Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3700 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3700 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE SIRACUSA nei confronti di:
GIP TRIBUNALE TERNI
con l’ordinanza del 13/04/2023 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni dell’Avvocato generale, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni udito il difensore
procedimento a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 13 aprile 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, rilevato un caso di conflitto di competenza territoriale con riferimento al reato di truffa, ascritto in concorso ad NOME COGNOME e NOME COGNOME, così come denunciato dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Siracusa, ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen., nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni, precedentemente dichiaratosi incompetenze, ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), 30 e 31, cod. proc. pen.
Segnatamente, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni, richiamati i principi ermeneutici espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la deminutio patrimoni! del soggetto passivo, verificato che nel caso di specie il conseguimento dell’ingiusto profitto si era realizzato nel luogo ove era operativo il conto corrente intestato all’indagato e dell’accreditamento delle somme da parte della vittima e, segnatamente, presso l’agenzia Unicredit di Siracusa, individuava quale giudice territorialmente competente il Tribunale di Siracusa.
Riteneva non applicabile alla fattispecie de qua il principio di diritto secondo cui «quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (del tipo postepay), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, atteso che tale operazione, in ragione della sua irrevocabilità, realizza contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito – sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima» (Sez. 2, n. 49321 del 25/10/2016, Alfano, RV. 268526) posto che, proprio nella motivazione della menzionata sentenza, si era precisato che tale principio non poteva trovare applicazione nei casi in cui il profitto era conseguito attraverso strumenti telematici (quali bonifici, pagamenti on-line o rimesse in conto corrente), in cui le modalità del sistema di pagamento non presentano le caratteristiche di immediata irreversibilità per il disponente e di contestuale arricchimento per il soggetto agente che caratterizzano le ricariche su Postepay o simili.
La soluzione non è condivisa dal giudice rimettente che, facendo proprie le considerazioni svolte dal Pubblico ministero nella denuncia di conflitto, ha dissentito sull’impossibilità di individuare la competenza in base dl criterio del luogo in cui viene compiuta l’operazione di disposizione patrimoniale, in ragione delle particolari modalità di negoziazione del bonifico istantaneo, quale era lo strumento di pagamento utilizzato nel caso in scrutinio.
Pertanto, in applicazione dell’art. 8 cod. proc. pen., ha ritenuto che la competenza spettasse al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni.
L’Avvocato generale, NOME COGNOME, con conclusioni scritte depositate in data 10 luglio 2023, ha prospettato l’attribuzione della competenza al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni.
Il difensore di NOME COGNOME ha depositato, in data 19 luglio, conclusioni scritte con le quali ha chiesto a questa Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Terni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto, poiché dal rifiuto dei due giudici di procedere alla trattazione del procedimento consegue la stasi del medesimo, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.
Nel merito, il conflitto va risolto con l’affermazione della competenza a procedere del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni, che per primo l’ha declinata.
Occorre premettere come, in sede di decisione sul conflitto (sia di competenza, sia di giurisdizione), fermo restando l’ancoraggio alla prospettazione fattuale introdotta dall’organo dell’accusa, è principio pacifico quello per cui la Corte regolatrice esercita appieno la funzione giurisdizionale, intesa come verifica della corrispondenza tra fatto (descritto nella contestazione) e fattispecie astratta (norma incriminatrice di riferimento).
In Sez. U, n. 18621 del 23/06/2016, COGNOME, Rv. 269585 si è, invero, statuito che, in sede di risoluzione del conflitto la Corte di cassazione, anche al fine di apprezzare una eventuale duplicazione delle contestazioni, è chiamata a valutare, discrezionalmente e in piena autonomia, se la qualificazione
giuridica del fatto storico (nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale) attribuita dall’uno o dall’altro giudice sia corretta, procedendo – in caso contrario – a delineare essa stessa l’esatta definizione da attribuirgli, con la conseguente designazione dell’organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso.
