Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23940 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23940 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, di. 2 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., con la quale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, ha concluso per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza emessa in data 27 maggio dal Tribunale di Locri, in composizione monocratica, con la quale NOME COGNOME era stato condannato a sei mesi di arresto per il reato di cui all’art. 73 d.lgs n. 159 del 2011, perché, ammonito con avviso orale del 30 ottobre 2018 da parte della polizia amministrativa, delegata dal AVV_NOTAIO di Reggio Calabria, conduceva senza aver mai conseguito la patente di guida l’autovettura Lancia Lybra, targata TARGA_VEICOLO, sprovvista di copertura assicurativa e di proprietà di NOME COGNOME.
Premesso che, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità ritenuta “più restrittiva” (cita Sez. 1, n. 47713 del 27/10/2022, Tatangelo, Rv. 283820), nel caso in esame, l’avviso orale, in quanto corredato di prescrizioni, era ascrivibile al genus misure di prevenzione, la Corte di merito, in sintonia col primo giudice, ribadiva l’impossibilità di ravvisare, in favore dell’imputato, i presuppost legittimanti il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bi cod. pen., atteso che il suo comportamento risultava connotato “da un inquietante indice di abitualità”.
Il COGNOME, in particolare, sarebbe stato colto in altre due precedenti occasioni alla guida di un autoveicolo sprovvisto di patente di guida.
L’interessato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, sulla base di due motivi: con il primo, si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., evidenziando, per quel che qui rileva, che erroneamente, fra i precedenti sintomatici dell’affermata abitualità della condotta, era stata inclusa una sentenza di assoluzione; con il secondo, contesta difetto di motivazione in ordine alla richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione della pena.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria redatta in forma scritta, in coerenza con la modalità prevista dall’art. 23 comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. nnod., in assenza di richieste di trattazione orale, ha concluso perché venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire conclusioni scritte, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va, in primo luogo, dichiarato inammissibile, per genericità, il secondo motivo di ricorso.
1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
Applicando l’enunciato principio al caso di specie, rileva il Collegio che, quanto alla sospensione condizionale della pena, il relativo motivo di gravame risulta essere stato formulato, come riportato nel verbale di udienza, solo in sede di conclusioni e in modo tutt’affatto generico, mediante la richiesta dei “doppi benefici” tout court, senza lo sviluppo di alcuna argomentazione a sostegno; nessun motivo di appello, viceversa, risulta dedotto con riferimento alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche.
Da tanto deriva l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso.
Deve ritenersi, viceversa, fondato il primo motivo di ricorso.
2.1. Occorre prendere le mosse da Sez. U, Tushaj, che hanno affermato il principio per cui, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa d non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591: in motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione – nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui – ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen.).
I giudici di merito hanno sostenuto, per negare la causa di non punibilità nella vicenda di specie, che l’imputato, prima del reato per cui si procede, avesse commesso altri due illeciti della stessa indole.
La difesa obietta che, nel novero dei precedenti, non avrebbe dovuto essere considerata una sentenza di assoluzione.
2.2. Orbene, se si esamina la più diffusa motivazione della sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Locri in composizione monocratica in data 27 maggio 2022, si legge, nell’ultima pagina: «Reputa questo Tribunale che la condotta dell’imputato, che ha scientemente violato l’avviso orale del AVV_NOTAIO, sia manifestazione di spregio nei confronti delle Leggi e delle Autorità, soprattutto considerato che – per come risulta dalle dichiarazioni rese dal teste escusso in giudizio, dalla lettura dell’avviso orale e della sentenza n. 93/2022 emessa dal
Tribunale di Locri nei confronti dell’imputato – il COGNOME, in più occasioni, si è posto alla guida di autovetture pur essendo privo della patente di guida e nonostante l’avviso orale del AVV_NOTAIO e che pertanto il fatto non possa essere ritenuto di speciale tenuità ai sensi dell’art. 131-bis c.p.».
2.3. La Corte di appello, dal canto suo, nel ribadire il carattere abituale della condotta illecita dell’imputato, ha rilevato, sull’obiezione difensiva circ l’epilogo assolutorio della sentenza n. 93/2022 citata nella sentenza di primo grado, che «la ragione dell’assoluzione era esclusivamente in diritto, per avere quell’organo giudicante dubitato che l’avviso orale potesse ascriversi nell’ambito delle misure di prevenzione personali», lasciando intendere che permaneva, comunque, ed era perciò valutabile in chiave ostativa, la sussistenza del fatto storico della guida senza patente.
Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata sia incorsa in un errore di diritto e in vizio di motivazione.
Sotto il primo profilo, vale la pena di riportare un brano della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite Tushaj, da cui si evince che, per apprezzare l’abitualità del comportamento dell’imputato quale fattore ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., il giudice deve tener conto delle sentenze irrevocabili di condanna e di eventuali procedimenti pendenti, per reato della stessa indole, davanti a lui (oltre che dei reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen.), ciò che esclude, all’evidenza, le sentenze di assoluzione:
« La Commissione Giustizia, nel vagliare lo schema di decreto legislativo, ne ha richiesto l’adeguamento con l’introduzione di un comma dedicato alla definizione dell’abitualità del comportamento recante la previsione che «Il comportamento risulta abituale nel caso in cui il suo autore abbia commesso altri reati della stessa indole». Tale formula è stata in effetti riportata nell’ normativo con una piccola e sicuramente accidentale variazione: l’espressione “altri reati” è divenuta “più reati”. Dunque, tenendo a base il testo indicato dalla Camera e la sua ratio, emerge che l’alterità al plurale dei reati diversi da quello oggetto del processo non lascia dubbio che la serialità ostativa si realizza quando l’autore faccia seguire a due reati della stessa indole un’ulteriore, analoga condotta illecita.
I reati possono ben essere successivi a quello in esame, perché si verte in un ambito diverso da quello della disciplina legale della recidiva; ed è in questione un distinto apprezzamento in ordine, appunto, alla serialità dei comportamenti.
La pluralità dei reati può concretarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudi
che, dunque, è in grado di valutarne l’esistenza; come, ad esempio, nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui».
Dal chiarissimo tenore letterale del brano trascritto, appare non potersi revocare in dubbio, come, del resto, suggerisce anche la logica, che in alcun modo, nell’ambito della pluralità dei reati della stessa indole – oggetto di condanne irrevocabili ovvero ancora sub iudice possano essere annoverati reati dalla contestazione dei quali l’imputato sia stato in concreto assolto, con qualsivoglia formula e per qualsivoglia ragione.
Se così è, come questa Corte ritiene, la Corte di appello di Reggio Calabria è incorsa in un errore di diritto nell’includere tra i precedenti della stessa indole da valutarsi in chiave ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità di cui si discute, la sentenza di assoluzione n. 93/2022 emessa dal Tribunale di Locri.
D’altro canto, la mancata indicazione, nelle due decisioni di merito, degli estremi precisi indispensabili per individuare le eventuali pronunce di condanna (almeno due, come statuito da Sez. U, Tushaj) riportate, in tesi, dal COGNOME per reati della stessa indole, esclusa, per quanto detto, la sentenza di assoluzione, impone l’annullamento in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, che dovrà procedere, tenuti fermi i principi di diritto enunciati, a nuova valutazione del presupposto dell’abitualità del comportamento ascritto all’imputato in funzione della richiesta ravvisabilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
Resta ferma l’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Per quanto già esposto inizialmente, nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2024