Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7975 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7975 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, com del d.l. n. 137 del 2020,
iI Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Ascoli Piceno rilevava la sussistenza della causa di non puni prevista dall’art.131-bis cod.pen. in relazione alla contestazione elevata nei confr NOME COGNOME, imputato per avere danneggiato un tavolo di plastica della c circondariale presso la quale era detenuto. Il tribunale riteneva che non osta
riconoscimento della causa di non punibilità la contestazione della recidiva tenuto c che il precedente più recente non era specifico e che gli altri erano risalenti.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO general presso la Corte di appello di Ancona che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.): non avrebbe potuto essere conce la causa di non punibilità tenuto conto che allo stesso era contestata la recidiva re infraquinquennale e che dal casellario dal certificato del casellario giudiziario emerg reati non solo della stessa indole, ma anche “specifici”, consumati negli ultimi cinque (ulteriori rispetto a quello in giudizio).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1. Si premette che la nozione di “comportamento abituale” – che ricorre quand l’autore ha commesso almeno altri “due” illeciti oltre quello preso in esame – non essere assimilata a quella della recidiva, che opera in un ambito diverso ed è fonda un distinto apprezzamento, con la conseguenza che ai fini della valutazione della abitua ostativa alla concessione del beneficio assumono rilievo anche reati commes successivamente a quello per cui si procede (Sez. 6, n. 26867 del 28/03/2017, COGNOME, Rv. 270637 – 01).
Si ribadisce, comunque, che ai fini dell’integrazione del presupposto ostativo configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. comportamento è “abituale” quando l’autore, anche successivamente al reato per cui procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. La Corte ha chiari peraltro che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice pu riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cogn – nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen. (Sez. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01).
Quanto al tema della “risalenza” dei precedenti – rilevante nel caso di specie collegio condivide la giurisprudenza secondo cui ai fini della applicabilità della ca esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis il decorso di un lasso temporale rispetto ai precedenti reati commessi, cd. “tempo sile “può” assumere rilevanza, sotto il profilo della occasionalità della condotta, complessiva ed unitaria valutazione di tenuità del fatto svolta alla stregua delle circ della fattispecie concreta (Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020, Pepe, Rv. 280397 – 01).
1.2. Nel caso di specie, come rilevato dal AVV_NOTAIO generale ricorrente, i nume delitti della stessa indole di cui si rendeva in passato responsabile l’imputato n stati valutati come indicativi di un comportamento abituale sulla base di una somma valutazione in ordine alla loro “risalenza”, senza una accurata valutazione della idoneità concreata ad indicare un comportamento antisociale “abituale” anche in relazio alle modalità della condotta in contestazione.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte appello di Ancona per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per il giudiz Così deciso in Roma, il giorno 24 gennaio 2024
L’estensore
Il Presidente