Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 38788 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38788 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato a Conversano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2025 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore l’annullamento con rinvio della sentenza
generale NOME, che ha chiesto impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bologna ha assolto, ex art. 131 bis cod. pen ., NOME COGNOME dal tentato furto di sei bottiglie di alcolici del valore complessivo di 90 euro.
Avvero l’indicata pronuncia ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, proponendo un unico motivo con il quale denuncia l’inosservanza dell’art. 131 bis cod. pen.
La parte pubblica osserva che, come risulta dalla stessa motivazione della sentenza impugnata, ricorre l’ipotesi del comportamento abituale, che osta al riconoscimento della causa di non punibilità posta a base della decisione.
Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’ art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il primo comma dell’art. 131 bis cod. pen. individua i presupposti di operatività della causa di detta causa di esclusione della punibilità, oltre che nei limiti edittali minimi del reato, nel fatto che l’offesa sia di particolare tenuità e che il comportamento risulti ‘ non abituale ‘.
Al comma quarto del medesimo articolo è stabilito che il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, anche a Sezioni Unite: «A i fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame» (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 -01). Nella motivazione di questa sentenza le Sezioni Unite hanno chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione – nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen.
Nella specie, lo stesso Tribunale scrive in motivazione che l’imputato è ‘ gravato da molteplici precedenti penali anche della stessa indole ‘ (pag. 3); la circostanza viene documentata dal Pubblico ministero ricorrente che ha allegato il certificato del casellario giudiziale dell’imputato da cui risultano, negli anni 2022 e 2023, una condanna per tentato furto e ben tre provvedimenti di archiviazione per particolare tenuità del fatto in relazione ad altrettanti episodi di tentato furto.
Pertanto, in presenza di un comportamento abituale riconosciuto sussistente dalla medesima sentenza impugnata , l’art. 131 bis non può trovare applicazione.
3. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.
Il ricorso per cassazione è l’unico rimedio esperibile dal pubblico ministero , ex art. 593, comma 2, cod. proc. pen., sicché gli atti vanno trasmessi non al giudice competente per l’appello, come previsto dall’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna in diversa persona fisica.
Così deciso il 21/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME