Concordato in Appello: Annullata la Sentenza se il Giudice non Rispetta l’Accordo
Il concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento fondamentale per la definizione concordata del processo di secondo grado. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 30118 del 2025, ha ribadito un principio cruciale: il giudice non può modificare i termini dell’accordo raggiunto tra le parti. Se la sentenza si discosta da quanto concordato, essa diventa inefficace. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Un Accordo Accettato solo a Metà
La vicenda processuale ha origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. In primo grado, l’imputato era stato condannato per due diversi reati, identificati come capo A) e capo B). In sede di appello, la difesa aveva formalizzato, con il consenso del Procuratore Generale, una proposta di concordato in appello che riguardava entrambi i capi di imputazione.
Tuttavia, la Corte d’Appello, pur accogliendo la richiesta per il reato A) e riducendo la pena come pattuito, confermava nel resto la condanna di primo grado, inclusa quella per il reato B), di fatto ignorando la parte dell’accordo relativa a quest’ultimo. La decisione del giudice risultava quindi difforme rispetto al negozio processuale concluso tra le parti.
I Motivi del Ricorso in Cassazione: Il cuore del concordato in appello
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. Violazione dell’art. 599-bis c.p.p.
Il motivo principale, e quello risultato decisivo, riguardava la violazione delle norme sul concordato in appello. La difesa ha sostenuto che la Corte d’Appello, decidendo in modo difforme dall’accordo, ne aveva causato l’inefficacia. L’accordo, infatti, era un pacchetto unico e indivisibile che copriva entrambi i reati contestati. Accettarlo solo in parte equivaleva a una sua inammissibile modifica unilaterale da parte del giudice.
2. Violazione dell’art. 81 c.p.
In subordine, il ricorrente lamentava la mancata applicazione della continuazione tra i reati A) e B), negata dal Tribunale sulla base di un presunto presupposto errato circa l’imprevedibilità di una delle condotte.
Le Motivazioni della Cassazione: l’Intangibilità dell’Accordo
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, considerandolo assorbente rispetto al secondo. Dall’esame degli atti processuali, è emerso chiaramente che le proposte di concordato, sia quella verbale in udienza sia quella scritta depositata, riguardavano l’intero compendio dei reati contestati.
La Suprema Corte ha sottolineato che la sentenza impugnata, disponendo un trattamento sanzionatorio difforme da quello pattuito nel negozio processuale, ha violato la legge. Ai sensi dell’art. 599-bis, comma 3-ter, del codice di procedura penale, un accordo di questo tipo, se la decisione del giudice si discosta da esso, deve considerarsi privo di ogni effetto. Il giudice d’appello ha solo due possibilità: accogliere integralmente l’accordo o rigettarlo, ma non può modificarne il contenuto.
Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’Appello, disponendo la trasmissione degli atti a un’altra sezione della stessa corte per un nuovo giudizio.
Le Conclusioni: un Principio di Garanzia per le Parti
Questa sentenza riafferma la natura pattizia e l’integrità del concordato in appello. L’istituto si basa su un accordo tra accusa e difesa che, una volta raggiunto, vincola il giudice alla sua integrale accettazione o al suo rigetto. La decisione di modificare i termini dell’accordo, accogliendolo solo parzialmente, snatura la funzione deflattiva e di garanzia dello strumento.
Per le parti processuali, questa pronuncia è una conferma importante: l’accordo raggiunto con la Procura Generale non può essere manipolato dal collegio giudicante. La scelta è secca: o si prende atto del patto così com’è, o lo si respinge, lasciando che il processo d’appello segua il suo corso ordinario. La via di mezzo, come ha chiarito la Cassazione, non è percorribile.
Un giudice d’appello può accettare solo in parte un ‘concordato in appello’ proposto per più reati?
No, la sentenza stabilisce che l’accordo processuale deve essere considerato nella sua interezza. Una decisione del giudice che si discosta dall’accordo, applicandolo solo parzialmente, è inefficace e contraria alla legge.
Cosa succede se la sentenza della Corte d’Appello è difforme dall’accordo raggiunto tra le parti?
Secondo l’art. 599-bis, comma 3-ter, del codice di procedura penale, l’accordo si considera privo di effetto. Di conseguenza, la sentenza emessa può essere annullata dalla Corte di Cassazione, come avvenuto nel caso di specie.
Perché la Cassazione ha annullato la sentenza e rinviato il caso alla Corte d’Appello?
La Cassazione ha annullato la sentenza perché ha rilevato un errore di procedura. La Corte d’Appello non ha rispettato i termini dell’accordo tra imputato e Pubblico Ministero. Il caso è stato quindi rinviato a un’altra sezione della stessa Corte per un nuovo giudizio che dovrà essere celebrato nel rispetto delle norme violate.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30118 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30118 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Altavilla Irpina il 19/05/1968
avverso la sentenza emessa il 17 dicembre 2024 dalla Corte d’appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, accogliendo la richiesta concordata tra le parti in ordine al trattamento sanzionatorio ha ridotto la pena inflitta per il reato di cui al capo A) ad anni due e mesi tre di reclusione ed euro 4.500,00 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado e, in particolare, la condanna per il reato di cui al capo B), come riqualificato dalla sentenza di primo grado (art. 337 cod. pen.). Deduce due motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
1.1.Violazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen. in quanto la Corte, pur avendo comminato la pena concordata tra le parti, non ha considerato il reato di
cui al capo B), decidendo in modo difforme dall’accordo con conseguente inefficacia della decisione ai sensi dell’art. 599-bis, comma 3-ter, cod. proc. pen.
1.2. Violazione dell’art. 81 cod. pen. in relazione alla mancata applicazione della continuazione, negata dal Tribunale in considerazione dell’erroneo presupposto della inesistenza di un programma criminoso unitario stante l’imprevedibilità della condotta di cui al capo B).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento ha una valenza assorbente rispetto all’esame del secondo motivo.
Dall’esame degli atti cui la Corte può accedere in ragione della questione dedotta risulta la seguente sequenza processuale: all’udienza del 10/12/2024 il difensore del ricorrente, privo di procura speciale, formulava una proposta di concordato sia in relazione al reato di cui al capo A) che a quello di cui al capo B) e, nulla opponendo il Procuratore Generale che prestava anticipatamente il consenso, otteneva un rinvio dell’udienza al fine di munirsi della necessaria procura; alla successiva udienza del 17/12/24 il difensore, munito di detta procura, riformulava la richiesta di concordato facendo riferimento ad una istanza depositata, effettivamente rinvenuta agli atti e datata 4/12/2024, anch’essa relativa ad entrambi i reati, e il Procuratore Generale prestava il consenso.
Ebbene, in disparte la questione, neanche esaminata dalla Corte territoriale, sull’oggetto del concordato tra le parti, se quello indicato a verbale all’udienza del 10/12/24 o quello riportato nell’istanza presentata dal ricorrente, in ogni caso entrambe le proposte di concordato riguardavano tutti i reati contestati all’imputato.
Emerge, dunque, con evidenza che la sentenza impugnata ha disposto in merito al trattamento sanzionatorio in termini difformi dal negozio processuale, cosicché, ai sensi dell’art. 599-bis, comma 3-ter, cod. proc. pen., detto accordo deve considerarsi privo di effetto.
Alla luce di quanto sopra esposto, va, dunque, disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra
Sezione della Corte di appello di Napoli per il giudizio.
Così deciso il 13 giugno 2025
Il Consigliere ,
– GLYPH
Il Pre ide te