di merito ha altresì rilevato che la richiesta di sostituzione della pena detentiva era rimasta estranea al concordato raggiunto dalle parti e non aveva avuto seguito in udienza; nel giudizio di primo grado, all’udienza del 6 aprile 2023, dopo la lettura del dispositivo, il giudice aveva disposto l’avviso all’imputato ai sensi dell’a 545 bis cod. proc. pen., ma questi, dopo una breve sospensione dell’udienza richiesta dal difensore, aveva dichiarato “di non prestare consenso alle sanzioni sostitutive”.
NOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione degli artt. 599 bis, 545 bis cod. proc. pen., 20 bis cod. pen., 58 e ss. I. n. 689 del 1981 e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di sostituibilità della pena detentiva.
Si deduce che nel procedimento di appello, in forza del rinvio di cui all’art. 598 cod. proc. pen., non ostando nessuna disposizione speciale di cui all’art. 599 bis cod. proc. pen., trova piena applicazione la procedura prevista dall’art. 545 bis cod. proc. pen.. Inoltre, il concordato in appello differisce sostanzialmente e proceduralmente dal patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., non trovando applicazione nessuna norma speciale simile all’art. 444, comma 1, cit., che impone che l’eventuale sostituzione della pena sia inserita nel patteggiamento con esclusione dell’applicazione dell’art. 545 bis cod. proc. pen..
In presenza di una richiesta di sostituzione di pena detentiva, la Corte distrettuale avrebbe dovuto motivare sulle ragioni della mancata applicazione dell’istituto in questione. Peraltro, in occasione del giudizio di primo grado, il Tribunale aveva dato avviso della possibilità di sostituzione della pena detentiva determinata in anni tre e mesi sette di reclusione, ma, in ragione di tale trattamento sanzionatorio, la sostituzione aveva ad oggetto esclusivamente le pene della semilibertà sostitutiva e della detenzione sostitutiva.
In conseguenza della riduzione della pena nel giudizio di appello, emergeva la possibilità di sostituzione della pena sostitutiva anche col lavoro di pubblica utilità per cui la valutazione dell’imputato dell’opportunità di accettare la sostituzione con la detenzione domiciliare avrebbe acquistato tutt’altro oggetto ed esito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che, in calce alla proposta di concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 6 luglio 2023, il procuratore speciale dell’imputato sollecitava il consenso del P.M. alla sostituzione della pena proposta (anni tre di reclusione) con il lavoro di pubblica utilità, ottenendo una riserva interlocutoria in attesa della formalizzazione della richiesta con relativa documentazione.
All’udienza del 27 settembre 2023, definitoria del giudizio d’appello, celebrata in presenza dell’imputato e del difensore di fiducia, detta richiesta non era proposta né era acquisito il consenso del P.M., mentre la Corte territoriale, in relazione al motivo d’appello inteso a censurare la mancata attivazione del subproceclimento ex art. 545 bis cod. proc. pen. da parte del Tribunale, rilevava che tanto era dovuto al dissenso espresso dall’imputato rispetto alla sostituzione.
Il ricorrente assume che, a prescindere dalla formalizzazione della richiesta (tale non poteva definirsi la mera sollecitazione del parere del P.M.), la Corte distrettuale avrebbe dovuto attivarsi ex officio ai sensi dell’art. 545 bis cod. proc. pen..
Ebbene, l’oggetto dell’accordo di cui alla richiesta di applicazione della pena può essere anche la pena sostituita, giusto il disposto di cui all’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1, d. Igs. n. 150 del 2022, per cui la sentenza che recepisce detto accordo non può disattenderne il contenuto, nel quale non sia fatta menzione della sostituzione della pena detentiva (Sez. 5, n. 15079 del 18/3/2011, Zinno, Rv. 250172, in cui si è affermato, sia pur in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, che il giudice non può sostituire di ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di una esplicita richiesta delle parti, poiché altrimenti la decisione del giudice sarebbe difforme dalla richiesta, in fattispecie nella quale, in sede di patteggiamento, il giudice aveva convertito la pena detentiva in quella pecuniaria della multa e concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena).
Tale principio è valido anche con riferimento al concordato in appello, stante la comune base negoziale dei due istituti. Nella specie, le parti non hanno inserito tale previsione nell’accordo, invero non risultando neppure che parte ricorrente abbia formulato, pur potendolo fare, in virtù della norma transitoria di cui all’art. 95, d. I n. 150 del 2022, alcuna richiesta in tal senso all’udienza di discussione; ne consegue
che il giudice d’appello non è obbligato a pronunciarsi sul punto specifico né a motivare circa l’insussistenza dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell’art. 20 bis cod. pen. (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484).
Proprio l’assimilazione tra il patteggiamento e il concordato sui motivi, negata dal difensore ricorrente, fa ritenere estensibile al caso di specie il principio affermat da questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiarnento ex art. 444 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con cui si deduca la violazione dell’art. 545 bis, comma 1, cod. proc. pen. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni, trattandosi di norma che, per ragioni di carattere testuale e sistematico, si applica al solo giudizio ordinario, nel quale solo seguito della lettura del dispositivo l’imputato conosce l’entità della pena e può valutare se consentire o meno alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20 bis cod. pen. e 53 I. 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell’accordo (Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285690; Sez. 6, Ord. n. 30767 del 28/04/2023, COGNOME, Rv. 284978).
L’inapplicabilità dell’art. 545 bis, comma 1, cod. proc. pen. all’istituto del patteg giamento in appello in ragione dell’assimilabilità degli istituti del patteggiamento in primo ed in secondo grado è stata più volte espressamente confermata da questa Corte (Sez. 7, Ord. n. 8219 del 15/12/2023, dep. 2024, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 645 del 29/11/2023, dep. 2024, COGNOME, non massimata).
Alla luce dei suesposti principi, deve escludersi la sussistenza di un obbligo del giudice d’appello di pronunciarsi sul punto specifico, né di motivare circa l’insussistenza dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell’art. 20 bis cod. pen..
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa clelle ammende. Così deciso in Roma il 26 marzo 2024.