Comportamento Abituale e Art. 131-bis: Quando i Precedenti Escludono la Non Punibilità
L’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento di deflazione processuale volto a escludere la sanzione per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e incontra limiti precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce che il comportamento abituale dell’imputato, desumibile dai precedenti penali, costituisce un ostacolo insormontabile all’applicazione di tale beneficio. Analizziamo insieme la decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto aggravato emessa dal Tribunale e parzialmente riformata in appello, con l’esclusione di una delle aggravanti contestate. La difesa dell’imputata decideva di proporre ricorso per Cassazione, basando la propria argomentazione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p. Secondo la tesi difensiva, le caratteristiche del singolo episodio delittuoso avrebbero meritato il riconoscimento di tale beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per la ricorrente di sostenere le spese processuali e di versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale per i casi di inammissibilità.
Le Motivazioni: Il Limite del Comportamento Abituale
Il cuore della pronuncia risiede nella valutazione del comportamento abituale come elemento ostativo. La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, sottolineando come i giudici di merito avessero correttamente escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. La motivazione è netta: la norma non può essere invocata quando il reato è espressione di una condotta non occasionale.
Nel caso specifico, i plurimi e specifici precedenti penali a carico dell’imputata sono stati considerati prova sufficiente di un comportamento abituale, ovvero di una tendenza a commettere reati. La legge, infatti, intende premiare con la non punibilità solo chi commette un illecito di lieve entità in modo sporadico ed eccezionale, non chi manifesta una persistente inclinazione a violare la legge penale. La Corte ha quindi validato l’operato della Corte d’Appello, che aveva già identificato nei precedenti penali la ragione fondamentale per negare il beneficio.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale nell’interpretazione dell’art. 131-bis c.p. Essa chiarisce che la valutazione sulla tenuità del fatto non può limitarsi al singolo episodio, ma deve estendersi a un giudizio complessivo sulla condotta dell’autore del reato. Per gli operatori del diritto, questa decisione è un chiaro monito: la presenza di precedenti penali, specialmente se specifici e reiterati, rende estremamente difficile, se non impossibile, sostenere con successo una richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La norma non è un salvacondotto per i recidivi, ma uno strumento riservato a episodi criminosi veramente marginali e isolati nella vita di una persona.
È possibile applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) a chi ha precedenti penali?
No, la sentenza chiarisce che la presenza di plurimi e specifici precedenti penali configura un “comportamento abituale”, che è una delle cause ostative all’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Cosa significa che un ricorso è “manifestamente infondato”?
Significa che le ragioni presentate nel ricorso sono così palesemente prive di fondamento giuridico che la Corte le respinge senza necessità di un esame approfondito, dichiarando l’impugnazione inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28280 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28280 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LAVAGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha parzialmente riformato, escludendo l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen, la sentenza del 27 aprile 2022 del Tribunale di Perugia che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per un delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose e l’aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia;
che il ricorso dell’imputata è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello correttamente motivato in ordine all’inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., osservando che il comportamento è abituale in considerazione dei plurimi e specifici precedenti penali dell’imputata;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/06/2024.