Concordato in appello: i limiti invalicabili del ricorso in Cassazione
Il concordato in appello rappresenta uno degli strumenti più efficaci per la deflazione del sistema giudiziario penale, ma porta con sé conseguenze processuali definitive che ogni imputato deve conoscere. La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come l’accordo sulla pena limiti drasticamente le possibilità di un successivo ricorso.
I fatti di causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di secondo grado avessero omesso di valutare la sussistenza di cause di proscioglimento immediato ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale. Tuttavia, tale doglianza emergeva in un contesto processuale particolare: la definizione del procedimento era avvenuta tramite il cosiddetto concordato in appello, un istituto che prevede un accordo tra difesa e accusa sulla rideterminazione della sanzione a fronte di una rinuncia parziale o totale ai motivi di impugnazione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedura de plano. Gli Ermellini hanno evidenziato che i motivi proposti non sono consentiti dalla legge quando interviene un accordo sulla pena in secondo grado. La decisione si fonda sulla natura stessa dell’istituto, che mira a stabilizzare il rapporto processuale attraverso una convergenza di volontà tra le parti e il vaglio del giudice.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano sul principio di preclusione processuale. Analogamente a quanto accade con la rinuncia formale all’impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti che si riverberano sull’intero sviluppo del processo.
In particolare, la Corte ha sottolineato che:
1. L’accordo sulla pena implica una rinuncia a questioni, anche rilevabili d’ufficio, sulle quali l’interessato ha deciso di non insistere per ottenere i benefici del concordato.
2. Tale rinuncia ha effetti preclusivi che impediscono di riproporre le medesime questioni nel giudizio di legittimità.
3. La valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. resta assorbita dalla scelta negoziale delle parti, che accettano la responsabilità in cambio di un trattamento sanzionatorio concordato.
Le conclusioni
In conclusione, chi sceglie la via del concordato in appello deve essere consapevole che tale decisione chiude definitivamente la porta a contestazioni relative al merito dell’imputazione o a vizi motivazionali riguardanti l’omesso proscioglimento. La Cassazione ha dunque ribadito che la stabilità dell’accordo prevale sulla possibilità di rimettere in discussione il processo in sede di legittimità, condannando inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende per aver proposto un ricorso manifestamente infondato.
Cosa succede se impugno una sentenza dopo un concordato in appello?
Il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile se riguarda motivi a cui si è rinunciato implicitamente o esplicitamente durante l’accordo sulla pena.
Il giudice può ancora prosciogliermi dopo l’accordo sulla pena?
No, la scelta del concordato limita la cognizione del giudice e preclude la possibilità di invocare successivamente l’omessa valutazione delle cause di proscioglimento.
Quali sono i rischi economici di un ricorso inammissibile?
Oltre alle spese processuali, la Corte di Cassazione può condannare il ricorrente al pagamento di una somma tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 70 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 70 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Milano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28 marzo 2022 emessa dalla Corte d’appello di Lecce – Sez. distaccata di Taranto visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi afferenti alla violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omessa di valutazi cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – non consentiti dalla legge. Inv analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in dell’accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effe preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio d legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 ottobre 2022