Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41733 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41733 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 18/09/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME nata a Milano il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/03/2025 della Corte d’appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17 marzo 2025 con cui la Corte di Appello di Milano, ha confermato la sentenza emessa, in data 09 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di Milano, l’ha condannata alla pena di mesi 10 di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen.
La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 8, 16 e 24 cod. proc. pen.
La difesa rappresenta che, mentre nel capo di imputazione veniva contestata un’unica condotta truffaldina a consumazione prolungata ricomprendente tutti i versamenti effettuati dalla persona offesa (in assenza di qualsiasi riferimento all’istituto della continuazione). Nondimeno, entrambe le sentenze di merito avrebbero proceduto a qualificare i fatti come cinque distinte ipotesi di truffa, ritenute unificate dal medesimo disegno criminoso
Tale diversa qualificazione deriverebbe dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa in dibattimento circa le plurime induzioni fraudolente e i conseguenti pagamenti eseguiti mediante bonifico bancario e giroconto. Proprio sulla base di tale ricostruzione, la competenza territoriale sarebbe stata radicata presso il Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen., individuandosi il locus commissi delicti nel luogo di percezione del primo bonifico effettuato dalla persona offesa.
Secondo la prospettazione difensiva, tale esito risulterebbe erroneo poichØ non avrebbe considerato che l’originaria contestazione delineava un’unica fattispecie di truffa, con conseguente consumazione del reato nel luogo in cui la persona offesa effettuò l’ultimo versamento tramite c.d. postagiro.
La difesa richiama, sul punto, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando il pagamento avvenga con modalità che determinano l’immediata ed irreversibile perdita della
disponibilità del denaro (postagiro, accredito su carta prepagata), la truffa si consuma nel momento e nel luogo dell’indebito esborso, e non già in quello in cui l’agente consegue il profitto; principio richiamato anche nel documento della Procura generale presso la Corte di Cassazione del 12 dicembre 2022 (‘Principali indirizzi sulla risoluzione dei contrasti tra Pubblici ministeri’).
Nel caso di specie, pertanto, la consumazione del reato avrebbe dovuto ritenersi avvenuta in Piacenza, luogo dell’ultimo pagamento eseguito mediante postagiro, con conseguente competenza del Tribunale di Piacenza. I giudici di merito, dunque, avrebbero dovuto dichiarare la propria incompetenza territoriale e disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Piacenza.
La ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81, 640 cod. pen. e 522 cod. proc. pen.
Il Tribunale e la Corte territoriale avrebbero erroneamente riqualificato il fatto (originariamente contestato come unica condotta truffaldina a consumazione prolungata e frazionate) in cinque episodi di truffa -caratterizzati da plurime attività decettive e plurimi versamenti- avvinti dal medesimo disegno criminoso con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per le ragioni che seguono.
Il primo motivo di impugnazione Ł manifestamente infondato.
1.1. Deve essere, preliminarmente, rimarcato che entrambi i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi elaborati da questa Corte in tema di distinzione tra reato di truffa a consumazione prolungata (in cui i plurimi atti dispositivi sono frutto di un’unica condotta decettiva originaria e di un’unica induzione di errore) e pluralità di reati di truffa realizzati mediante autonome condotte decettive idonee a provocare autonomi atti dispositivi ed avvinti dal vincolo della continuazione (fra le altre Sez. 2, n. 4150 del 07/11/2018, COGNOME, Rv. 275521-01; Sez. 2, n. 2576 del 17/12/2021, COGNOME, Rv. 282436 – 01). Nel caso di specie, i giudici di appello, con motivazione immune da vizi logico-giuridici e coerente con il compendio probatorio acquisito, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come Ł fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno adeguatamente chiarito come non potesse ravvisarsi un’unica condotta truffaldina originaria, destinata a protrarsi nel tempo, bensì una pluralità di autonome condotte di truffa, ciascuna perfezionatasi nelle singole date in cui la persona offesa effettuò i rispettivi atti dispositivi patrimoniali.
A fronte dell’indubbia identità del rapporto intercorso tra la NOME e la persona offesa NOME COGNOME, i giudici di merito hanno valorizzato -con apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità- la pluralità degli atti di disposizione patrimoniale posti in essere dalla vittima e delle corrispondenti attività decettive, ciascuna delle quali si Ł concretizzata in distinte e reiterate induzioni in errore, fondate su artificiose rappresentazioni di esigenze economiche sempre nuove e contingenti, appositamente prospettate dalla ricorrente. Ne consegue che ciascun pagamento ha trovato causa in una distinta condotta decettiva, idonea a integrare, in sØ considerata, una autonoma fattispecie di truffa.
