Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39880 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39880 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
L’AVV_NOTAIO ,difensore di NOME COGNOME, ha concluso per iscritto associandosi alle conclusioni del Procuratore generale rilevando l’estinzione del reato per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma con la sentenza del 3 giugno 2022 ha applicato a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME la pena concordata ex art. 599 bis cod. proc. pen. concedendo a tutti e tre la sospensione condizionale della pena, relativamente al reato di cui all’art. 8, d. Igs. 74 del 2000.
Ricorrono in cassazione i tre imputati, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
1. Tutti e tre hanno proposto un motivo comune: violazione di legge (art. 599 bis cod. proc. pen.) per non avere la sentenza disposto la non menzione come da accordo con il P.M.
La norma prevede che il concordato raggiunto dalle parti deve essere accettato dal giudice interamente o laddove ritenga di non poterlo accogliere deve procedere oltre.
Hanno chiesto, pertanto, l’annullamento della sentenza.
La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore NOME COGNOME, ha richiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi risultano inammissibili in quanto manifestamente infondati, proposti in assenza delle condizioni di legge.
Deve infatti, preliminarmente, rilevarsi che nel verbale di udienza del 3 giugno 2023 nessuno dei tre imputati chiedeva alla Corte di appello la subordinazione della non menzione all’accoglimento del concordato, sulla determinazione della pena.
Tutti e tre, invece, chiedevano la sospensione condizionale della pena; sospensione, peraltro, concessa.
Deve altresì rilevarsi un contrasto di giurisprudenza sulla possibilità del giudice di appello di non applicare in sede di concordato la sospensione condizionale della pena (o la non menzione) se richiesta subordinatamente alla rideterminazione della pena ex art. 599 bis, cod. proc. pen.
L’orientamento è relativo soprattutto alla sospensione condizionale della pena: “È illegittima la decisione del giudice di appello che si limiti ad applicare la pena nella misura concordata (art. 599, comma quarto, cod. proc. pen.), senza statuire sulla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena cui sia subordinato l’accordo delle parti; né tale omissione può essere interpretata come rifiuto del beneficio, in quanto, in tal caso, il giudice di appello deve procedere nelle forme ordinarie, senza dare luogo al concordato” (Sez. 5, Sentenza n. 36638 del 05/04/2005 Ud. (dep. 11/10/2005 ) Rv. 232375 – 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 25994 del 06/03/2019 Cc. (dep. 12/06/2019 ) Rv. 276012 – O e Sez. 7 – , Ordinanza n. 46053 del 08/10/2019 Cc. (dep. 13/11/2019 ) Rv. 277416 – 0).
Per altro orientamento che ritiene ininfluente sull’accordo la richiesta di sospensione condizionale della pena, vedi: “Nell’ipotesi di accordo delle parti sull’accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello, qualora i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportino una nuova determinazione della pena ed all’indicazione della pena pattuita si aggiunga la richiesta di sospenderla condizionalmente, il giudice ha il potere discrezionale di valutare se sussistano le condizioni per la concessione del beneficio, così come dettate negli artt. 163 e 164 cod. pen., in esse compresa la prognosi favorevole di non commissione di ulteriori reati, e può, senza dover procedere al dibattimento, ratificare soltanto l’accordo sulla pena, rigettando, con congrua motivazione, la richiesta del beneficio stesso. (Sez. 2, Sentenza n. 14151 del 14/03/2001 Cc. (dep. 05/04/2001 ) Rv. 218460 – 01; vedi anche Sez. 6,
Sentenza n. 5633 del 06/03/1991 Ud. (dep. 27/05/1991 ) Rv. 190239 – 0).
Tuttavia, la questione riguarda la sospensione condizionale della pena.
Diverso il discorso sulla non menzione. Infatti, l’art. 444, terzo comma, cod. proc. pen. espressamente richiama solo la sospensione condizionale della pena e non prevede la non menzione: “La parte nel formulare la richiesta, può subordinare l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta”. L’art. 599 bis cod. proc. pen. nulla dice sul punto, ma la giurisprudenza sopra vista richiama la disposizione del terzo comma dell’art. 444 cod. proc. pen.
L’omessa considerazione letterale della non menzione nel terzo comma dell’art. 444 cod. proc. pen. sta a significare che la stessa non può considerarsi al pari della sospensione condizionale della pena e, conseguentemente, non può subordinarsi l’accordo ex art. 599 bis cod. proc. pen. (o ex art. 444 cod. proc. pen.) alla non menzione (vedi, per la richiesta della subordinazione dell’accordo ex art. 444 cod. proc. pen. all’applicazione di una misura cautelare meno afflittiva Sez. 2 – , Ordinanza n. 39557 del 21/09/2022 Cc. (dep. 19/10/2022 ) Rv. 283852 – 0).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro · in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 1/03/2023