Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40796 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40796 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposta da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a CESENA
avverso l’ordinanza in data 14/05/2024 del TRIBUNALE DI FORLI’; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentitala requisitoria del Pubblico ministero, nella persona delSostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi d’impugnazione e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna l’ordinanza in data 14/05/2024 del Tribunale di Forlì, che ha confermato il decreto in data 05/04/2024 del G.i.p. del Tribunale di Forlì, che aveva disposto il sequestro preventivo di una somma pari a euro 46.500,00 quale profitto del reato di truffa.
Deduce:
Violazione di legge in relazione all’incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il decreto di sequestro preventivo.
Il ricorrente osserva come costituisca orientamento di legittimità assolutamente consolidato quello secondo cui, in ipotesi di truffa in cui la dazione di denaro avvenga mediante bonifico bancario, il reato si perfeziona nel luogo in cui
ha sede il conto corrente su cui viene accreditata la somma costituente l’ingiusto profitto.
Rimarca come tali condizioni di fatto siano presenti nel caso in esame, dove l’accredito delle somme asseritamente provento della truffa sono state accreditate mediante bonifico sul conto corrente acceso in Roma, presso la filiale della Banca ICQ s.p.a., presso la quale -peraltro- è stato eseguito il sequestro.
Precisa che il tribunale non nega tale circostanza, ma ritiene che essa sia irrilevante, atteso che il conto corrente era stato acceso on line, tramite connessione Internet e, conseguentemente, non era possibile stabilire dove fosse avvenuto l’accesso da remoto, sul presupposto che la banca Fin – Eco è un istituto totalmente on line, in relazione alla quale non è possibile stabilire la domiciliazione bancaria e, con esso, il luogo di accrescimento del patrimonio.
Denuncia, quindi, la violazione di legge, atteso che la competenza per territorio va determinata avendo riguardo al luogo ove si trova in giacenza il conto corrente di accredito e non al luogo in cui viene acceso detto conto corrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nel senso di seguito specificato.
1.1. Questa Corte ha già più volte affrontato il tema della individuazione della competenza territoriale in relazione alla truffa contrattuale che si sia consumata mediante il pagamento mediante bonifico on line.
A tale riguardo è stato osservato che il delitto di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni “on-line”, in cui il pagamento da parte della persona offesa sia avvenuto tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si perfeziona nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa, trovando, invece, applicazione, ai fini della determinazione della competenza territoriale, le regole suppletive di cui all’art. 9 cod. proc. pen. laddove non sia determinabile il luogo di riscossione (Sez. 2 – , Sentenza n. 10570 del 21/02/2023, COGNOME, Rv. 284424 – 01; Sez. 2, n. 48027 del 20/10/2016, Vallelonga, Rv. 268369-01).
Sempre relativamente alle truffe contrattuali realizzate on line, a mente del quale«in tema di truffa, il bonifico bancario con il quale sia conseguito il profitto ingiusto non è elemento idoneo a radicare la competenza territoriale, non essendo possibile individuare il luogo fisico in cui lo stesso è stato effettuato, atteso che l’operazione può essere compiuta in qualsiasi luogo attraverso il collegamento alla rete Internet, senza necessità di recarsi presso una filiale di banca. (Sez. 2 – , Sentenza n. 33588 del 13/07/2023, COGNOME,Rv. 285143 – 02).
1.2. Il diverso esito indicato nei principi di diritto ora richiamati condizionato dall’esistenza o meno di un luogo fisico dove è rintracciab9i1 , (
conseguimento del profitto, ma entrambi gli orientamenti -apparentemente contrastanti- sono in realtà accomunati dal rimarcare che, con riguardo alle truffe il cui profitto viene conseguito con bonifico bancario, al fine della individuazione della competenza, non deve farsi riferimento al luogo in cui è stato disposto il bonifico, ma in quello in cui il profitto viene riscosso.
1.3. Il tribunale, invece, al fine della individuazione della competenza, ha posto l’accento sulla tipologia di banca presso cui è stato acceso il conto corrente, evidenziando come la stessa fosse una banca on line, priva di domiciliazione.
Da ciò discende che il ricorso si mostra fondato quandqensura l’ordinanza impugnata nella parte in cui individua la competenza facendo riferimento al momento dell’accensione del conto corrente bancario e alla tipologia di banca presso cui si effettuava tale accensione, mentre avrebbe dovuto fare riferimento all’eventuale esistenza di un luogo fisico in cui il denaro è entrato nella disponibilità dell’autore del reato -in particolare, appoggio del conto presso una filiale territoriale individuabile- così incorrendo nel vizio di violazione di legge.
L’ordinanza va, dunque, annullata, con rinvio al tribunale di Forlì per nuovo giudizio alla luce dei rilievi fin qui esposti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Forlì competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p..
Così è deciso, 25/09/2024.
La Presidente
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME