Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39664 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39664 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
GLYPH
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO nei confronti di
COGNOME NOME, nato a Soverato il DATA_NASCITA
NOME, nato a Davoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato in Argentina il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza in data 12.12.2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento AVV_NOTAIO‘ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame; uditi i difensori, AVV_NOTAIO, in sostituzione AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME e AVV_NOTAIO, in sostituzione AVV_NOTAIO, per NOME NOME, che hanno concluso chiedendo il rigetto
del ricorso
Oggi.
29 OTT. 2024
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 12.12.2023 il Tribunale di Catanzaro, adito in sede di appello cautelare ha rigettato l’innpugnativa proposta dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIOa Repubblica presso il medesimo Tribunale avverso il provvedimento con cui il Gip non aveva accolto la richiesta di sequestro preventivo di un’area estesa oltre 2.700 mq. facente parte del demanio marittimo, oggetto di concessione supplettiva rilasciata dal Comune di Soverato in data 16.6.2023 in favore di NOME COGNOME, titolare di concessione AVV_NOTAIO‘area limitrofa, dalla quale, secondo la prospettazione accusatoria, costui sarebbe, invece, decaduto per pregressa occupazione abusiva AVV_NOTAIO‘arenile adiacente avvenuta negli anni precedenti fino all’8.6.2023 mediante installazione di sdraio e ombrelloni.
A chiarimento AVV_NOTAIOa vicenda va premesso che nei confronti AVV_NOTAIO‘NOME era stato emesso, a seguito di sopralluogo in data 8.6.2023 nel quale si era riscontrata l’occupazione senza titolo AVV_NOTAIO‘area adiacente a quella assentita in concessione, sede AVV_NOTAIOo RAGIONE_SOCIALE“, un primo provvedimento di sequestro preventivo AVV_NOTAIO‘area abusivamente occupata, poi dissequestrata in data 21.6.2023 in accoglimento AVV_NOTAIOa richiesta AVV_NOTAIO‘indagato che aveva medio tempore, previo versamento AVV_NOTAIO‘indennità di occupazione, conseguito la concessione annpliativa, ovverosia estesa all’area di fatto dal medesimo occupata, con provvedimento del 16.6.2023. Da qui la richiesta di un nuovo sequestro preventivo AVV_NOTAIO‘area in questione avanzata dal PM, ritenendo nei confronti AVV_NOTAIO‘NOME il reato di arbitraria occupazione AVV_NOTAIO‘area demaniale limitrofa ex artt. 54 e 1161 cod. nav. nel periodo antecedente all’8.6.2023 e, nei confronti dei funzionari del Demanio del Comune, ovverosia di NOME COGNOME, in qualità di Responsabile f.f., e di NOME COGNOME, titolare effettivo del settore e pretestuosamente astenutosi, nonché AVV_NOTAIOo stesso NOME quale diretto interessato, la sussistenza del reato di abuso di ufficio per aver omesso in costanza di sequestro penale di pronunciare la decadenza AVV_NOTAIO‘NOME dall’originaria concessione unitannente all’ordine di ripristino AVV_NOTAIOo status quo ante, configuranti entrambi atti obbligati, emettendo al contrario un provvedimento di concessione supplettiva con il quale gli avevano stabilmente assicurato il godimento AVV_NOTAIO‘area, oggetto di occupazione abusiva, procurandogli intenzionalmente un vantaggio patrimoniale. A seguito del provvedimento di diniego AVV_NOTAIOa misura del Gip, il PM ha proposto appello cautelare al Tribunale di Catanzaro che ha rigettato l’impugnazione, ritenendo, da un canto, che la concessione suppletiva costituisca un’attività discrezionale non preclusa da alcuna norma di legge, non sussistendo i presupposti per qualificare la scelta AVV_NOTAIOa P.A. a valle AVV_NOTAIO‘istruttoria come illegittima o manifestamente irrazionale in
presenza di una zona strutturalmente collegata con l’area oggetto AVV_NOTAIOa concessione originaria nonché servente la medesima e, dall’altro, che mancasse il dolo intenzionale quale elemento costitutivo del reato ex art. 323 cod. pen.: al riguardo ha puntualizzato, quanto al NOME, che la sua astensione non poteva ritenersi illegittima, in assenza di violazioni di legge da parte di chi lo aveva sostituito e di contatti con gli altri coindagati tali lasciar desumere un disegno criminoso comune, quanto al NOME, che avesse legittimamente esercitato le sue funzioni in supplenza del titolare astenutosi adottando un provvedimento contraddistinto da discrezionalità amministrativa, peraltro di natura vincolata atteso che l’interclusione AVV_NOTAIO‘area avrebbe precluso la concessione a soggetti diversi dal concessionario di quella limitrofa e, quanto all’NOME, che costui aveva regolarmente pagato l’indennità per la pregressa occupazione abusiva.
