Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10921 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10921 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Siracusa il 03/09/1995
COGNOME NOMECOGNOME nato a Siracusa il 14/09/1994
NOME nato a Siracusa il 14/02/1984
COGNOME NOMECOGNOME nato a Siracusa il 10/01/1987
NOME NOMECOGNOME nato a Siracusa il 25/11/1991
COGNOME NOMECOGNOME nato a Siracusa il 10/08/1984
COGNOME NOMECOGNOME nato a Siracusa il 27/10/1983
COGNOME NOME nato a Siracusa il 09/05/1999
NOME NOMECOGNOME nato a Siracusa il 27/04/1995
COGNOME NOMECOGNOME nato a Siracusa il 11/05/1995
COGNOME NOMECOGNOME nato a Siracusa il 23/06/1994
avverso la sentenza emessa il 19/02/2024 dalla Corte d’Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19/02/2024, la Corte d’Appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza di condanna alla pena di giustizia pronunciata con rito abbreviato, in data 14/03/2022, dal G.u.p. del Tribunale di Catania nei confronti (tra gli altri) di COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in relazione – come rispettivamente specificato nei capi di accusa da 1) a 18) – ai reati di cui agli art 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché (i soli COGNOME e COGNOME NOME) all’art. 697 cod. pen., e (i soli COGNOME COGNOME e COGNOME NOME) all’art. 629 cod. pen.
In particolare, per quanto qui rileva, la Corte d’Appello ha rideterminato la pena, nei confronti degli imputati COGNOME, COGNOME e COGNOME nei termini da costoro concordati, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia ai motivi di appello diversi d quelli relativi al trattamento sanzionatorio.
In relazione agli altri imputati COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME – che con spontanee dichiarazioni avevano ammesso gli addebiti, rinunciando anch’essi ai motivi di appello diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio – la Cort d’Appello ha invece riformato la sentenza nei confronti del solo COGNOME, riducendo la pena previa esclusione della recidiva ed applicazione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante; quanto a COGNOME NOME e al COGNOME, ha confermato la sentenza di primo grado.
Ricorrono per cassazione imputati COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME deducendo – con impugnazioni di analogo contenuto redatte dal medesimo difensore – violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’aumento di pena applicato sull’accordo delle parti a titolo di continuazione, deducendone l’eccessività.
Ricorre per cassazione il CAIA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla pena applicata. Si lamenta l’omissione, da parte della Corte d’Appello, di ogni approfondimento in ordine all’esistenza di vizi di forma o di elementi idonei per una diversa ricostruzione, e di una motivazione adeguata circa le ragioni per cui l’imputato non poteva essere prosciolto.
Ricorre per cassazione COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo:
4.1. Vizio di motivazione con riferimento alla recidiva. Si deduce il carattere non conferente del percorso argomentativo, ritenuto non in linea con i principi giurisprudenziali in materia anche per il tempo trascorso tra le precedenti condanne ed il nuovo reato.
4.2. Vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. Si censura la motivazione della Corte territoriale, generica e priva di riferimenti individualizzanti, con cui erano stati ignorati gli elementi evidenziati in sede d discussione.
Ricorre per cassazione il COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo:
5.1. Vizio di motivazione con riferimento all’applicazione della recidiva. Si censura l’omessa valutazione dei motivi di appello sul punto, non potendo la recidiva applicarsi con riferimento ad una astratta pericolosità o a uno status personale, e dovendosi tener conto del tempo trascorso dalle precedenti condanne.
5.2. Vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. Si censura il carattere generico della motivazione, priva di riferimenti individualizzanti e di valutazione delle circostanze valorizzate in sede di discussione.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla misura degli aumenti per la continuazione, anche quanto alla mancata precisazione del relativo calcolo.
Ricorre per cassazione il COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura dell’aumento per la continuazione e alla mancata applicazione con giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.
Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi, osservando: quant alle impugnazioni del COGNOME NOME e del COGNOME, che le doglianze relative alla recidiva e alle attenuanti generiche presentavano connotazioni reiterative e prive di specificità; quanto agli altri ricorrenti che avevano definito la propria posizion con il concordato, si evidenzia l’estraneità delle censure prospettate rispetto al novero di quelle proponibili avverso le sentenze emesse ex art. 599-bis, con riferimento sia agli aumenti di pena, sia prospettati errori di calcolo, si all’esistenza di cause di proscioglimento; quanto al ricorso del COGNOME, se ne evidenzia la manifesta infondatezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza oggetto degli odierni ricorsi ha confermato – nei termini già in precedenza richiamati – l’affermazione di responsabilità degli imputati ricorrenti in relazione, anzitutto, a due diverse associazioni dedite al narcotraffico nella città di Siracusa: da un lato, quella di cui al capo 1 (ascritta, per quanto qui rileva, a ricorrenti COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME); dall’altro, quella di cui al capo 8 (ascritta agli altri ricorrent COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME). In secondo luogo, la sentenza della Corte catanese ha confermato la condanna dei predetti imputati anche in relazione ai reati satellite, come rispettivamente specificato negli altri capi di imputazione.
Il tenore delle impugnazioni proposte fa peraltro ritenere preferibile esaminare i ricorsi con riferimento alle scelte processuali operate da ciascun imputato. In tale prospettiva, saranno perciò quindi oggetto di trattazione congiunta, in primo luogo, i ricorsi degli imputati che hanno concordato, in appello, la pena da applicare ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., rinunciando ai motivi di ricorso diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio.
I ricorsi degli imputati COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME sono inammissibili.
Si tratta appunto dei ricorrenti che, in appello, hanno definito la propria posizione ai sensi dell’art. 599-bis, e che in questa sede hanno lamentato l’eccessività degli aumenti applicati a titolo di continuazione (COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME), anche quanto alla mancata indicazione dei relativi calcoli (COGNOME); ovvero hanno censurato la misura della pena, deducendo anche vizio di motivazione sull’eventuale esistenza di elementi idonei a fondare una diversa ricostruzione o comunque a prosciogliere l’imputato (CAIA).
Deve invero pienamente condividersi, in ordine a tali posizioni, quanto osservato dal Procuratore Generale in ordine all’applicabilità del consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diver dalla quella prevista dalla legge» (cfr. per tutte Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01). V. anche, con riferimento alla possibilità di errori nei calcoli intermedi, Sez. 5, n. 668 del 29/09/2021, dep. 2022, Aiosa, Rv. 282530 01, secondo cui «in tema di ‘patteggiamento in appello’, è irrilevante l’eventuale
difformità tra l’itinerario commisurativo della pena riportato in sentenza e quello concordato dalle parti, allorchè, comunque, la pena finale corrisponda a quella su cui è intervenuto l’accordo».
Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto ai ricorsi proposti dal COGNOME NOME e dal COGNOME, che hanno entrambi censurato la sentenza sotto il profilo dell’applicazione della recidiva e della mancata concessione delle attenuanti generiche.
4.1. In particolare, quanto al COGNOME NOME, la conferma dell’applicazione della recidiva è stata motivata in termini del tutto immuni da censure qui deducibili: avendo la Corte territoriale valorizzato il fatto che l’imputato era gi stato irrevocabilmente condannato per violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (con sentenza divenuta irrevocabile nel 2017) con riferimento al medesimo gruppo associativo. Si è al riguardo osservato, in particolare, che “il reinserimento nel medesimo gruppo, dopo aver espiato la pena per il primo reato, con l’assunzione di un ruolo direttivo, rivela plasticamente come la reiterazione dei reati sia sicuro indice di riprovevolezza della condotta e della pericolosità sociale dell’appellante” (cfr. pag. 36 seg. della sentenza impugnata).
