Comportamento Abituale: la Cassazione chiarisce i limiti della non punibilità
L’ordinanza n. 3486 del 2024 della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale del diritto penale: i confini della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. La pronuncia chiarisce in modo netto come il comportamento abituale dell’imputato, desumibile da una pluralità di illeciti, sia un ostacolo insormontabile per l’applicazione di questo beneficio, anche quando i singoli reati potrebbero apparire di lieve entità. Approfondiamo l’analisi di questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un individuo, dopo essere stato condannato nei gradi di merito, ha presentato ricorso in Cassazione. La sua principale doglianza riguardava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, il reato commesso avrebbe dovuto beneficiare dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto tale richiesta, motivando la decisione sulla base di due elementi principali: la pluralità di condanne precedenti per reati della stessa natura e le specifiche modalità dell’azione, che includevano l’uso di un’arma da taglio per minacciare il responsabile di un supermercato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione dei giudici di merito. I motivi del ricorso sono stati ritenuti manifestamente infondati e, in parte, riproduttivi di censure già sollevate e respinte in appello. La Corte ha colto l’occasione per ribadire i principi consolidati dalla sua giurisprudenza in materia.
Il concetto di comportamento abituale secondo la Cassazione
Il punto centrale della decisione riguarda la nozione di comportamento abituale. La Cassazione ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite (sentenza Tushaj, n. 13681/2016), secondo cui il comportamento è da considerarsi ‘abituale’ quando l’autore, oltre al reato per cui si procede, ha commesso almeno altri due illeciti.
La Corte ha chiarito che, per questa valutazione, il giudice può fare riferimento a un ampio spettro di elementi, tra cui:
* Condanne irrevocabili.
* Altri illeciti sottoposti alla sua stessa cognizione nello stesso procedimento.
* Reati precedentemente ritenuti non punibili proprio in virtù dell’art. 131-bis c.p.
Nel caso specifico, la pluralità di condanne a carico dell’imputato è stata interpretata come un chiaro segnale di una ‘abituale insofferenza al rispetto delle prescrizioni dell’Autorità’, tale da escludere la natura tenue dell’offesa e, di conseguenza, l’applicazione del beneficio.
La valutazione sulla misura della pena
Anche la seconda censura, relativa alla determinazione della pena, è stata respinta. La Cassazione ha ricordato che la quantificazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità, a patto che sia motivata, anche sinteticamente, facendo riferimento ai criteri dell’art. 133 c.p. (gravità del reato, capacità a delinquere) e non sia frutto di mero arbitrio. Nel caso in esame, la pena irrogata, parametrata nella media edittale, è stata ritenuta adeguatamente giustificata.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su una logica di coerenza e rigore interpretativo. La ratio dell’art. 131-bis c.p. è quella di escludere la punibilità per fatti oggettivamente e soggettivamente di minima importanza, che non destano allarme sociale e non rivelano una particolare pericolosità dell’autore.
Un comportamento abituale, al contrario, delinea un profilo di ‘delinquenza seriale’, seppur potenzialmente di basso livello. Questa serialità dimostra un’inclinazione a violare la legge che è incompatibile con il giudizio di ‘particolare tenuità’. La Corte ha sottolineato che la motivazione dei giudici d’appello era ‘scevra da fratture razionali’ e perfettamente allineata con la granitica giurisprudenza di legittimità. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile è stata quindi una conseguenza diretta, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre un importante promemoria sui limiti applicativi della non punibilità per tenuità del fatto. Non è sufficiente che il singolo episodio criminoso sia di per sé lieve; è necessario che anche il profilo complessivo dell’autore sia coerente con un giudizio di non pericolosità. La presenza di precedenti specifici, anche se non ancora passati in giudicato, costituisce un indice fondamentale per il giudice nella valutazione del comportamento abituale, precludendo di fatto l’accesso a un istituto pensato per episodi veramente isolati e occasionali.
Cosa si intende per ‘comportamento abituale’ ai fini dell’esclusione della non punibilità?
Per comportamento abituale si intende la condotta di un soggetto che, oltre al reato per cui si sta procedendo, ha commesso almeno altri due illeciti della stessa indole. Questa pluralità di reati dimostra un’inclinazione a delinquere che impedisce di considerare l’offesa come ‘particolarmente tenue’.
Per valutare il comportamento abituale, il giudice può considerare solo le condanne definitive?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili, ma anche ad altri illeciti sottoposti alla sua cognizione (ad esempio, nello stesso procedimento) e persino a reati per i quali in passato è già stata concessa la non punibilità ex art. 131-bis c.p.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di comportamento abituale. Inoltre, le censure erano una mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti in appello, senza introdurre elementi di novità giuridica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3486 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3486 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce due motivi;
ritenuto il primo motivo – in punto di mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa causa di esclusione RAGIONE_SOCIALEa punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.- non consentito, siccome riproduttivo di analoga censura svolta in appello e, comunque, poiché prospetta enunciati interpretativi in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte;
Considerato, invero, che la Corte ha ancorato il diniego RAGIONE_SOCIALEa causa di esclusione RAGIONE_SOCIALEa punibilità alla pluralità di condanne per reati RAGIONE_SOCIALEa stessa indole inferendone, con motivazione scevra da fratture razionali, un’abituale insofferenza RAGIONE_SOCIALE‘imputato al rispetto RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni RAGIONE_SOCIALE‘Autorità e, dunque, per tale via affermando la natura tutt’altro che tenue RAGIONE_SOCIALE‘offesa, altresì valorizzando le dimensioni RAGIONE_SOCIALE‘arma da taglio e la circostanza che la stessa fu effettivamente utilizzata per minacciare il responsabile del supermercato che chiese l’intervento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE;
ritenuto che tale motivazione è in linea con la granitica giurisprudenza di questa Corte secondo cui «Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità RAGIONE_SOCIALEa causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili e agli illeciti sottoposti alla sua cognizione – nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati RAGIONE_SOCIALEa stessa indole, anche se tenui – ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen.)» (Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591);
considerato che sfugge altresì a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzioNOMErio a fronte RAGIONE_SOCIALEa generica doglianza del ricorrente che oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, RAGIONE_SOCIALEa eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, COGNOME, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché – come nel caso che ci occupa – sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di
N
ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrari Rv. 259142), fermo restando peraltro che, nel caso di specie, come non ha mancato di rimarcare il giudice di appello, è stata irrogata una pena parametra nella media edittale;
ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che detta declaratoria segue la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spe processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità RAGIONE_SOCIALE‘impugn (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa del ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, i euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente