Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24483 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24483 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avvers la sentenza in epigrafe lamentando vizio motivazionale e violazione di legge punto di mancata applicazione dell’art. 131bis cod. pen., con particolare r mento al diverso trattamento sul punto riservato alla coimputata e alla rit sussistenza dell’abitualità, e chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impug
Il ricorso è inammissibile, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in lese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di leg mità. Ed invero il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato.
La non punibilità per la particolare tenuità del fatto è condizionata dalla n (articolo 1, lettera m, I. 67/2014 e 131 bis, commi 1 e 3, cod. pen.) al abitualità del comportamento penalmente illecito. Tale previsione, è stata rite conforme a Costituzione dalla Corte costituzionale (ord. 279/2017), dato che che in presenza di fatti analoghi (di particolare tenuità oggettiva), le inegua dizioni soggettive giustificano il diverso trattamento penale. Il fatto part mente lieve di cui all’art. 131 bis, cod. pen. è comunque un fatto offensiv costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, tuttavia, l’av zionato la punibilità anche attraverso un dato soggettivo, costituito dalla no tualità del comportamento penalmente illecito, comporta una valutazione anch del comportamento successivo al reato, al fine dell’esclusione dell’abitualità.
La sentenza impugnata ha valorizzato negativamente per l’odierna ricorrent le precedenti condanne per altri tre furti, nel solco della ricordata giurisp (Sez. 3, n. 4123 del 11/07/2017 dep. 2018, Zoccarato, Rv. 272039 – 01, in m tivazione) secondo cui la nozione di comportamento abituale – che ricorre quand l’autore ha commesso almeno altri due illeciti oltre quello preso in esame può essere assimilata a quella della recidiva, che opera in un ambito diverso fondata su un distinto apprezzamento, con la conseguenza che assumono rilievo anche reati commessi successivamente a quello per cui si procede (così Sez. 6, 26867 del 28/03/2017, COGNOME, Rv. 270637- 01 che ha confermato la sentenza di merito che ha ravvisato la causa di non punibilità della particolare t del fatto di evasione commesso dall’imputato, nonostante che allo stesso fo stata contestata la recidiva).
Né può porsi in questa sede la questione di un’eventuale declaratoria de prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della mani sta infondatezza del ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, COGNOME, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, COGNOME, rv. 256463).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/06/2024