Correttamente, pertanto, Ł stata esclusa la configurabilità di un reato unitario a consumazione prolungata, dovendosi invece ravvisare una pluralità di reati, legati unicamente dal vincolo della continuazione desumibile dalla ravvicinata successione temporale delle condotte, dall’omogeneità del modus operandi e dall’evidente identità della spinta a delinquere.
1.2. Ciò posto, il motivo si rivela manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente individuato, con argomentazione congrua e giuridicamente ineccepibile, il Tribunale di Milano quale giudice territorialmente competente ai sensi dell’art. 16, comma primo, cod. proc. pen.
I giudici di appello hanno, infatti, dato puntuale conto del fatto che le condotte della ricorrente integrano una pluralità di delitti di truffa di pari gravità, unificati dal vincolo della continuazione, il primo dei quali risulta essersi consumato in Milano in data 22 novembre 2017, allorchØ la NOME ha conseguito l’ingiusto profitto mediante l’accredito sul proprio conto del primo bonifico bancario disposto dalla persona offesa.
La decisione si pone in linea con il consolidato principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui, nel delitto di truffa realizzato attraverso la vendita di beni on-line, quando il pagamento venga effettuato a mezzo bonifico bancario, la consumazione del reato deve individuarsi nel luogo in cui l’agente consegue il profitto ingiusto attraverso la riscossione della somma e non già in quello in cui la persona offesa impartisce l’ordine di pagamento (Sez. 2, n. 48027 del 20/10/2016, Vallelonga, Rv. 268369-01; Sez. 2, n. 10570 del 21/02/2023, COGNOME, Rv. 284424 – 01; Sez. 2, n. 39192 del 20/09/2024, COGNOME, non massimata).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, correttamente applicate dalla Corte di merito, deve pertanto escludersi che la sentenza impugnata, nel confermare la competenza per territorio del Tribunale di Milano, sia incorsa nella denunciata violazione degli artt. 88, 16 e 24 cod. proc. pen.
Il secondo motivo con cui la ricorrente eccepisce la violazione dell’art. 522 cod. proc. pen non Ł consentito in quanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appello e non rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
2.1. Al riguardo il Collegio premette che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che ove verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo e perciò non per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012, COGNOME, Rv. 253217-01; Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, COGNOME, Rv. 269886-01; da ultimo Sez. 5, n. 30469 del 05/09/2025, COGNOME, non massimata) e rileva che dall’esame dei motivi di gravame proposti dalla COGNOME non risulta che tale violazione sia stata formalmente e specificamente dedotta nel giudizio di appello.
Ciò premesso deve essere comunque rimarcato che la doglianza Ł da ritenere manifestamente infondata atteso che entrambe le sentenze di merito non sono contraddistinte da alcuna violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza nei termini delineati dalla giurisprudenza di legittimità.
2.2. Sia il Tribunale che la Corte territoriale hanno ritenuto lacomplessa attività decettiva posta in essere in danno di NOME COGNOME idonea a perfezionare il reato continuato di truffa, valorizzando modalità delle condotte già dettagliatamente descritte nel capo di imputazione e precisate dalla persona offesa nel corso del giudizio dibattimentale e, quindi, a piena conoscenza delle parti in un momento antecedente alla definizione del giudizio di primo grado.
Va ricordato, in proposito, che il principio della correlazione tra contestazione e sentenza può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l’accusa e la statuizione del giudice, nel senso che i fatti devono essere diversi nei loro elementi essenziali, tanto da determinare una incertezza sull’oggetto della imputazione da cui
scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, condizioni sicuramente non ravvisabili nel caso di specie (vedi Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 276955-01; Sez. 6, n. 50151 del 26/11/2019, COGNOME, Rv. 277727 – 01Sez.3, n. 7146 del 04/02/2021, COGNOME, Rv. 281477- 01).
Nello specifico deve essere ribadito l’univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione di condanna in cui Ł ritenuta la sussistenza della continuazione tra piø condotte, tutte autonomamente integratici della norma incriminatrice contestata, e non un unico fatto di reato, anche nel caso in cui non vi sia nel capo di imputazione il riferimento all’art. 81 cod. pen., poichØ ciò che rileva non Ł l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, ma la compiuta descrizione del fatto (Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284670 – 03; Sez. 2, n. 41 del 19/12/2024, Sblendorio, non massimata).
3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 18/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME