Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25508 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25508 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 26 settembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha respinto la richiesta di ammissione al regime della semilibertà, avanzata da NOME COGNOME, detenuto dal 29/06/2012 in espiazione della pena di 30 anni di reclusione per un cumulo comprendente numerosi reati, tra cui quello di cui all’art. 416-bis cod.pen. Il Tribunale ha ritenuto ammissibile la domanda, stante la quantità di pena già espiata per i reati ostativi e per quelli comuni e l’intervenuto accertamento della impossibilità della collaborazione, ed ha ribadito il giudizio di avvenuta recisione dei collegamenti con la criminalità organizzata, espresso ai fini della concessione dei permessi premio, nonché il giudizio positivo degli operatori trattamentali circa il percorso evolutivo compiuto. Ha però ritenuto che, stante la storia personale dell’istante, la gravità dei reati commessi, il fine pena ancora lontano, sia necessario proseguire la sperimentazione all’esterno con la più graduale modalità dei permessi premio, al fine di verificare la solidità del percorso risocializzante in atto, e che sia opportuno attendere gli esiti del percorso di giustizia riparativa a cui egli è stato ammesso, ma che deve ancora iniziare.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge dell’art. 50 Ord.pen. e il vizio motivazionale.
Il Tribunale di sorveglianza ha negato il beneficio richiesto con una motivazione carente e contraddittoria, basando tale decisione su un’argomentazione priva di valutazione ed erronea quanto alla data del fine pena, che è fissato al 2025, dopo avere dato atto della conferma dei giudizi positivi già espressi in suo favore.
Il provvedimento, poi, è in contraddizione con l’ordinanza emessa dal medesimo Tribunale in data 20 giugno 2023, con la quale la semilibertà è stata concessa ad un diverso detenuto solo in base al suo eccellente percorso intramurario, ma senza che questi avesse mai usufruito di permessi premio.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento del provvedimento, con rinvio per un nuovo giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
L’ordinanza impugnata ha valutato approfonditamente i progressi compiuti dal detenuto, alla luce del giudizio positivo degli operatori trattamentali circa il percorso riabilitativo da lui compiuto, e, pur citando i pareri contrari beneficio della DNA e della DDA di Messina, ha riconosciuto che non sono state fornite notizie attuali che impongano di modificare tale giudizio.
La decisione di respingere, allo stato, la richiesta di semilibertà, è però motivata in modo logico e adeguato, essendosi ritenuta necessaria una «verifica della solidità del percorso risocializzante sinora percorso», per la gravità dei delitti commessi, l’appartenenza ad un’associazione mafiosa, un fine pena indicato al 18/07/2028 e quindi, logicamente, valutato come ancora lontano. Anche l’ulteriore affermazione della opportunità di attendere gli esiti del percorso di giustizia riparativa a cui il detenuto è stato ammesso è logica e non contraddittoria, potendo tale percorso confermare in modo definitivo l’allontanamento dal proprio passato criminale e l’avvio di un solido ed effettivo percorso riabilitativo. Si deve ribadire, infatti, che per la concessione della semilibertà non è richiesta la prova del sicuro ravvedimento del detenuto, ma la formulazione di un giudizio prognostico sulla idoneità della misura stessa a superare la residua pericolosità (vedi Sez. 1, n. 9591 del 29/11/2000, dep. 2001, Rv. 218235). La valutazione della concedibilità di tale misura richiede, infatti, un’indagine non solo circa i risultati del trattamento individualizzato, m anche circa «l’esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società ed implicanti la presa di coscienza, attraverso l’analisi delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento» (Sez. 1, n. 197 del 25/10/2023, dep. 2024, Rv. 285550). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Questa Corte ha più volte affermato che «In tema di concessione di misure alternative alla detenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello» (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213). Il Tribunale si è conformato a tale principio, in quanto ha ritenuto necessaria la prosecuzione della sperimentazione all’esterno mediante la concessione di ulteriori permessi premio, il cui positivo svolgimento, unitamente all’avvio del programma di giustizia riparativa, potrà fornire ulteriori elementi idonei per valutare la possibilità di favorire, tramite una misura alternativa alla
detenzione, il definitivo allontanamento del detenuto da logiche criminali, e il suo graduale reinserimento nella società.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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Il Pr sidente