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIOa Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro articolando un unico motivo con il quale deduce il vizio di violazione di legge riferito agli artt. 54 cod nav. e 20 L.Reg. Calabria n.17/2005 e il vizio motivazionale, rilevando che la revoca AVV_NOTAIOa concessione fosse, per il funzionario pubblico, un atto dovuto privo, in presenza di occupazioni abusive AVV_NOTAIO‘area dennaniale, di qualsivoglia discrezionalità e che pertanto il Comune di Soverato non poteva emettere alcuna concessione suppletiva in presenza di adempimenti vincolanti a suo carico, quali lo sgombero preventivo AVV_NOTAIO‘area e una revoca, a monte, AVV_NOTAIOa concessione originaria. Evidenzia come l’art. 20 AVV_NOTAIOa L. Regione Calabria si esprima in termini prescrittivi in ordine alla revoca prevista per inadempimento al pagamento dei canoni concessori e all’obbligo di non occupare illecitamente l’area demaniale e che, ancor più specificamente, l’art. 5 AVV_NOTAIO‘atto AVV_NOTAIO‘originaria concessione in favore AVV_NOTAIO‘NOME prevede che “l’omesso pagamento dei canoni costituisce motivo di decadenza e che il concessionario non possa eccedere i limiti assegnatigli, né variarli, né erigervi opere non consentite”. Osserva in ogni caso che, quand’anche si voglia ritenere la revoca AVV_NOTAIOa concessione un atto discrezionale – natura sulla quale soltanto discetta il provvedimento impugnato senza nulla argomentare in ordine alla violazione di legge in cui erano incorsi i funzionari comunali nel varare la concessione suppletiva – ne sussistessero, a fronte dei plurimi inadempinnenti in cui era incorso il concessionario, tutti i presupposti. Da tale erronea impostazione discende, secondo il AVV_NOTAIO ricorrente, anche la ritenuta insussistenza AVV_NOTAIO‘elemento soggettivo del reato ex art. 323 cod. pen., fondato su un assunto altrettanto errato atteso che il potere di emettere una concessione suppletiva, se anche discrezionale nel quid, era vincolato in termini impeditivi nell’an in assenza AVV_NOTAIOe condizioni legittimanti l’esercizio del relativo potere a monte, e nel quomodo essendo prescritto un regime di pubblicità mai osservato. Deduce che le potenziali chances AVV_NOTAIO‘NOME di ottenere in concessione l’area Corte di Cassazione – copia non ufficiale
demaniale limitrofa erano state annullate dalla sua pregressa occupazione abusiva, il cui scopo era stato quello di eludere, frodando le casse pubbliche, il pagamento del canone di concessione il cui reiterato inadennpimento costituiva di per sé solo motivo sufficiente a determinare la decadenza dalla concessione. Contesta, inoltre, la legittimità AVV_NOTAIOe condotte poste in essere sia dal COGNOME, evidenziando la strunnentalità AVV_NOTAIOa sua astensione posto che non esiste alcuna norma né alcuna prassi che legittimi l’astensione del funzionario pubblico dall’esercizio AVV_NOTAIOa sua funzione iniziata con l’accesso ispettivo AVV_NOTAIO‘area, in conseguenza del quale egli aveva persino irrogato le sanzioni amministrative conseguenti all’illegittima occupazione AVV_NOTAIO‘area, accesso al quale cui avrebbe dovuto naturalmente far seguito, constatata l’abusiva occupazione del terreno limitrofo, la procedura di decadenza dalla concessione, sia del COGNOME in presenza AVV_NOTAIOe già rilevate violazioni di legge nella delibera relativa alla concessione suppletiva.