Ciò premesso, trascorrendo al caso che ci occupa, va osservato che l’imputazione riguarda un’ipotesi di truffa on line, il cui corrispettivo era versato dalla persona offesa in due tranches, con due bonifici istantanei, rispettivamente in data 3 e 7 gennaio 2022, dal proprio conto corrente, acceso presso la filiale di Narni dell’istituto bancario Intesa San Paolo.
Entrambi i giudici di merito hanno convenuto sull’opzione ermeneutica che vuole che vi sia una distinzione, nei casi di truffa contrattuale on line, seconda della modalità con cui è avvenuto l’atto di disposizione, sicché la questione controversa è quella di verificare a quale categoria di pagamento appartenga il bonifico c.d. istantaneo.
4.1. Com’è noto, invero, la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la deminutio patrimoni’ del soggetto passivo.
Consegue che nell’ipotesi di truffa contrattuale, nel cui ambito va ascritta anche la truffa on line, il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l’obbligazione della datio di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo, Rv. 216429).
Pertanto, ai fini della consumazione del reato, divengono decisive non tanto le modalità tramite le quali si sono concretizzati gli artifizi o i raggiri, qua quelle dell’atto dispositivo.
Sicché, nelle ipotesi di materiale spedizione del profitto del reato a mezzo posta, corriere e simili, il momento della consumazione è quello dell’acquisizione della res da parte dell’autore del reato. Anche qualora l’oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, occorre comunque la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell’agente e, allo stesso tempo, diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa.
La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, invece, nel caso di pagamento effettuato tramite ricarica (tipo postepay), la spoliazione della persona offesa è immediata e l’accredito della provvista in favore del soggetto agente è pressoché contestuale rispetto alla deminutio patrimoni’ del soggetto
passivo. In ogni caso, il pagamento non è revocabile e, a prescindere dalla data di accredito dell’importo sul conto del beneficiario, il reato si è consumato, con l’ormai definitiva lesione patrimoniale del raggirato. Si è dunque affermato che «nei delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (tipo postepay), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del profitto da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva diminuzione patrimoniale in danno della vittima» (Sez. 1, n. 52003 del 22/11/2019, COGNOME; Rv. 277861, Sez . 2 n. 49321 del 25/10/2016, Alfano, 268526; Sez. 1, n. 25230 del 13/03/2015, COGNOME, Rv. 263962).
L’orientamento, apparentemente difforme, espresso in tema di truffa on line da una precedente sentenza di questa Corte (Sez. 2, n. 7749 del 04/11/2014, dep. 2015, Giannetto, Rv. 264696) deve, invece, intendersi riferito a quei casi di truffa contrattuale commessa mediante strumenti telematici in cui le modalità del sistema di pagamento prescelto non presentano la caratteristica di immediata irreversibilità per il disponente e di contestuale arricchimento per il soggetto agente che invece caratterizzano le ricariche su postepay e simili.
4.2. Nel caso di specie, come anticipato, il pagamento è avvenuto tramite bonifico istantaneo (tecnicamente definito SEPA Instan Credit Transfer), le cui caratteristiche (esecuzione immediata entro dieci secondi del pagamento in euro all’interno dell’area SEPA, disponibilità in tempo reale dei fondi sul conto corrente del beneficiario, accredito del beneficiario e addebito dell’ordinante immediato, notifica di esito istantanea, irrevocabilità del pagamento) lo rendono uno strumento di pagamento del tutto assimilabile al pagamento tramite ricarica.
Ne consegue che deve trovare applicazione il criterio che individua il /ocus commissi delicti nel luogo della disposizione per il pagamento da parte della persona offesa e, segnatamente, nel caso che ci occupa, presso la filiale di Narni Scalo dell’istituto di credito Intesa San Paolo.
C4 ‘ . lo Poiché il Comune di Narni è compreso nel di competenza del Tribunale di Terni, il reato oggetto di contestazione pertiene alla competenza territoriale del suddetto Tribunale, con la conseguenza che gli atti vanno trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso, il 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente