Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9727 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9727 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a AGRIGENTO il 03/05/1977
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
/T/
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizi motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. p favore dell’odierno ricorrente, autore del reato di danneggiamento ascritto privo di concreta specificità, oltre che manifestamente infondato;
che, infatti, a fronte della congrua e non illogica motivazione fornita dai g di appello a base della ritenuta insussistenza dei presupposti per l’operativ suddetta causa di non punibilità, la censura mossa dal ricorrente risulta lato, priva della puntuale enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto giu il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impu dall’altro, non connotata dalla puntuale critica delle argomentazioni poste della decisione impugnata;
che ileve è,sere sorjai fini del riconoscimento della causa di esclusione punibilità, la valutazione sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuata conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del da del pericolo, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valu previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 7, Ord. n. 10481 d 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044);
che, peraltro, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al del merito, la valutazione sulla particolare tenuità dell’offesa non può co oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorre sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragion manifestamente illogico;
che, nella specie, l’offesa concretamente arrecata dalla condotta del reat è stata ritenuta di particolare tenuità e, avendo l’autore commesso per tre v stesso reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento, il comportamento ritenersi abituale ai sensi dell’art. 131-bis, quarto comma, cod. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende/
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17/12/2024.