Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 850 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 850 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. 1667 sez.
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Relatore –
UP Ð 09/12/2025
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti nel rispettivo interesse di: COGNOME NOME, nato a Soverato il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Noto il DATA_NASCITA, avverso la sentenza emessa in data 25/03/2025 dalla Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi ed i motivi nuovi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi lÕinammissibilitˆ dei ricorsi; uditi in pubblica udienza i difensori dei ricorrenti, AVV_NOTAIO per NOME COGNOME e AVV_NOTAIO per NOME COGNOME, che hanno illustrato le ragioni delle rispettive
letti i motivi nuovi trasmessi dal difensore di NOME COGNOME in data 19 novembre 2025; impugnazioni ed hanno insistito per lÕannullamento della sentenza impugnata.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro confermava (in punto di responsabilitˆ) la decisione di condanna del Tribunale di Catanzaro, emessa in data 10 novembre 2022, che aveva condannato gli imputati per il conato estorsivo descritto al capo A e le fattispecie, poste in continuazione interna, di porto e detenzione illecite di ordigni rudimentali esplosivi (bottiglie incendiarie) descritti al capo B, limitatamente allÕepisodio del 20 settembre 2013, riducendo, per entrambi, le sanzioni principali ed accessorie inflitte in primo grado.
1.1. Avverso detta sentenza proponevano ricorso entrambi gli imputati, affidando le proprie doglianze a distinti motivi, sostanzialmente sovrapponibili, in appresso sinteticamente riportati.
2, NOME COGNOME.
2.1. Inosservanza della norma processuale stabilita a pena di nullitˆ (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento agli artt. 605, 604, 533, 185, 179, 178 lett. a e 33 cod. proc. pen. e 12 d.lgs. n. 116/2017, giacchŽ il Collegio di primo grado era illegittimamente composto anche dal giudice onorario di pace NOME COGNOME, non potendo applicarsi alla fattispecie la disposizione derogatoria di cui allÕart. 30 del d.lgs. n. 116/2017, come precisato dalla giurisprudenza di legittimitˆ (Sez. 2, n. 8796/2024), atteso che alcuni anni dopo la data in cui il Pubblico ministero aveva esercitato lÕazione penale il Collegio di primo grado, inizialmente formato da soli magistrati togati, era stato successivamente composto con un giudice onorario, continuativamente, dal 22 settembre al 10 novembre 2022, data della deliberazione della pronuncia di primo grado, aveva pertanto causato la nullitˆ della stessa e, conseguentemente, della sentenza di appello.
2.2. Contraddittorietˆ intrinseca della motivazione, laddove la Corte di merito non apprezzava lÕincostanza dichiarativa della persona offesa, che aveva ritrattato le proprie iniziali dichiarazioni. Inconciliabile sarebbe ancora il proscioglimento dal reato descritto al capo C (perchŽ non è stata raggiunta la prova della sussistenza del fatto), in materia di danneggiamento provocato dallÕordigno incendiario e la responsabilitˆ accertata per il conato estorsivo descritto al capo A.
2.2.1. Ancora in tema di accertata responsabilitˆ, la Corte argomenta la propria decisione di conferma per il reato descritto, in materia di ordigno esplosivo, al capo B, senza tener conto dei motivi di gravame spesi dul tema dalla difesa, anche in tema di qualificazione giuridica del fatto.
2.3. Violazione e falsa applicazione della legge penale, vizi esiziali di motivazione sono denunciati anche in riferimento alla riconosciuta aggravante mafiosa (nel metodo) per le espressioni in sè neutre (evocazione del Ònuovo papaÓ) usate per accrescere la portata minatoria della domanda. La Corte non tiene inoltre conto di come la persona offesa ebbe a percepire il senso e le modalitˆ di tale domanda, non avendo avvertito alcuna efficacia intimidatoria.
2.4. I vizi della motivazione sono infine denunziati in maniera promiscua con riguardo al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richieste con i motivi di appello, che la Corte ha rigettato con motivazione di stile e meramente apparente; in palese
contraddizione con quanto invece statuito per il concorrente NOME, che concorrendo nei medesimi reati si è visto riconoscere le circostanze innominate.
