Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39524 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39524 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dalla Consigliera NOME COGNOME; lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva condannato COGNOME NOME per i reati di cui agli artt. 624 bis comma 2, 61 n. 5 cod. pen. e 367 cod. pen. , ritenuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, compresa la recidiva.
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso, formulando tre motivi.
Con i primi due, ha dedotto rispettivamente erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione quanto alla eccezione inerente alla comunicazione, solo due giorni prima dell’udienza, delle conclusioni scritte de l Procuratore generale, avendo la Corte territoriale disatteso la richiesta di rinvio, senza nulla motivare sul punto.
Con il terzo, ha dedotto violazione di legge con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, in subordine chiedendo a questa Corte di cassazione di applicare al COGNOME le sanzioni sostitutive delle pene detentive ex art. 20 bis , cod. pen.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La difesa ha depositato memoria per l’udienza, riportandosi ai motivi e insistendo per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
I primi due motivi sono manifestamente infondati.
Il ricorrente non ha eccepito il tardivo deposito delle conclusioni scritte del Procuratore generale, bensì il tardivo invio delle stesse da parte della cancelleria e, implicitamente, l’inosservanza del termine dilatorio minimo rispetto all’udienza in camera di consiglio. Quest’ultima è stata fissata il 14 febbraio 2025 e le conclusioni scritte del Procuratore generale sono state comunicate alla difesa il 10 febbraio 2025; nella stessa data sono state depositate le conclusioni difensive, con le quali si è eccepita la tardiva comunicazione, da parte della
cancelleria, delle conclusioni scritte del Procuratore generale, con richiesta di rinvio per mancato rispetto del termine ex art. 598 bis , comma 2, cod.proc. pen.
Fatta tale premessa, pare opportuno, in via preliminare, ricostruire la disciplina del rito cartolare applicabile al caso in esame, con specifico riferimento alla presentazione delle conclusioni scritte delle parti e alla instaurazione del giudizio d’appello .
L’art. 34, comma 1, lett. c) del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto, con riferimento al giudizio di appello, l’art. 598 bis , cod. proc. pen., a mente del quale, per quanto qui d’interesse, «…Fino a quindici giorni prima dell’udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica». A norma dell’art. 94, comma 2, stesso d. lgs. n. 150/2022, come modificato dall’art. 11, comma 7, d. l. 30 dicembre 2023, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, 23 bis , commi 1, 2, 3, 4, e 7, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
A norma del citato art. 23 bis , « A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021, fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire. 2. Entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l’atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell’articolo 24 del presente decreto. ».
Pertanto, la previsione della comunicazione ‘immediata’ delle conclusioni della parte pubblica, riconducibile alla più volte prorogata disciplina ‘pandemica’ , deve
considerarsi non più applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal giorno 1 luglio 2024, rispetto alle quali vale, pertanto, il principio secondo cui le richieste della parte pubblica sono a disposizione delle altre parti che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera “cortesia”, non sussistendo più un obbligo al riguardo (Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, COGNOME, Rv. 287897 -01).
4 . Nel caso all’esame, l’appello avverso la sentenza del 26 maggio 2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è stato proposto il 12 ottobre 2023, pertanto prima dell ‘ entrata in vigore della norma della c.d. riforma Cartabia che ha introdotto il richiamato art. 598 bis , cod. proc. pen., cosicché la fattispecie all’esame deve essere valutata alla stregua dei principi elaborati con riferimento alla disciplina ‘pandemica’ sopra richiamata .
E, sul punto, va ribadito che, in tema di giudizio d’appello, celebrato con le forme del contraddittorio scritto ai sensi della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la tardiva trasmissione delle conclusioni tempestivamente depositate dal procuratore generale non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, stante il carattere tassativo delle nullità e l’assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, sicché il ricorrente, che se ne dolga, ha l’onere di specificare il concreto pregiudizio che quel ritardo ha cagionato alle ragioni della difesa (Sez. 5, n. 27419 del 17/02/2023, R., Rv. 285874 -01, in fattispecie in cui le conclusioni del Procuratore generale erano state comunicate cinque giorni prima dell’udienza al difensore dell’imputato che, tuttavia, dopo averle ricevute, non aveva eccepito alcunché né aveva richiesto il rinvio dell’udienza, limitandosi a dolersi genericamente di quel ritardo nel ricorso per cassazione). Il principio è stato ribadito anche con riferimento alla diversa ipotesi di intempestivo deposito delle conclusioni anche da parte di quella giurisprudenza che ritiene detti termini perentori, siccome imprescindibilmente funzionali a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio, sicché il deposito tardivo esime il giudice dal tenere conto delle conclusioni ai fini della decisione: anche secondo tale orientamento, tuttavia, resta fermo il principio per il quale l’imputato non può limitarsi a lamentare un generico pregiudizio del proprio diritto di difesa, dovendo dedurre un’effettiva incidenza delle conclusioni intempestive rispetto all’esito del giudizio (Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, P., Rv. 286664 -01).
La difesa, nella specie, non ha dedotto alcunché rispetto al contenuto delle conclusioni tardivamente trasmesse e neppure allegato un pregiudizio connesso a tale intempestiva conoscenza, limitandosi a censurare il silenzio serbato dalla
Corte d’appello sulla richiesta di rinvio del procedimento, cosicché la doglianza è, sotto tale specifico profilo, del tutto generica e come tale inammissibile.
5. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.
La difesa ha contestato il giudizio di comparazione e la denegata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante, omettendo un effettivo confronto con la decisione, nella parte in cui i giudici territoriali hanno ritenuto di non dover gradare la pena, già ritenuta mite per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando l’assenza di condotte riparatorie in favore della parte lesa e, in generale, di elementi positivamente apprezzabili, deponenti per una revisione critica del proprio illecito agire e per un autentico cambiamento dello stile di vita. Trattasi di motivazione del tutto congrua che dà conto dell’esercizio del potere valutativo riservato al giudice del merito, avendo la Corte valorizzato precisi elementi, rientranti nei parametri legali, non essendo neppure richiesta l ‘analitica esposizione dei criteri adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 -02). Sicché non incorre nel denunciato vizio il giudice di appello che, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto (Sez. 1, n. 17494 del 18712/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181 -02).
Infine, quanto alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, la difesa ha formulato la relativa richiesta al giudice di legittimità, ciò che è precluso dalla natura del relativo giudizio, non avendo neppure rappresentato che una richiesta in tal senso fosse stata formulata al giudice di merito e che questi l’avesse disattesa.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa d’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 21/10/2025
La Consigliera est. NOME COGNOME
Il Presidente
COGNOME COGNOME