Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30118 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30118 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 13/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Altavilla Irpina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 17 dicembre 2024 dalla Corte d’appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, accogliendo la richiesta concordata tra le parti in ordine al trattamento sanzionatorio ha ridotto la pena inflitta per il reato di cui al capo A) ad anni due e mesi tre di reclusione ed euro 4.500,00 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado e, in particolare, la condanna per il reato di cui al capo B), come riqualificato dalla sentenza di primo grado (art. 337 cod. pen.). Deduce due motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
1.1.Violazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen. in quanto la Corte, pur avendo comminato la pena concordata tra le parti, non ha considerato il reato di
cui al capo B), decidendo in modo difforme dall’accordo con conseguente inefficacia della decisione ai sensi dell’art. 599-bis, comma 3-ter, cod. proc. pen.
1.2. Violazione dell’art. 81 cod. pen. in relazione alla mancata applicazione della continuazione, negata dal Tribunale in considerazione dell’erroneo presupposto della inesistenza di un programma criminoso unitario stante l’imprevedibilità della condotta di cui al capo B).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento ha una valenza assorbente rispetto all’esame del secondo motivo.
Dall’esame degli atti cui la Corte può accedere in ragione della questione dedotta risulta la seguente sequenza processuale: all’udienza del 10/12/2024 il difensore del ricorrente, privo di procura speciale, formulava una proposta di concordato sia in relazione al reato di cui al capo A) che a quello di cui al capo B) e, nulla opponendo il AVV_NOTAIO Generale che prestava anticipatamente il consenso, otteneva un rinvio dell’udienza al fine di munirsi della necessaria procura; alla successiva udienza del 17/12/24 il difensore, munito di detta procura, riformulava la richiesta di concordato facendo riferimento ad una istanza depositata, effettivamente rinvenuta agli atti e datata 4/12/2024, anch’essa relativa ad entrambi i reati, e il AVV_NOTAIO Generale prestava il consenso.
Ebbene, in disparte la questione, neanche esaminata dalla Corte territoriale, sull’oggetto del concordato tra le parti, se quello indicato a verbale all’udienza del 10/12/24 o quello riportato nell’istanza presentata dal ricorrente, in ogni caso entrambe le proposte di concordato riguardavano tutti i reati contestati all’imputato.
Emerge, dunque, con evidenza che la sentenza impugnata ha disposto in merito al trattamento sanzionatorio in termini difformi dal negozio processuale, cosicché, ai sensi dell’art. 599-bis, comma 3-ter, cod. proc. pen., detto accordo deve considerarsi privo di effetto.
Alla luce di quanto sopra esposto, va, dunque, disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra
Sezione della Corte di appello di Napoli per il giudizio.
Così deciso il 13 giugno 2025
Il AVV_NOTAIO estensore_,
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