Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39980 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39980 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BENEVENTO il DATA_NASCITA
NOME la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME NOME NOME sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Benevento, all’esito di co cordato in appello previa rinuncia ai motivi di gravame, ha ridetermiNOME l pena nei confronti del NOMEnte in anni uno mesi quattro di reclusione euro tremila di multa in relazione al reato di detenzione in concorso co finalità di spaccio di sostanza stupefacente.
Il NOMEnte deduce difetto di motivazione in relazione alla afferm zione di responsabilità, lamentando altresì la mancata qualificazione ai sen dell’art73 comma 5 dpr 309/90.
I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolutamente privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell’art.599 bis cod.proc.pen. circostanza c se da un lato ha determiNOME la ratifica dell’accordo in ordine alla mis della pena concordata, che non presenta profili di illegalità, dall’altra ha portato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio legittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15.1.2007 COGNOME e altro R 238688; sez.6, 30.11.2005, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 233393; sez.2, 3.12.2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fa reato (sez.3, 15.6.2016, Dantese Rv. 268385; sez.2, 30.1.2014, Khribech, 259825).
Quanto ai profili intertemporali la nuova disciplina (art.610 comma 5 bis cod.proc.pen.), che consente la pronuncia senza formalità della causa d inammissibilità, è senz’altro applicabile al caso in specie, sia in ragione tempo in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, sia in ragione de tempo in cui la impugnazione è stata proposta (successivo alla data di en trata in vigore della Riforma Orlando e cioè il 3 Agosto 2017).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di par NOMEnte al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il NOMEnte al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 20 Settembre 2023
Il Consigliere estensore COGNOME IlIre1dente