Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 746 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 746 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il 17/11/1977
avverso la sentenza del 12/06/2024 della Corte d’appello di Palermo; dato avviso alle parti;
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 12 giugno 2024, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi due di arresto, per il reato di cui all’art. 75, comma 1, d.lsg. n. 159/2011, commesso in Marsala il 09/11/2021;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che con un unico motivo, riguardante la violazione dell’art. 131bis cod.pen., prospettando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliata dalla Corte di appello di Palermo nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01);
che la motivazione censurata in realtà evidenzia l’insussistenza dei presupposti per l’invocata causa di non punibilità in considerazione del fatto che l’imputato Ł gravato da cinque precedenti penali per evasione e due per violazioni delle medesime norme oggetto di contestazione in questo giudizio;
che «in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore abbia commesso altri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state
compiute, o per i motivi che li hanno determinati (Fattispecie in cui si Ł ritenuta abituale la condotta di chi, condannato per il delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, annoverava plurimi precedenti per il delitto di evasione)» (Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, Rv. 286154 – 01);
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME