Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 49230 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 49230 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. emessa dalla Corte di appello di Napoli con cui, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 6 marzo 2023 (che aveva condannato l’imputato alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione ed euro 4.000 di multa) ha ridotto la pena in anni cinque, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 3.600,00 di multa in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, (capo A), art. 23, comma 3, I. n. 110 del 1975 (capo B), art. 648 cod. pen. (capo C) e art. 697 cod. pen. (capo D).
La Corte di appello, in accoglimento dell’accordo raggiunto con il AVV_NOTAIO Generale nella parte in cui consentivano di ridurre gli aumenti di pena operati ex art. 81 cod. pen., rideterminava la pena nei seguenti termini: pena base di anni
tre di reclusione ed euro 2700,00 di multa, aumentata per la recidiva a anni cinque di reclusione ed euro 4500,00 di multa; aumentata ulteriormente per la continuazione con i fatti di cui al capo a) e b) “di anni” (da intendersi “un anno) e mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa ciascuno, addivenendo alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 5.100,00 di multa, ulteriormente aumentata per il reato dì cui al capo d), sino a pervenire alla complessiva pena di anni sette e mesi dieci di reclusione ed euro 5.400,00 di multa, poi ridotta per il rito ad anni cinque mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 3.600,00 di multa.
Attraverso un cumulativo motivo il ricorrente deduce la carenza di motivazione in ordine al calcolo della pena, l’omessa indicazione del reato più grave e la sua erronea individuazione con erroneo calcolo nella parte in cui prevede «una pena base composita che prevede l’applicazione all’unisono sia della pena detentiva prevista per il delitto che quella pecuniaria prevista per la contravvenzione».
Il ricorrente rileva la illegalità della pena, richiamando i principi espressi nell sentenza a Sezioni unite Giglia n. 40983/2018, rilevando che la casistica in essa enunciata non ricomprende l’ipotesi scrutinata; osserva che nei casi in cui “il reato più grave è costituito da un delitto punito con pena alternativa e quello satellite da una contravvenzione punita con pena congiunta, il giudice opererà l’aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, in quanto privo di effettiva motivazione ed invero non intellegibile, è inammissibile.
Deve in via preliminare osservarsi che la parte del ricorso con cui si deduce l’illegalità della pena contro una sentenza emanata all’esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile; in tali termini si è attestata questa Corte di legittimità che ha, infatti, rilevato come uniche doglianze proponibili sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e – ipotesi sottoposta ad esame – all’applicazione di una pena illegale (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969) per tale dovendosi intendere quella non conforme al paradigma normativo (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023,
COGNOME, Rv. 283886; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283818; Sez. U, n. 38809 del 31/3/2022, COGNOME, Rv. 283689).
Pur astrattamente ammissibile per le ragioni sopra espresse, in concreto il ricorso si rivela privo di una effettiva censura visto che la difesa, dopo aver genericamente dedotto genericamente la mancanza di motivazione (aspetto non deducibile) e l’illegalità della pena non ne indica in concreto i connotati; sulla base di quanto riportato nel ricorso la dedotta illegalità si sarebbe verificata allorché «i reato più grave è costituito da un delitto punito con pena alternativa e quello satellite da una contravvenzione punita con pena congiunta, il giudice opererà l’aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta».
Già da una prima lettura della censura, che costituisce parte di plurime frasi dello stesso incomprensibile tenore, si rileva come la stessa risulta priva di significato e sarebbe sufficiente rinviare a giurisprudenza di questa Corte in ordine alla genericità del motivo che non contrasta la parte di decisione che si intende confutare per decretarne la inammissibilità. La indebita commistione di doglianze, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa dell’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione, invero, rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzio di rielaborare (nel caso di specie interpretare) l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (Sez 1, n. 39122 del 22/09/2015, COGNOME, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, COGNOME, Rv. 263541).
Nondimeno, nulla di quanto rappresentato nel ricorso, sulla base della scansione attraverso cui la Corte di appello ha recepito il concordato tra le parti, è avvenuto visto che il più grave reato di ricettazione di cui al capo C è punito con pena congiunta detentiva e pecuniaria che è stata aumentata per la ritenuta continuazione in ordine ai reati satellite di cui ai capi A (artt. 81 cod. pen., 73 comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990), B, (art. 23, comma 3, I. n. 110 del 1975) e D, ipotesi contravvenzionale ex art. 697 cod. pen., quest’ultima, punita con pena alternativa.
Questa Corte di legittimità nel suo più prestigioso consesso ha ormai da tempo statuito che, allorché sussiste concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l’aumento di pena per il reato “satellite” deve essere effettuato
secondo il criterio della pena unica progressiva per “moltiplicazione”, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato “satellite”, nel senso che l’aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod. pen. (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 – 01). Ed infatti, per quel che riguarda il caso in esame, la citata decisione, (punto 6.2, lett. d del «considerato in diritto») espressamente rileva come «se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, il giudice può operare l’aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 cod. pen.».
5. Differente risulta però il contesto processuale in cui è avvenuta la quantificazione della pena nel caso sottoposto ad esame che, come sopra rilevato, risente in misura determinante dell’accordo intervenuto tra il ricorrente ed il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sottoposto al vaglio della Corte di merito che ne ha condiviso la complessiva legittimità della pena.
La giurisprudenza di legittimità di questa Corte ha da tempo riconnpreso nella nozione di pena illegale solo quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge ovvero quella quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali; per contro, non costituisce pena illegale ab origine la sanzione che sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argomentativo (Sez. 5, n. 1205 del 20/11/2020, dep. 2021, Magini, Rv. 280434; Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, COGNOME, Rv.277956; Sez. 2, n. 14307 del 14/3/2017, COGNOME, Rv. 269748).
Per quel che concerne specificatamente il caso sottoposto a scrutinio, si osserva come la valutazione in termini di legalità o illegalità della pena afferente a sanzione, laddove risente di intermedi aumenti applicati per i reati satellite in ordine ai quali è stata ritenuta la continuazione, debba essere effettuata unicamente sulla pena finale come complessivamente concordata; solo quando detta pena risulti ex se illegittima potrà parlarsi di pena illegale e ciò a prescindere dai singoli passaggi intermedi attraverso cui si è giunti alla determinazione della stessa che perdono valenza ed autonoma rilevanza dissolvendosi in quella quantificata sulla base all’accordo intervenuto, sul punto, tra le parti.
In tali termini si è già espressa questa Corte di legittimità che ha osservato che nel concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, con la conseguenza che il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi che nella specie
riguardava l’erronea applicazione della riduzione di pena per il rito abbreviato ( 6, n. 23614 del 18/05/2022, Ferrigno, Rv. 283284 – 02).
In conclusione, là dove la Corte di appello, in accoglimento del concordat intervenuto tra le parti, ha rideterminato la pena, aumentandola, all’esi precedenti aumenti in ordine ai capi A) e B), di mesi quattro ed euro 300 di mul per la contravvenzione ex art. 697 cod. pen. contestata al capo D (con simmetrico aumento sia della pena pecuniaria che di quella detentiva, nonostante la fattispe contravvenzionale di cui all’art. 697 cod. pen. preveda l’alternativa comminazio delle due tipologie di pene), pervenendo alla complessiva pena di anni sette e me dieci di reclusione ed euro 5.400 di multa, poi ridotta (omnia) di un terzo per il rito ad anni cinque mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 3.600 di mu non ha determinato l’irrogazione di una pena legale (in detti termini nepp prospettata dalla difesa) in quanto complessivamente non esorbitante rispetto quella a cui si sarebbe pervenuti seguendo una differente scansione delle pe applicate in ordine al reato più grave ed ai distinti reati satelliti.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.