Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10262 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Ord. Sez. 5 Num. 10262 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 345/2026
NOME BELMONTE
CC – 18/02/2026
COGNOME COGNOME
Relatore –
R.G.N. 327/2026
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a PORTICI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2025 della Corte d’appello di Napoli Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
In data 20 ottobre 2025, la Corte di appello di Napoli ha pronunciato sentenza, ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., nei confronti di COGNOME NOME (chiamato a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale), deliberando di infliggere all’imputato la pena concordata con il Procuratore Generale nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione (con rideterminazione nella stessa misura anche delle pene accessorie fallimentari).
Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi.
1.1.Col primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa verifica della sussistenza, nella fattispecie concreta, di eventuali cause di non punibilità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 129 cod. proc. pen., rappresentando che la verifica dei presupposti di cui all’art. 129 c.p.p. deve intervenire ex ante , allo stato degli atti, a prescindere dall’intervenuta rinuncia ai motivi di merito.
1.2.Col secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 133 e 62-bis c.p. e vizio di motivazione lamentando la mancata commisurazione della pena nel minimo edittale.
1.3.Col terzo motivo si lamenta la mancata rideterminazione della durata delle pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, alla luce dei parametri di cui all’art. 133 c.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile.
Innanzitutto, in tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, ai sensi dell’art. 610, comma 5bis cod. proc. pen., a sua volta inserito dall’art. 1, comma 62 l. n. 103/2017 – come, da ultimo, modificato dall’art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022,
Sicché anche la doglianza di cui al terzo motivo, che si appunta sulla durata delle pene accessorie fallimentari, lamentando in particolare la illegittimità del trattamento sanzionatorio riguardo alla mancata rideterminazione delle stesse, laddove le pene accessorie risultano rapportate alla pena principale e comunque contenute nei limiti di legge, deve ritenersi inammissibile.
Dall’esame degli atti, consentito dalla natura processuale del motivo, risulta che vi era stata rinuncia ai motivi, ad eccezione di quelli inerenti la pena, e l’accordo era stato raggiunto con il P.G. sulla proposta avanzata all’udienza dal difensore relativamente alla misura della pena della reclusione secondo il calcolo recepito e riportato in sentenza, al quale risulta conformato quello delle pene accessorie per la medesima durata di anni uno e mesi otto di reclusione.
2.La rilevata inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, siccome stabilito dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/02/2026.
Il AVV_NOTAIO estensore COGNOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME