Comportamento Abituale: Quando Esclude la Non Punibilità per Tenuità del Fatto
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 36975/2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto: il comportamento abituale dell’imputato costituisce un ostacolo insormontabile all’applicazione di questo beneficio. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per spendita di monete false, confermando la solidità delle valutazioni dei giudici di merito.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna inflitta a un individuo dalla Corte d’Appello di una città del nord Italia per il reato previsto dall’art. 455 del codice penale, ovvero l’aver messo in circolazione monete contraffatte. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre specifici motivi per chiederne l’annullamento.
I motivi del ricorso: tra falso grossolano e comportamento abituale
La difesa dell’imputato ha articolato il proprio ricorso su tre principali censure:
1. Vizio di motivazione sul falso grossolano: Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni per cui la contraffazione delle banconote non fosse da considerarsi “grossolana”, cioè talmente evidente da non poter ingannare nessuno e, di conseguenza, non costituire reato.
2. Mancata applicazione della non punibilità: Il punto cruciale del ricorso riguardava la contestazione della mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto). La difesa lamentava una disparità di trattamento, poiché tale beneficio era stato concesso a un correo, ma negato al proprio assistito. La Corte di merito aveva giustificato tale diniego ravvisando un comportamento abituale.
3. Diniego delle sanzioni sostitutive: Infine, il ricorrente si doleva della mancata applicazione di sanzioni sostitutive alla pena detentiva, ritenendo che i giudici avessero trascurato tale possibilità.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, dichiarandoli tutti manifestamente infondati e, perciò, inammissibili. Vediamo nel dettaglio il ragionamento seguito dai giudici.
Il rigetto del motivo sul falso grossolano
Sul primo punto, la Cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse corredata da “adeguate ragioni a sostegno” e rispettosa dei principi giurisprudenziali in materia. In altre parole, la Corte d’Appello aveva spiegato in modo sufficiente perché le banconote false non potevano essere considerate una contraffazione palesemente riconoscibile.
Il ruolo ostativo del comportamento abituale
Il cuore della decisione risiede nell’analisi del secondo motivo. La Corte ha definito la censura “generica e manifestamente infondata”. I giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente spiegato che, per il ricorrente, sussisteva l’ipotesi del comportamento abituale. Questa condizione, per espressa previsione di legge, è ostativa all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La scelta di non concedere il beneficio, quindi, non era arbitraria, ma fondata su un preciso presupposto normativo che differenziava la posizione del ricorrente da quella del correo.
La ripetitività degli altri motivi
Infine, per quanto riguarda la richiesta di sanzioni sostitutive, la Cassazione ha liquidato il motivo come “meramente riproduttivo” di censure già esaminate e respinte dalla Corte di merito. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni senza individuare vizi specifici nella sentenza impugnata.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma un principio consolidato: l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile indiscriminatamente. La valutazione del giudice deve tener conto di tutti gli indici previsti dalla norma, tra cui spicca, in negativo, il comportamento abituale. Quando la condotta illecita non è episodica ma si inserisce in un quadro di ripetitività, l’autore del reato non può beneficiare di un trattamento di favore. La decisione ribadisce inoltre l’importanza di formulare ricorsi specifici e non meramente ripetitivi delle argomentazioni già vagliate nei gradi di merito. Per l’imputato, la declaratoria di inammissibilità comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’onere di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il comportamento abituale impedisce l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Perché la legge stessa lo prevede come causa ostativa. La Corte ha confermato che, avendo la Corte d’Appello ravvisato un comportamento abituale da parte del ricorrente, ha correttamente negato l’applicazione del beneficio, a prescindere dal fatto che fosse stato concesso a un correo la cui posizione era evidentemente diversa.
Cosa accade se un motivo di ricorso si limita a riproporre questioni già decise dal giudice di merito?
Il motivo viene considerato “meramente riproduttivo” e, di conseguenza, inammissibile. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un giudice di legittimità, e i ricorsi devono evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata, non limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni.
È sufficiente che una banconota sia falsa per essere puniti ai sensi dell’art. 455 c.p.?
No, la falsità deve essere idonea a ingannare. Se la contraffazione è così evidente e grossolana da essere immediatamente riconoscibile da chiunque, il reato può essere escluso. In questo caso, però, i giudici di merito avevano motivato adeguatamente sul perché il falso non fosse da considerarsi grossolano, e la Cassazione ha ritenuto tale motivazione corretta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36975 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36975 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 455 cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione in ordine alla esclusione del falso grossolano, è manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata è corredata da adeguate ragioni a sostegno rispettose dei principi giurisprudenziali elaborati in materia (pagg. 3 e 4);
Considerato che il secondo motivo, che contesta l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 – bis cod. pen. riconosciuta invece in favore del correo, è generico e manifestamente infondato poiché la corte distrettuale ha spiegato che per il ricorrente ricorra l’ipotesi del comportamento abituale, ostativo, per espressa previsione di legge, alla operatività della causa in non punibilità in rassegna;
Ritenuto che il terzo motivo, che si duole della mancata applicazione delle sanzioni sostitutive, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito (pag. 5);
Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/09/2024