In ordine poi al diniego delle attenuanti generiche, la Corte d’Appello ha diffusamente motivato tale decisione in termini tutt’altro che generici (come invece sostenuto nel ricorso), avendo valorizzato il possesso di armi, il ruolo svolto nelle estorsioni, il prosieguo della partecipazione al sodalizio anche dopo l’arresto per l’esecuzione della pena irrogata con la precedente condanna (cfr. pag. 37). Si tratta di elementi di rilevante concretezza e spessore, non illogicamente ritenuti recessivi, dalla Corte territoriale, rispetto all’ammissione degli addebiti.
4.2. Considerazioni del tutto analoghe devono essere svolte quanto all’altro ricorrente COGNOME
Da un lato, infatti, le considerazioni svolte a sostegno della conferma della recidiva qualificata appaiono sovrapponibili a quelle esposte con riferimento a COGNOME NOME, ed anche in questo caso risultano ampiamente idonee ai fin che qui rilevano, in quanto anche il COGNOME era già stato condannato per l’appartenenza alla medesima associazione, nella quale si era reinserito con l’assunzione di un ruolo direttivo (cfr. pag. 44 della sentenza impugnata).
D’altro lato, il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato non solo richiamando il fatto che era proprio il GRECO a detenere le armi dell’associazione, ma anche disattendendo la prospettazione difensiva secondo cui doveva essere valorizzato il breve arco di partecipazione al sodalizio. Al riguardo, la Corte d’Appello ha richiamato le risultanze acquisite comprovanti la partecipazione del GRECO dal 2016 all’arresto del 2019, con ruolo di responsabilità della gestione della piazza di spaccio di INDIRIZZO Italia (cfr. pag. 44, cit.).
Anche quanto a tale ricorrente, pertanto, deve ritenersi immune da censure la valutazione conclusiva circa l’impossibilità di riduzioni del complessivo trattamento sanzionatorio.
L’altro ricorrente COGNOME ha censurato la sentenza sia con riguardo al giudizio di sola equivalenza delle attenuanti generiche, sia in relazione alla misura degli aumenti applicati a titolo di continuazione.
5.1. Il primo motivo è infondato.
La Corte territoriale ha motivato la concessione delle attenuanti generiche equivalenti facendo leva sulla breve durata (cinque mesi) della partecipazione al sodalizio con funzioni di addetto alla vendita, e alla necessità di adeguare l’entità della pena al fatto.
Si ritiene applicabile, in relazione a tale percorso argomentativo, l’insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiest stessa» (Sez. 7, Ord. n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460 – 01).
5.2. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi, ad avviso del Collegio, quanto alla residua censura.
Il Procuratore Generale ha ritenuto applicabile, nella fattispecie in esame, il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte in tema di motivazione degli aumenti applicati a titolo di continuazione: essendo stato infatti chiarito dal Supremo Consesso che, se è vero che «il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite», è anche vero che «il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale d consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra l pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01). In tale prospettiva, il P.G. ha richiamato anche l’ulteriore elaborazione giurisprudenziale, secondo cui «in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005 – 01).
Ritiene peraltro il Collegio che i principi appena richiamati, volti ad a rendere l’onere motivazionale proporzionato all’entità degli aumenti, e ad escludere qualora questi siano esigui – la necessità di una motivazione “specifica e dettagliata”, non possano trovare applicazione nella fattispecie in esame, in cui una motivazione manca del tutto. Né sembra possibile attribuire connotazioni
minimali alla pena applicata a titolo di continuazione, nel complesso ammontante a mesi nove di reclusione (cfr. pag. 49 della sentenza impugnata).
Le considerazioni fin qui svolte impongono, quanto alla posizione di COGNOME NOME COGNOME l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto relativo all’aumento per la continuazione, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo giudizio sul punto, ed il rigetto del ricorso nel resto.
In relazione invece alla posizione degli altri ricorrenti, deve adottarsi una declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni proposte, con conseguente condanna di ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME COGNOME limitatamente al punto concernente l’aumento per la continuazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania. Rigetta nel resto il ricorso di COGNOME NOME COGNOME. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 4 febbraio 2025
Il Consiger estensore
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Il Presidente