3. NOME.
3.1. Il primo motivo di ricorso è, per come successivamente declinato anche con i motivi nuovi del 19 novembre, sostanzialmente sovrapponibile a quello speso nellÕinteresse del primo ricorrente. In particolare, per come precisato meglio (con allegazioni documentali puntuali) con i motivi nuovi trasmessi il 19 novembre ultimo scorso, il divieto di comporre collegi Òprofessionalmente promiscuiÓ opererebbe anche nei processi celebrati per effetto dellÕesercizio dellÕazione penale Òante riformaÓ, ove tuttavia il collegio, giˆ composto da magistrati togati, sia stato poi sostituito -in costanza di applicazione della normativa novellata- da un collegio promiscuo. Il divieto opererebbe pertanto come forma di inibizione alla facoltˆ di comporre collegi promiscui (in discontinuitˆ rispetto al pregresso andamento processuale) in data successiva alla entrata in vigore della novella ordinamentale.
3.2. Vizi di motivazione per illogicitˆ manifesta e intrinseca contraddittorietˆ sono dedotti in riferimento alla valutazione di attendibilitˆ del collaboratore COGNOME, macchiato da potente mendacio ed interesse ai benefici. La Corte territoriale in ogni caso non argomenta la propria decisione confermativa rispetto alle doglianze portate alla sua attenzione con motivi di appello puntuali.
3.3. Il terzo motivo è versato in tema di violazione di legge e vizi di motivazione circa il riconoscimento della aggravante di ÒmetodoÓ mafioso, per le modalitˆ della percezione della domanda e per la stessa equivocitˆ e neutralitˆ della espressione Òpapa nuovoÓ utilizzata.
3.4. Il quarto ed ultimo motivo è versato in tema di responsabilitˆ per il concorso nel porto della bottiglia incendiaria di cui si narra al capo B (episodio del 20 settembre 2013). La Corte non ha inoltre riconosciuto, per tale ultimo episodio, lÕattenuante di cui allÕarticolo 5 della legge n. 985/1967, per la minima o comunque ridotta portata offensiva dellÕordigno, privo di innesco.
3.5. Con i motivi nuovi trasmetti in data 19 novembre 2025, la difesa esplicita il contenuto critico dei motivi di ricorso n. 1 e 3, riportandosi ai motivi originari per gli altri ed insistendo per lÕaccoglimento degli stessi.
Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2025, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate, la Corte riservava la decisione in camera di consiglio, dando allÕesito lettura del dispositivo che rigetta i ricorsi per i seguenti motivi in diritto.
I ricorsi devono essere rigettati, per la infondatezza (non manifesta) in diritto del primo comune motivo di ricorso e la assoluta aspecificitˆ reiterativa dei restanti motivi, sostanzialmente
sovrapponibili, con i quali si chiede alla Corte di legittimitˆ un rinnovata (terza) valutazione della prova assunta nel contraddittorio, tanto sul merito della responsabilitˆ per i fatti descritti in imputazione (nei limiti cronologici e circostanziali in cui tali responsabilitˆ sono state accertate), quanto per gli accessori circostanziali giustapposti agli stessi fatti.
Preliminarmente, si fa rilevare che ci si trova al cospetto di un caso di c.d. “doppia conforme”, costruzione giuridica che postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimitˆ è essenzialmente quello che – a presidio del – discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall’Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018); al di fuori di tali binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la novellata morfologia dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata e logica valutazione conforme del medesimo compendio probatorio nei giudizi di merito.
Nella fattispecie allÕesame, l’esito del giudizio in entrambi i gradi è giunto al medesimo risultato, sicchŽ l’indagine di legittimitˆ deve limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell’assenza di manifesto travisamento delle prove; deve altres’ ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) anche in caso di mera apparenza della motivazione di primo grado totalmente integrata nel grado successivo, che, in tali termini, deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimitˆ, nei limiti della loro rilevanza. Infine, in ordine alle critiche rivolte alla valutazione di elementi probatori, giova ricordare che trattasi di terreno interdetto alla verifica di legittimitˆ, che pu˜ riguardare soltanto il corretto e completo apprezzamento del materiale probatorio sotto il profilo indicato. Sui tutti i punti dedotti con i motivi di gravame, le argomentazioni espresse dalla Corte di appello risultano corrette ed esaustive.
Tanto premesso, relativamente al contenuto sostanziale dei ricorsi, preme altres’ riaffermare, con riguardo al comune motivo di natura processual-ordinamentale, che il divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario a comporre i collegi che giudicano i reati indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., divieto introdotto dall’art. 12 d.lgs. n. 116 del 13 luglio 2017, determina una limitazione alla “capacitˆ” del giudice ex art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullitˆ assoluta ai sensi del successivo art. 179 cod. proc. pen., in relazione all’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Si tratta di una nullitˆ insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 39119 del 06/07/2023, M., Rv. 285112; Sez. 3, n. 9076 del 21/01/2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 279942).
Invero, il quadro normativo mutato con l’introduzione di una disciplina organica della magistratura onoraria nelle parti nelle quali ha modificato l’assegnazione dei giudici onorari ed ha disciplinato l’assegnazione di questi nei giudizi penali e civili, impedisce di richiamare il precedente indirizzo giurisprudenziale, secondo cui l’integrazione di un collegio da parte di un giudice onorario in veste di supplente non viola l’art. 43-bis del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, che si riferisce all’esercizio delle funzioni del tribunale in composizione monocratica, nŽ è causa di nullitˆ processuale, atteso che detta previsione introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione di procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari (Sez. 5, n. 47999 del 27/05/2016, COGNOME, Rv. 268465) e che la trattazione da parte del giudice onorario di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall’art. 43-bis, comma 3, lett. b) del R.D. n. 12/1941, ossia in relazione ai reati non previsti dall’art. 550 cod. proc. pen., non è causa di nullitˆ, in quanto la disposizione ordinamentale introduce un mero criterio organizzativo dell’assegnazione del lavoro tra giudici ordinari e giudici onorari (Sez. 4, n. 9323 del 14/12/2005, dep. 2006, Innacco, Rv. 233911). Tale indirizzo interpretativo fondava, invero, sulla disposizione dell’art. 43-bis, ora espressamente abrogata dall’art. 33 del d.lgs. 116/2017 (Sez. 2, n. 9913 del 02/02/2024, COGNOME, non mass.), pu˜ pertanto ritenersi oggi confinato nellÕoblio.
3.1. A parere del Collegio, tuttavia, nella fattispecie non è dato ravvisare la dedotta nullitˆ, poichŽ al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 13/8/2017, era stata giˆ esercitata l’azione penale, il giudice dellÕudienza preliminare aveva giˆ disposto il rinvio a giudizio e la prima udienza dibattimentale si era validamente tenuta in data 17 maggio 2016. Nel prosieguo, lÕistruttoria dibattimentale era stata reiteratamente rinnovata, attraverso lo strumento processuale della lettura degli atti contenenti la trascrizione delle prove orali assunte innanzi a collegi diversamente composti.
Deve pertanto trovare applicazione la disciplina transitoria di cui all’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 116/2017, che esclude che per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella si applichino i divieti introdotti dalla riforma: “Per i procedimenti relativi ai reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i divieti di destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 nei collegi non si applicano se, alla medesima data, sia stata esercitata l’azione penale”.
Gli atti con i quali il Pubblico ministero esercita lÕazione penale sono ÒtipiciÓ e precisamente indicati nel codice di rito; con essi il Pubblico ministero esprime, in modo irrevocabile, la volontˆ di perseguire in giudizio la persona il cui nominativo ha iscritto nel registro delle notizie di reato. I successivi atti, con i quali la parte pubblica manifesta la persistenza della sua volontˆ punitiva sono espressione delle sue facoltˆ processuali, ma non sono qualificabili come atti di esercizio dell’azione penale (Sez. 2, n. 30554 del 06/06/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 46874 del 09/05/2023, COGNOME, non mass.; da ultimo, Sez. 2, n. 9943, del 25/02/2025, COGNOME, Rv. 287654; Sez. 5, n. 18365 del 22/04/2025, Scimiterna, n.m.; incidentalmente, Sez. 3, 31844 del 01/04/2025, COGNOME, non massimata sul punto).
Il Collegio ben conosce i precedenti di questa stessa Sezione, che si esprimono in termini dissonanti rispetto allÕorientamento che si va consolidando, si è con essi precisato che Ònon trova applicazione nel caso in esame la disposizione derogatoria di cui all’art. 30 dello stesso d.lgs. 116 del 2017 posto che dalla ricostruzione dell’andamento del procedimento di primo grado risulta che il dibattimento veniva ripetutamente rinnovato per mutamento del collegio anche nel 2020 e, quindi, in data ben successiva l’entrata in vigore della normaÓ (Sez. 2, n. 8796 del 14/02/2024, Veneziano; seguita da Sez. 2, n. 27371 del 08/05/2024, COGNOME, in fattispecie di dubbia sovrapponibilitˆ, essendosi la motivazione limitata ad affermare che Ònon trova applicazione nel presente giudizio la disposizione derogatoria di cui all’art. 30, commi 1 e 5, del citato d.lgs. n. 116 del 2017, dal momento che la destinazione del giudice onorario di tribunale a comporre il collegio penale è successiva all’entrata in vigore della norma, nella sua originaria formulazioneÓ), ancorando cos’ la non operativitˆ della deroga al divieto suddetto al momento dellÕapertura del dibattimento. Ebbene, una tale affermazione si pone, ad avviso del Collegio, in aperto ed inconciliabile contrasto con la lettera della legge ed è comunque da questÕultima non consentita, neppure in via di interpretazione.
Il legislatore processuale ha infatti consapevolmente scelto di consentire lÕutilizzo dei giudici onorari in tutti quei procedimenti per i quali fosse stata giˆ esercitata lÕazione penale, che, come noto, pu˜ attivarsi con lÕuso di diversi vettori processuali: la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di citazione diretta a giudizio, la richiesta di giudizio immediato, di giudizio direttissimo, di emissione del decreto penale di condanna o di applicazione della pena su richiesta (si vedano gli artt. 60 e 416 cod. proc. pen.). Non si pu˜, pertanto, dilatare nel tempo il momento in cui non opererebbe la deroga al divieto fino ad una diversa fase processuale quale è lÕapertura del dibattimento o, addirittura, la mutata morfologia del collegio giudicante, vista la chiara indicazione contenuta nel citato art. 30, frutto di una precisa scelta legislativa, che non consente eccezioni o applicazioni estensive, che finirebbero per tradire irreparabilmente la chiara
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A fronte dellÕinequivoco ed ineludibile dettato normativo, non possono, pertanto, assumere decisivo rilievo le pur pregevoli ed acute osservazioni svolte dai difensori dei ricorrenti (amplificate nella loro dimensione espositiva con i motivi nuovi), che hanno evidenziato lÕirragionevolezza della disposizione normativa (cos’ come vivente nella giurisprudenza citata) che tollera la della precedente disciplina sostanzialmente , addirittura impermeabile alla formazione di nuovi collegi promiscui che sostituiscono (senza una concreta ragione organizzativa) i precedenti togati, proprio perchŽ lÕatto di esercizio dellÕazione penale (identificato dal legislatore quale displuvio sul quale adagiare lÕefficacia della nuova disciplina) non pu˜ essere, nŽ soggettivamente, nŽ oggettivamente, ritenuto equipollente ad una fase di preludio del giudizio.
3.2. Del resto, è sulla base di tali considerazioni che questa Corte ha anche ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di legittimitˆ costituzionale dell’art. 30 d.lgs n. 116 del 2017; non potendosi dubitare della legittimitˆ costituzionale della predetta disciplina transitoria,
la quale, assegnando rilevanza decisiva all’atto di esercizio dell’azione penale, esprime le ragionevoli scelte del legislatore in ordine alla individuazione del giudice naturale (Sez. 2, n. 30554/24, COGNOME, cit.).
3.3. Il primo motivo comune ai due ricorrenti è pertanto infondato in diritto.
Si è detto, in apertura, della natura reiterativa ed assolutamente aspecifica degli altri motivi comuni (sostanzialmente sovrapponibili nelle denunziate doglianze che scivolano verso lÕapprezzamento delle ragioni di merito).
4.1. Cos’ è per il peso (sostanzialmente irrilevante) attribuito dalla Corte di merito alla valutazione di affidabilitˆ della persona offesa ed attendibilitˆ del narrato, manifestamente guidato da una volontˆ tuttÕaltro che vendicativa o persecutoria. La Corte ha infatti tratto argomento per la conferma della responsabilitˆ degli imputati, quanto ai fatti descritti ai capi A e B, dalla lettura, attraverso la lente storica informativa della testimonianza offerta dal COGNOME, delle conversazioni intervenute tra gli indagati ed intercettate nel corso delle indagini. Giova quindi ricordare che la valutazione del coefficiente indiziante delle conversazioni (utilizzabili ai fini del decidere) intercettate tra i protagonisti del fatto è patrimonio esclusivo del giudice del merito, unico che pu˜ apprezzarne lÕefficacia euristica.