3. Con memoria trasmessa via Pec l’NOME ha rappresentato, per il tramite del proprio difensore, come la concessione suppletiva fosse, invece, al pari AVV_NOTAIOa mancata adozione di un provvedimento di decadenza dalla concessione originaria, la legittima espressione di un potere discrezionale riservato alla P.A. la quale, in presenza di un inadempimento del concessionario, non necessariamente deve pronunciare la decadenza dal titolo, essendo piuttosto chiamata a valutare, previa verifica di tutti gli interessi coinvolti, la possibile proficua continuazione rapporto concessorio. Criterio questo ritualmente seguito nella fattispecie in esame in considerazione del fatto che, essendo l’area oggetto AVV_NOTAIOa concessione suppletiva compresa tra la zona oggetto AVV_NOTAIO‘originaria concessione e la battigia, e dunque interclusa, la concessione suppletiva non potesse che essere rilasciata a chi era il titolare AVV_NOTAIOa concessione originariamente emessa, il quale soltanto vantava un interesse ad ottenerne un ampliamento per l’installazione di lettini, sdraio e ombrelloni: sottolinea al riguardo che l’interesse perseguito dall’amministrazione concedente non si esaurisce nella riscossione dei canoni demaniali, comprendendo per contro anche il soddisfacimento AVV_NOTAIOe finalità pubblicistiche perseguite con la concessione iniziale. Rileva altresì, quanto alla procedura adottata, che non fosse affatto necessaria l’adozione del procedimento di evidenza pubblica, non trattandosi di un’area vergine, oggetto di una concessione rilasciata ex novo, per essere invece l’NOME già titolare di una concessione dal 2013, nonché richiedente un ampliamento al fine di adeguare i servizi offerti alla domanda del mercato. Evidenza come in tal caso sia consentito ai sensi AVV_NOTAIO‘art.24 Reg. esec. cod. nav. il rilascio di una concessione supplettiva che, ove non venga apportata alcuna alterazione al complesso AVV_NOTAIOa concessione o non via sia una modifica nell’estensione AVV_NOTAIOa zona demaniale, può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta AVV_NOTAIO‘autorità
(D
che ha approvato l’atto di concessione, stante la sua natura derogatoria alla disciplina AVV_NOTAIO‘art. 36 cod. nav. ed al principio generale AVV_NOTAIOa libera fruizione per la collettività AVV_NOTAIOe aree demaniali. Rileva, infine, come non emergesse dagli atti alcun contributo morale da parte AVV_NOTAIO‘NOME nel reato contestatogli al capo B), essendosi costui limitato al momento AVV_NOTAIOe operazioni di sequestro AVV_NOTAIO‘area eseguite in data 8.6.2023 a chiamare, alla presenza degli agenti AVV_NOTAIOa Guardia Costiera, il Sindaco di Soverato per riferirgli quanto stava accadendo e a lamentarsi del pregiudizio subito.
Considerazioni analoghe sono state svolte dal difensore di NOME COGNOME nella memoria trasmessa in data 17.6.2024 a questo ufficio, venendo in conclusione evidenziato come costui non fosse incorso in alcuna violazione di legge, né avesse procurato un indebito vantaggio a sé o all’NOME nel rilasciare la concessione suppletiva, non integrando alcun abuso di ufficio l’adozione di condotte contemplanti, come nel caso di specie, margini di discrezionalità
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il presupposto da cui muove il AVV_NOTAIO ricorrente per sostenere l’illegittimità del provvedimento di concessione suppletiva emessa dal Comune di Soverato in data 16.6.2023 in favore AVV_NOTAIO‘NOME, già titolare di concessione AVV_NOTAIO‘area demaniale adiacente, risiede nell’assunta obbligatorietà AVV_NOTAIOa revoca del titolo concessorio originario e AVV_NOTAIOa conseguente arbitrarietà AVV_NOTAIO‘occupazione da parte AVV_NOTAIO‘NOME AVV_NOTAIO‘area suddetta.
Ancorché il termine revoca debba ritenersi impropriamente indicato, va ciò nondimeno rilevato che nell’ambito AVV_NOTAIOa normativa specifica regolamentante la concessione originaria ottenuta dall’NOME in relazione al terreno demaniale marittimo di 1.520 mq in data 8.7.2013, occorre in primo luogo fare riferimento alla L. 17/2005 AVV_NOTAIOa Regione Calabria regolamentante l’esercizio AVV_NOTAIOa delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo. Dispone l’art. 20 che, mentre la concessione demaniale può essere revocata per motivi di interesse pubblico da parte del Comune e/o AVV_NOTAIOa Regione (primo comma), il Comune dichiara, invece, la decadenza del concessionario, oltre che per inosservanza AVV_NOTAIOe prescrizioni indicate dal comma 1 del precedente art. 18, ovverosia per violazione AVV_NOTAIOe specifiche condizioni fissate dal singolo atto concessorio, a) per omesso pagamento del canone di cui all’art. 18, comma 2, determinato ai sensi del precedente art. 19; b) per inadempienza di obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti; c) per inottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 15, concernenti la durata; d) per abusiva sostituzione di altri nel godimento AVV_NOTAIOa concessione (secondo comma). Emerge, dunque, dalla disposizione in esame che se la revoca è rimessa alla discrezionalità AVV_NOTAIOa P.A. nel
bilanciamento tra i contrapposti interessi pubblici sopravvenuti e le esigenze del concessionario privato, la declaratoria di decadenza, legata in tutte le ipotesi indicate all’inadempimento del concessionario, si configura per contro come un provvedimento obbligato che la P.A. è chiamata a pronunciare senza margini di discrezionalità ove ne riscontri i presupposti, ivi tassativamente elencati.
Dal momento che le ipotesi di decadenza risultano analoghe a quelle previste dall’art. 47 cod. nav. si potrebbe, tuttavia, dubitare AVV_NOTAIOa obbligatorietà del relativo provvedimento tenuto conto che nella norma codicistica, a differenza AVV_NOTAIOa legge regionale, viene utilizzato il verbo “può” con riguardo alla declaratoria di decadenza: il verbo potestativo è tuttavia, come univocamente ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa, riferito alla sola discrezionalità di natura tecnica riservata all’amministrazione concedente, venendo con esso richiamata la previa verifica rimessa alla stessa P.A. in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali legittimanti la sanzione, una volta accertati i quali il provvedimento di decadenza assume ciò nondimeno natura vincolata (ex nnultis cfr. Cons. Stato sentenza n. 5616 del 7.6.2023; Cons. Stato sentenza n.3044 del 17.6.2014).
Tanto premesso, va osservato che, anche a voler ritenere che il pagamento AVV_NOTAIOe somme da parte AVV_NOTAIO‘NOME avesse ad oggetto, così come si desume dal capo di imputazione di cui alla lettera a), le sanzioni amministrative per l’occupazione abusiva AVV_NOTAIO‘area limitrofa e non già i canoni dovuti per l’area originariamente rilasciatagli in concessione e che quindi non si verta nell’ipotesi di cui alla lett. a) primo comma AVV_NOTAIO‘art. 20 L. Reg. Calabria 17/2005, ciò nondimeno l’ordinanza impugnata bypassa del tutto la fattispecie di cui alla lett. b) posta a monte AVV_NOTAIOa concessione supplettiva, ovverosia la pregressa occupazione abusiva AVV_NOTAIO‘area limitrofa da parte AVV_NOTAIO‘indagato che, proprio a norma AVV_NOTAIO‘art. 24 del reg. esecuz. cod. nav. menzionato dagli giudici AVV_NOTAIO‘appello cautelare, deve essere, in quanto configurante un’estensione AVV_NOTAIOa zona concessa, richiesta preventivannente. Dispone infatti il suddetto art. 24 che “La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risulta dall’atto o dalla licenza di concessione”, aggiungendo nel secondo comma che “qualsiasi variazione nell’estensione AVV_NOTAIOa zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l’espletamento AVV_NOTAIOa istruttoria” e che solo ove “non venga apportata alterazione sostanziale al complesso AVV_NOTAIOa concessione e non vi sia modifica nell’estensione AVV_NOTAIOa zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta AVV_NOTAIO‘autorità che ha approvato l’atto di concessione.”
E poiché la concessione originariamente rilasciata all’NOME in data 7.8.2013 recava di per sè l’espressa previsione che il concessionario non potesse “eccedere i limiti assegnatigli, né variarli”, deve ritenersi automaticamente venuta meno la
discrezionalità che i giudici AVV_NOTAIOa cautela reale attribuiscono, tralasciandone integralmente la pregressa condotta omissiva a dispetto AVV_NOTAIO‘obbligatorietà AVV_NOTAIOa declaratoria di decadenza, al Comune di Soverato nel rilascio AVV_NOTAIOa concessione supplettiva.
Ritenere, come afferma il Tribunale AVV_NOTAIO‘appello cautelare, mutuando in via tralatizia le massime del Consiglio di Stato, che “il provvedimento conclusivo del procedimento avviato con la richiesta del concessionario di ottenere una concessione suppletiva o in ampliamento è pur sempre espressione di un potere discrezionale”, seppure costituisca un affermazione astrattamente corretta, si traduce in un vulnus AVV_NOTAIOa normativa in concreto applicabile, venendo del tutto ignorata la vicenda amministrativa sottostante in presenza AVV_NOTAIO‘occupazione sine titulo da parte AVV_NOTAIO‘indagato AVV_NOTAIOa medesima area protrattasi sino all’8.6.2023, la quale imponeva o di ritenere quest’ultimo decaduto dall’originaria concessione o comunque l’esplicitazione AVV_NOTAIOe ragioni in forza AVV_NOTAIOe quali l’evento decadenziale non potesse ritenersi avvenuto. L’assenza di preclusioni al potere concessorio supplettivo in capo alla P.A. non deriva dalla norma in sé considerata, su cui l’ordinanza impugnata si diffonde profusamente, ma dalla condotta posta in essere a monte dal suo beneficiario che, invece, risulta del tutto tralasciata, prestando fondatamente il fianco alle censure del AVV_NOTAIO ricorrente.
Né vale a sanare tale macroscopica lacuna l’asserita applicabilità del citato art. 24, di cui viene, attraverso la lettura datane dal Tribunale – che ritiene legittimo il rilascio AVV_NOTAIOa concessione in ampliamento a seguito AVV_NOTAIOa pregressa occupazione di fatto AVV_NOTAIO‘area non compresa nella concessione originaria, in quanto ad essa collegata soggettivamente e strutturalmente -, integralmente sovvertito il dettato normativo, presupponendo invece lo schema apprestato dal legislatore la preventiva richiesta del titolare e la successiva verifica da parte AVV_NOTAIO‘ufficio competente AVV_NOTAIOa funzionalità AVV_NOTAIO‘area in accrescimento al vantaggioso utilizzo AVV_NOTAIOo spazio demaniale già concesso, indipendentemente dal collegamento spaziale ad esso. Peraltro, anche con riferimento a tale ultimo profilo, la valutazione contenuta nel provvedimento in esame in merito al collegamento spaziale con l’arenile demaniale oggetto AVV_NOTAIO‘originaria concessione stante la funzione servente di fatto assolta dall’area ad esso limitrofa, si presenta gravemente carente, nulla venendo evidenziato, come correttamente osserva il AVV_NOTAIO, in ordine alla funzionalità necessaria al corretto e proficuo utilizzo del bene già concesso al beneficiario.
Deriva, a cascata, da tali rilievi l’inconsistenza AVV_NOTAIOe ragioni spese dai giudici AVV_NOTAIOa cautela in ordine all’inconfigurabilità del reato di abuso di ufficio, ben potendo – sulla scorta dei consolidati orientamenti interpretativi sviluppati in materia tanto di occupazione abusiva di area demaniale ex art. 1161 cod. nav. (Sez. 3, Sentenza n. 10247 del 29/02/2024, Servitur, Rv. 286041), quanto del reato
urbanistico in assenza di un valido permesso di costruire (Sez. 3, Sentenza n. 12389 del 21/02/2017, COGNOME, Rv. 271170; Sez. 3, Sentenza n. 56678 del 21/09/2018, COGNOME, Rv. 275565) – il giudice penale affermare, in presenza di provvedimenti concessori o autorizzativi già ottenuti, l’arbitrarietà AVV_NOTAIOa condotta quando il provvedimento risulti non conforme alla normativa che ne regola l’emanazione o comunque alle disposizioni AVV_NOTAIOo specifico settore, essendo a ciò impedito soltanto quando sia intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo, senza che peraltro tale preclusione si estenda ai profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, che non siano stati dedotti ed effettivamente decisi in quella amministrativa (Sez. 3, Sentenza n. 44077 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260612; Sez. 6, Sentenza n. 17991 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272890).
Inserendosi le questioni prospettate con il presente ricorso in una più complessa vicenda portata all’attenzione di questa Corte anche con altre innpugnazioni di provvedimenti collegati a quello in esame trattate all’odierna udienza, deve rilevarsi, con riferimento al sequestro preventivo AVV_NOTAIO‘area demaniale marittima, che la verifica AVV_NOTAIOa legittimità del diniego del provvedimento applicativo AVV_NOTAIOa misura cautelare reale implica in ogni caso, sia pur nell’ambito di un accertamento incidentale sul fumus connmissi delicti, la verifica di un rapporto di simmetrica corrispondenza tra il fatto contestato e la fattispecie normativa nella quale può essere sussunto al fine di valutare se, tenuto conto AVV_NOTAIO‘effettiva incidenza del reato attribuito all’indagato, il provvedimento amministrativo costitutivo dei diritti concessori in capo al medesimo sia stato legittimamente emesso.
La pronuncia impugnata deve essere conseguentemente annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, che dovrà, una volta chiarito sulla base dei sovra esposti rilievi il perimetro di sindacabilità rimesso al giudice penale, valutare se la P.A. disponesse del potere di emanare la concessione supplettiva in presenza AVV_NOTAIOa condotta del destinatario che, ancor prima del conseguimento del titolo, aveva occupato la area in questione e soprattutto stabilire se egli potesse al momento del rilascio AVV_NOTAIOa concessione in ampliamento ritenersi, a seguito di tale occupazione arbitraria, titolare AVV_NOTAIOa concessione originaria
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 324, quinto comma cod. proc. pen.
Così deciso in data 26.6.2024