Comportamento Abituale e Tenuità del Fatto: Quando i Precedenti Contano
Il concetto di comportamento abituale è un elemento chiave del diritto penale, in grado di influenzare significativamente l’esito di un processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito come la presenza di precedenti penali specifici possa precludere l’applicazione di istituti favorevoli all’imputato, come la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Il Tentato Furto e i Precedenti
Il caso riguarda un uomo condannato in primo grado e in appello per il reato di tentato furto aggravato. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, sperando in una riforma della sentenza.
L’Appello e i Motivi del Ricorso
L’unico motivo di ricorso si articolava su due punti principali:
1. Mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: L’imputato sosteneva che il reato commesso fosse di così lieve entità da non meritare una condanna, invocando l’applicazione dell’art. 131 bis del codice penale.
2. Diniego della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità: In subordine, chiedeva il riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 c.p., sostenendo che il danno patrimoniale causato fosse minimo.
L’Analisi della Cassazione: il Comportamento Abituale come Ostacolo
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un’attenta valutazione della figura dell’imputato e della sua storia criminale, che ha reso le sue richieste manifestamente infondate.
Il Comportamento Abituale e la non punibilità per particolare tenuità del fatto (Art. 131 bis c.p.)
Il cuore della decisione risiede nel concetto di comportamento abituale. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente evidenziato la sussistenza di una causa ostativa all’applicazione della tenuità del fatto: l’imputato aveva ben quattro precedenti specifici per furto. Questa circostanza, secondo la Cassazione, delinea un quadro di ‘abitualità’ nel commettere reati della stessa indole, che per legge impedisce di accedere al beneficio della non punibilità. Il ricorrente, nel suo atto, non aveva adeguatamente contestato questo specifico e decisivo punto.
Il diniego dell’attenuante del danno di lieve entità
Anche il secondo punto del ricorso è stato giudicato inammissibile. La Corte ha definito la censura ‘generica e assertiva’. L’imputato, infatti, si era limitato a lamentare il mancato riconoscimento dell’attenuante senza però specificare quali elementi concreti e non considerati dai giudici di merito avrebbero potuto dimostrare la particolare tenuità del danno. Una doglianza priva di specificità non può trovare accoglimento in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha riaffermato due principi fondamentali. In primo luogo, l’istituto della particolare tenuità del fatto non è un beneficio accessibile a chiunque commetta un reato di lieve entità; la valutazione deve estendersi alla condotta complessiva dell’autore, e la presenza di un comportamento abituale costituisce un limite invalicabile. In secondo luogo, i motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici e non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, ma devono individuare con precisione gli errori di diritto commessi dal giudice precedente. La genericità delle doglianze porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa decisione insegna che i precedenti penali non sono un mero dettaglio anagrafico, ma un fattore determinante nelle valutazioni del giudice. Per chi si trova ad affrontare un procedimento penale, è fondamentale essere consapevoli che la propria storia giudiziaria può precludere l’accesso a benefici di legge. Per i professionisti legali, emerge ancora una volta la necessità di formulare ricorsi dettagliati e tecnicamente ineccepibili, che affrontino specificamente le ragioni della decisione impugnata, pena l’inammissibilità del gravame e la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Quando il comportamento di un imputato viene considerato ‘abituale’ ai fini della non punibilità?
Secondo l’ordinanza, la sussistenza di quattro precedenti specifici per furto è sufficiente per qualificare il comportamento come ‘abituale’, impedendo l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Perché la Cassazione ha ritenuto generica la richiesta di applicare l’attenuante del danno di lieve entità?
La Corte ha ritenuto la censura generica e assertiva perché il ricorrente non ha specificato quali elementi concreti, eventualmente trascurati dal giudice di merito, avrebbero dovuto dimostrare la particolare tenuità del danno.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2676 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2676 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PESCARA il 17/05/1955
avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato;
Considerato che l’unico motivo di ricorso proposto è inammissibile in quanto:
circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., la censura è manifestamente infondata dato che la Corte di appello ha evidenziato la sussistenza della causa ostativa del “comportamento abituale” alla luce di ben quattro precedenti per furto; circostanza con la quale il ricorrente evita di confrontarsi adeguatamente;
circa il diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., perché la censura, al pari di quella di appello, è generica e assertiva in quanto non specifica in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, il danno si sarebbe connotato in termini di particolare tenuità;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2024