Il Collegio, anche in questo caso intende dar seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale che, in materia di intercettazioni di conversazioni, qualifica come questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non pu˜ essere sindacato in sede di legittimitˆ, se non nei limiti della manifesta illogicitˆ ed irragionevolezza della motivazione con la quale esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli Rv. 282337 Ð 01; Sez. 2, n. 50701, del 4/10/2016, DÕAndrea, Rv. 268389; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164-01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784; da ultimo, Sez. 2, n. 34646 del 16/10/2025; Sez. 2, n. 37311 del 18/09/2025, entrambe non massimate sul punto).
4.2. La sentenza impugnata, dunque Ð compiutamente analizzati e logicamente apprezzati tutti gli elementi (singolarmente) indiziari, ricondotti questi ad unitˆ nella convergenza del molteplice Ð, con motivazione logica e congruente con le evidenze esaminate, ha ritenuto provata la responsabilitˆ in concorso per i fatti contestati, come circostanziati, offrendo argomenti di convincimento tratti dalla prova intercettiva e da quella dichiarativa, che quanto a COGNOME comprende anche lÕesame dellÕimputato.
4.3. Cos’ è per gli elementi tratti dallÕanalisi della conversazione contrassegnata dal progressivo n. 41; cos’ per lÕesame del collaboratore COGNOME, cos’ per lo stesso esame dellÕimputato COGNOME.
4.4. La circostanza ad effetto speciale del metodo mafioso è rimasta integrata dalle espressioni usate nella domanda estorsiva, avendo il COGNOME fatto riferimento al mutato regime di controllo del territorio (il nuovo COGNOME di recente cambiato), che imponeva il riequilibrio delle
competenze territoriali in tema di giogo estorsivo. LÕaggravante ha natura oggettiva (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 Ð 01, in motivazione) e, come tale deve propagarsi al concorrente che dellÕuso di tale metodo è pienamente consapevole, tanto da averlo commentato nel corso delle conversazioni intercettate. Cos’ pure è per il concorso nel porto delle bottiglie incendiarie; fatti limitati alla notte del 20 settembre 2013, allorquando gli ordigni esplosero, cos’ manifestando la loro efficienza ed efficacia deflagrante, ritenuta correttamente inconciliabile con la diminuente invocata dalla difesa. Cos’ ancora per la piena compatibilitˆ logica tra lÕassoluzione dal reato di danneggiamento descritto al capo C, argomentato dallÕirrilevante danno patrimoniale provocato dallÕannerimento delle superfici attinte dallÕordigno incendiario, e la responsabilitˆ riconosciuta per il conato estorsivo in concorso, evidentemente non suscettibile di essere influenzata dal di danno provocato alla , essendo altrimenti palese lÕeffetto intimidatorio voluto da chi ha consumato la condotta.
4.5. Quanto a (ritenuta) irragionevole disparitˆ del trattamento sanzionatorio tra i due imputati dei medesimi reati, derivante dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche solo al COGNOME, deve pure ribadirsi che la sperequazione denunziata non è indice di illogicitˆ o contraddittorietˆ della motivazione, se non accompagnata da precise ragioni che evidenzino la assoluta omogeneitˆ delle situazioni di fatto esaminate e delle personalitˆ agenti in concorso (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Rv. 282839 – 01). Le circostanze attenuanti generiche ben possono infatti essere concesse per un imputato e negate per il concorrente nello stesso reato, senza che sussista necessariamente contraddittorietˆ della motivazione. Alla diversitˆ dei giudizi deve tuttavia corrispondere una diversa valutazione della gravitˆ dei fatti o della soggettiva capacitˆ a delinquere denotata dagli imputati e di ci˜ il giudice del merito deve fornire (come nella fattispecie ha fornito, evidenziando i precedenti penali anche in materia di armi del COGNOME e la sua previa sottoposizione alla misura di prevenzione) logica ed adeguata motivazione.
Nel concorso tra cause che determinano lÕinammissibilitˆ del ricorso ed altre che ne provocano il rigetto, deve restare privilegiata nella parte dispositiva la mozione di rigetto, per le più gravi ricadute sanzionatorie che conseguono alla dichiarazione di inammissibilitˆ.
Segue al rigetto dei ricorsi la condanna dei ricorrenti, secondo quanto dispone lÕart. 616 cod. poc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Cos’ deciso il 9 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore
La Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME