Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20042 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20042 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lettekseetfte le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore gener AVV_NOTAIO, che chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in accoglimento dell’istan formulata nell’interesse di NOME COGNOME, ha dichiarato interamente espiata la pena complessiv di anni quattordici e mesi quattro di reclusione inflitta al suddetto.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione lamenta mancanza di motivazione in ordine alle ragioni che hanno condotto ad accogliere l’istanza difensiva.
Rileva che nell’ordinanza impugnata la Corte di appello si è limitata a constatare l’assen di titoli definitivi di carcerazione successivi all’ordinanza della stessa Corte in data 28. con la quale era stata disposta la scarcerazione di NOME, nonché l’integrale espiazione d pena complessiva inflitta a NOME, determinata a seguito dell’unificazione per continuazi con la precedente condanna dell’11/10/2005, avvenuta, invero, dal 20.9.2002 al 20.9.2010 e dal 31.5.2016 al 30.9.2022, senza specificare i principi di diritto alla base di dette valut E tutto ciò, a fronte di un ordine di esecuzione che specificamente ed esplicitamen considerava non computabile, ai fini del calcolo della pena ancora da espiare, la maggior pen di anni tre di reclusione, espiata nel periodo tra il 20.9.2002 e il 20.9.2010, trattandosi espiata interamente in epoca anteriore alla data di commissione dei reati oggetto del sentenza emessa dalla Corte di appello il 4/05/2022 e stante il divieto imposto dall’art. cod. proc. pen.
2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono dedotte violazione dell’art. 649 cod. proc. pen e omessa motivazione.
In via subordinata, rispetto agli altri motivi da ritenersi assorbenti, ci dell’illegittima estensione da parte dell’ordinanza impugnata dell’effetto preclusivo mancata impugnazione della precedente ordinanza in data 20/09/2022, resa in tema di perdurante efficacia del rapporto cautelare, dalla limitata fase endoprocessuale attinente misura cautelare alla diversa fase del rapporto esecutivo sorto solo il 24/01/2023 c l’irrevocabilità della sentenza di condanna, così dilatando il giudicato cautelare al dive distinto procedimento esecutivo.
2.3. Col terzo motivo di impugnazione il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. e omessa motivazione.
Si rileva che: – in esecuzione della sentenza della Corte di appello di Palermo in d 11/02/2005, irrevocabile 1’8/11/2005, NOME aveva interamente espiato la pena dell reclusione di anni otto nel periodo tra il 20/09/2002 e il 20/09/2010; – la sentenza della
di appello di Palermo in data 4/05/2022, irrevocabile il 24/01/2023, aveva, invece, condannat NOME NOME sei reati che, come si rileva dall’ordine di esecuzione emesso 1’11/04/2023 risulta tutti commessi in data successiva al 20.9.2010 ed esattamente tra il 13.12.2011 20.12.2017, anche il reato di cui all’art. 416-bis, la cui consumazione risulta essersi protr far data dal 28.02.2004 al 20.12.2017, data della sentenza di primo grado, e, pure a vole anticipare detta consumazione alla data di applicazione della misura cautelare in carcer avvenuta il 31 maggio 2016, sarebbe comunque indubbiamente successiva al periodo di carcerazione già sofferto in relazione alla precedente sentenza di condanna.
Il ricorrente insiste, alla luce di tali motivi, per l’annullamento dell’ordinanza impugn
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
L’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., con riguardo al computo della custodia cautelare e delle pene espiate sine titulo, specifica che «in ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire».
Nel caso in esame, fermo restando che un’ordinanza emessa in sede cautelare e non impugnata, con cui NOME veniva scarcerato per fine pena, non può considerarsi dotata d efficacia preclusiva rispetto a un successivo incidente di esecuzione, detto disposto normati risulta essere stato violato.
Invero, come evidenziato dall’ordinanza impugnata, risulta dagli atti che NOME COGNOME stato condannato alla complessiva pena di anni quattordici e mesi quattro di reclusione, prev unificazione per continuazione dei reati giudicati con le sentenze emesse dalla Corte di appel di Palermo I’ll febbraio 2005, irrevocabile 1’8 novembre 2005, e il 4 maggio 2022, irrevocab il 24 gennaio 2023.
Va, però, rilevato che fondato è il rilievo del Procuratore generale presso la Cort appello di Palermo, secondo cui la maggiore pena espiata (a seguito della riduzione di pena complessiva per l’unificazione dei reati) in relazione alla prima condanna, nella misura di tre, nel range temporale che va dal 20.9.2002 al 20.9.2010, non poteva essere computata in quella da eseguire in relazione ai reati di cui alla successiva sentenza di condanna, risult invero commessi tutti, anche il delitto associativo (da ritenersi consumato dal 28.2.200 20.12.2017, data della pronuncia di primo grado, o al più al 31.5.2016, data di applicazio della misura della custodia cautelare in carcere), in data successiva al 20.9.2010, do l’espiazione di detta pena. E ciò è confermato dall’ordine di esecuzione in atti, emes 1’11/04/2023 dalla Procura generale presso la Corte di appello di Palermo.
Consegue da quanto sopra l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello Palermo.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2024.