Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50053 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50053 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: Procuratore del,la Repubblica presso il Tribunale di Milano, nel procedimento a carico di: RAGIONE_SOCIALE, avverso l’ordinanza del 16/06/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano per nuovo giudizio; letta la memoria depositata nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE,
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con ordinanza del 16 giugno 2023, dispose in sede esecutiva la revoca della confisca dei beni della società RAGIONE_SOCIALE incolpata dell’illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a) e 25 D.Lgs. 231 del 2001 in relazione al reato di autoriciclaggio.
Avverso tale provvedimento, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano aveva proposto opposizione allo stesso giudice ex artt. 667, comma 4 e 676 cod. proc. pen.
Il Giudice per le indagini preliminari, con provvedimento dell’Il luglio 2023, ha dichiarato inammissibile l’opposizione rilevandone la tardività in quanto depositata nella stessa data dell’Il luglio 2023, oltre il termine di quindici giorni da comunicazione dell’ordinanza al Pubblico ministero, avvenuta lo stesso giorno del provvedimento opposto, il 16 giugno 2023.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, articolando tre motivi.
4.1. Con il primo motivo si duole della declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, sottolineandosi che l’ordinanza opposta del 16 giugno 2023 era pervenuta all’ufficio della Procura della Repubblica solo il 7 luglio 2023, a tale fine non potendosi trarre prova contraria dall’annotazione contenuta nel registro di passaggio dell’ufficio del Giudice per le indagini preliminari al quale ha fatto riferimento il provvedimento di inammissibilità.
In tale direzione si richiama l’art. 153 cod. proc. pen. che prevede che le comunicazioni al Pubblico ministero di provvedimenti del giudice devono essere effettuate mediante consegna dell’atto in forma di documento analogico nella segreteria.
4.2. Con un secondo motivo, al quale è collegato il terzo, ci si duole del fatto che la declaratoria di tardività dell’opposizione abbia determinato l’assenza di qualunque motivazione sulle ragioni in essa contenute, ivi compresa quella volta a rappresentare il fatto che il Giudice per le indagini preliminari avesse deciso senza averne i poteri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.Deve premettersi che il Pubblico ministero – come risulta chiaramente dall’esame del contenuto dei motivi di ricorso – ha inteso impugnare il provvedimento di declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, al di là degli
impropri riferimenti, nel testo del ricorso, all’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 16 giugno 2023 che costituiva l’antecedente provvedimento di revoca della confisca oggetto dell’opposizione ritenuta tardiva.
Tanto si precisa in relazione a quanto sostenuto nella memoria difensiva depositata.
Fatta questa premessa, come risulta dagli atti – che la Corte ha potuto visionare stante la natura processuale della questione – nonché dal testo del provvedimento impugnato in una parte non richiamata in ricorso, l’ordinanza di revoca della confisca del 16 giugno 2023 era stata comunicata nella stessa data all’ufficio della Procura della Repubblica attraverso modalità telematiche, così come disposto dal testo dell’art. 148, comma 1, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 153 stesso codice, come modificati dalla D.L.vo 10 ottobre 2022 n. 150 entrato in vigore il 30 dicembre 2022, prima che venissero effettuati gli adempimenti formali di cui si sta discutendo in questa sede.
Ne consegue che il termine di quindici giorni per proporre opposizione, decorreva dalla comunicazione telematica del provvedimento del giudice al Pubblico ministero ed era decorso prima che l’opposizione fosse proposta.
Per il che, correttamente il Giudice per le indagini preliminari ha rilevato la tardivit della impugnazione, circostanza che assorbe ogni altro rilievo.
P.Q.M.
Il Presidente i
NOME COGNOME«
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 15.11.2023.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
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