Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21526 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21526 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a SAN CATALDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. AVV_NOTAIO. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME, del foro di CALTANISSETTA, in difesa di NOME NOME. Il difensore insiste per l’accoglimento del ricorso, illustrandone i motivi.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Appello di Caltanissetta indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la pronunciata dal Tribunale di Enna in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, l 285/92 e succ. mod.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inapplicabili 131 bis cod pen.
2. Il ricorso è fondato.
L’argomentazione della Corte nissena è del seguente tenore: “il comportam abituale, avendo l’imputato commesso più reati della stessa indole. Il prevenuto gravato da un precedente per guida in stato di ebbrezza”.
Quanto enunciato contrasta con la pacifica e consolidata giurisprudenza di ques di legittimità, secondo cui ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità del punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’ successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre qu in esame ( Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01). La commission solo illecito, dunque, non configura la abitualità del reato e non è ostativa al ricono tenuità del fatto.
Né si rinvengono, nel conciso corpo motivazionale della pronuncia, ulteriori elem quali desumere, anche implicitamente, valutazioni inerenti i criteri di cui all’art. 1 complessivamente considerati (Sez. 6 – , n. 55107 del 08/11/2018 , Rv. 2746 Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 – 01).
Si impone dunque l’annullamento della sentenza impugnata per nuovo giudizio sul p
Va comunque dichiarata l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità dell
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la causa punibilità della particolare tenuità del fatto e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, a della Corte d’appello di Caltanissetta. Dichiara l’irrevocabilità della declaratoria di
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2024
Il Cnsglier estensore
Il Presdiente