Comportamento abituale: quando i precedenti penali escludono la tenuità del fatto
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema di grande rilevanza pratica: l’impatto dei precedenti penali sulla possibilità di beneficiare della non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. La Corte chiarisce come la presenza di un comportamento abituale, desunto da condanne pregresse per reati della stessa indole, rappresenti un ostacolo insormontabile all’applicazione di tale istituto. La decisione offre inoltre spunti sulla discrezionalità del giudice nel negare le attenuanti generiche basandosi sulla personalità dell’imputato.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda una persona condannata in primo grado e in appello per il reato di tentato furto ai danni di un noto negozio di abbigliamento. L’imputata, non accettando la sentenza di condanna della Corte d’Appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando due specifiche violazioni di legge.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La ricorrente ha basato il suo appello su due principali motivi:
1. Mancata applicazione della causa di non punibilità: Si sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel non riconoscere la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p., che avrebbe portato a una sentenza di proscioglimento.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: La difesa lamentava un’erronea applicazione della legge penale e un vizio di motivazione per non aver concesso le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero comportato una riduzione della pena.
L’impatto del comportamento abituale sulla tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, ritenendolo infondato. Il punto centrale della decisione ruota attorno al concetto di comportamento abituale. L’art. 131-bis, comma 4, c.p. stabilisce chiaramente che la causa di non punibilità non si applica se l’autore ha commesso più reati della stessa indole.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato che l’imputata aveva già riportato due condanne definitive per reati gravi come rapina ed estorsione. Secondo la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite (sentenza n. 13681/2016), la serialità che integra l’abitualità si realizza quando l’autore, dopo due reati della stessa indole, commette un’ulteriore condotta illecita analoga. Pertanto, la Corte ha concluso che i giudici di merito avevano correttamente escluso il beneficio della tenuità del fatto a causa del comportamento abituale della ricorrente.
La valutazione della personalità per le attenuanti generiche
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Corte ha affermato che la decisione di negare le attenuanti generiche era legittimamente fondata sulla personalità dell’imputata, così come emergeva dalle precedenti condanne. I giudici hanno sottolineato che, ai fini della concessione o esclusione delle attenuanti generiche, il giudice può basare la propria valutazione anche su un solo elemento tra quelli indicati dall’art. 133 c.p., qualora lo ritenga prevalente e decisivo.
In questo caso, la personalità negativa dell’imputata, testimoniata dai suoi precedenti penali, è stata considerata un fattore preponderante, tale da neutralizzare altri elementi potenzialmente favorevoli, come il valore non elevato della merce che si era tentato di sottrarre.
Le motivazioni della Cassazione
Sulla base di queste argomentazioni, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le motivazioni della Corte d’Appello sono state ritenute corrette e in linea con i principi di diritto. La Corte ha ribadito che il comportamento abituale è un ostacolo oggettivo all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. e che la valutazione delle attenuanti generiche rientra nell’ampia discrezionalità del giudice di merito, il quale può legittimamente basarsi sulla personalità del reo per negarle, anche a fronte di un danno patrimoniale esiguo.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la recidiva e la serialità nel commettere reati della stessa indole precludono l’accesso a benefici premiali come la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione sottolinea come il legislatore e la giurisprudenza intendano riservare tale istituto a casi di criminalità veramente occasionale e di minima offensività. Inoltre, conferma l’ampio potere del giudice di merito nel valutare la personalità complessiva dell’imputato ai fini della concessione delle attenuanti generiche, potendo un passato criminale significativo superare considerazioni legate alla modesta entità del singolo episodio delittuoso.
Quando il comportamento di una persona è considerato ‘abituale’ al punto da impedire la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo la Corte, il comportamento è abituale quando l’autore ha commesso più reati della stessa indole. Nel caso specifico, la presenza di due condanne definitive precedenti per reati contro il patrimonio, seguite da un ulteriore tentativo di furto, è stata considerata sufficiente per configurare la serialità ostativa all’applicazione del beneficio.
Può un giudice negare le attenuanti generiche anche se il danno economico del reato è molto basso?
Sì. La Corte ha confermato che il giudice può negare le attenuanti generiche basando la sua decisione su un unico elemento negativo ritenuto prevalente, come la personalità dell’imputato desunta dai suoi precedenti penali. Questo fattore può essere considerato più rilevante di altri elementi potenzialmente positivi, come il valore esiguo della merce sottratta.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La conseguenza per il ricorrente è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso ritenuto privo dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34579 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34579 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma per il reato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen. in danno del negozio OVS sito a Roma in INDIRIZZO.
La ricorrente deduce col primo motivo, violazione di legge e vizi di motivazione per non essere stata ritenuta la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.; col secondo motivo, erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione per la mancata applicazione delle attenuanti generiche.
Rilevato, quanto al primo motivo, che, ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. il fatto non può essere ritenuto di particolare tenuità quando il comportamento risulta abituale e, come precisato al quarto comnria, il comportamento è abituale se l’autore ha «commesso più reati della stessa indole». Rilevato che la Corte di appello ha ritenuto tale abitualità sottolineando che l’imputata ha riportato una condanna per rapina ed estorsione con sentenza del 7 gennaio 2015 e una nuova condanna per rapina il 10 novembre 2017 e, così argomentando, ha fatto corretta applicazione dei principi che regolano la materia, essendo indubbio che la serialità ostativa si realizzi quando l’autore fa seguire a due reati della stessa indole un’ulteriore, analoga, condotta illecita (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590, pag. 17 della motivazione; Sez. 5, n. 53401 del 30/05/2018, Rv. 274186).
Rilevato, quanto al secondo motivo, che la personalità dell’imputata, quale emerge dalle precedenti condanne, pur risalenti nel tempo, è stata ritenuta ostativa all’applicazione delle attenuanti generiche e la circostanza che non sia stato valutato quale elemento positivo di segno contrario il valore non elevato della merce che la COGNOME tentò di sottrarre non può essere sindacata in questa sede. Ed invero, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. ‘265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e a ciò consegua la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, la ricorrente debba essere condannata anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 ottobre 2025
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