Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5510 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5510 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 29/01/2025
R.G.N. 38703/2024
SANDRA RECCHIONE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
GIP C/O TRIBUNALE DI MILANO
avverso l’ordinanza del 23/10/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sentite le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiarare la competenza territoriale del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano, con restituzione degli atti al giudice rimettente;
letta la memoria del difensore della parte civile INPS, Avv. NOME COGNOME e udito lo stesso, che ha chiesto confermare la competenza territoriale del Tribunale di Milano;
letta la memoria del difensore di RAGIONE_SOCIALE, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto di riconoscere la competenza del Tribunale di Roma;
uditi il difensore dell’imputato NOME COGNOME Avv. COGNOME NOMECOGNOME e il difensore degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME Avv. NOME COGNOME che si sono riportati agli scritti difensivi ed hanno insistito nella declaratoria di competenza del Tribunale di Roma;
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano rimetteva a questa Corte la decisione sulla questione di competenza territoriale, ai sensi dell’art. 24bis cod. proc. pen. in relazione al reato di cui agli artt. 81, cpv., 110 e 640bis cod. pen. contestato a COGNOME NOME COGNOMEquale Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 12.02.2016 al 17.12.2021 e Amministratore delegato della RAGIONE_SOCIALE dal 28.07.2017 al 17.12.2021 e Amministratore Unico della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal 16.05.2019 al 22.11.2022), NOME COGNOMENOME NOME (Consigliere del C.d.A. del 12.02.2016 al 07.03.2023 e amministratore delegato dal 20.12.2021 al 07.03.2023 della RAGIONE_SOCIALE), NOME NOME Giuseppe (collaboratore esterno di entrambe le società con funzione di gestione del personale); veniva inoltre contestato a RAGIONE_SOCIALE l’illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma 1, lett.a), 24 commi 1 e 2 D.Lgs. n. 231/2001; a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma1, lett. a), 24 commi 1 e 2 D.Lgs.n. 231/2001.
1.1 Il giudice premetteva che era contestato agli indagati di avere con artifici e raggiri indotto in errore l’INPS in merito alle attività effettivamente svolte da dipendenti delle società citate, per i quali era stata richiesta la cassa integrazione guadagni in deroga (cd. CIG Covid 19), così procurandosi un ingiusto profitto relativo alle somme erogate dall’Inps pari a complessivi € 126.468,60; a titolo di CIG-Covid l’Inps aveva indennizzato al personale delle due società le ore non lavorate, erogando la prestazione in parte a mezzo pagamento diretto ai lavoratori ed in parte mediante il sistema dell’anticipazione da parte dell’azienda e successivo conguaglio con i contributi a debito; secondo l’accusa, al contrario di quanto dichiarato all’Inps, i lavoratori avevano continuato a svolgere senza soluzione di continuità le proprie mansioni in favore delle società datrici di lavoro, la cui attività aziendale non si era mai interrotta, per cui l’erogazione delle somme a titolo di CIG Covid da parte dell’INPS era indebita.
I raggiri vengono ravvisati: nell’aver dichiarato falsamente all’INPS che i lavoratori fruivano della CIG covid a zero ore; nell’aver dissimulato contabilmente l’erogazione di somme a titolo di retribuzione, corrisposta per integrare le somme percepite a titolo di CIG (sottoposte ad un massimale di legge), annotando nel libro giornale dei finti rimborsi per ‘note spese’ e ‘spese di viaggio’ e nulla annotando invece nel Libro Unico del Lavoro (sezione busta paga); nell’aver eseguito in alcuni casi i bonifici per i rimborsi a favore dei lavoratori delle due società, così occultando i compensi e l’attività effettivamente prestata; nell’avere, per i giornalisti, fatto risultare nel Libro Unico del Lavoro la retribuzione decurtata delle giornate indicate dall’azienda come sospese mentre i dipendenti erano occupati a tempo pieno.
1.2 La Procura di Milano ha individuato la competenza per territorio dell’A.G. di Milano per la fattispecie di reato e relativi illeciti amministrativi a carico delle due società, versandosi in ipotesi di delitto a consumazione prolungata; ritenuta poi sussistente la continuazione tra le varie ipotesi di truffa che hanno riguardato i singoli dipendenti, in applicazione dell’art. 16, comma 1, cod.proc.pen. ha argomentato che il momento consumativo del reato debba essere ravvisato non nel pagamento iniziale, ma nell’ultimo pagamento dele varie erogazioni; il primo lavoratore nei confronti del quale erano cessate le erogazioni era il lavoratore COGNOME NOME, che ha percepito l’ultima quota di CIG Covid il 10 febbraio 2021, accreditatagli presso un istituto di credito sito nel circondario del Tribunale di Milano. A tale reato vanno uniti, per connessione, tutti gli altri reati contestati; osserva inoltre che i soggetti che hanno conseguito l’ingiusto profitto sono le società, e non i lavoratori, e le società hanno sede a Milano; la parte civile si Ł associata alle considerazioni del Pubblico Ministero.
1.3 Le difese di tutti e tre gli imputati hanno eccepito l’incompetenza territoriale dell’A.G. milanese, ritenendo invece che essa vada individuata nel Tribunale di Roma. A tal fine evidenziano che nel caso specifico sono ravvisabili singole ipotesi di truffa ex art. 640 bis cod.pen. per quante sono state le richieste di conguaglio effettuate dal datore di lavoro e/o le erogazioni dirette effettuate dall’Inps; quindi, facendo applicazione dell’art. 16 cod.proc.pen., ma considerando quale momento di consumazione del primo reato quello in cui la società RAGIONE_SOCIALE ha presentato all’Inps il primo modello Uniemens datato 31 maggio 2020, con il quale ha utilizzato per il conguaglio il codice ‘L004’, identificativo del ‘conguaglio assegno ordinario ai sensi degli artt. 19 e 21 del decreto legge n. 18/2020’. In quel momento, infatti, il datore di lavoro ha comunicato all’Inps di aver corrisposto al lavoratore la CIG covid e di voler conguagliare tale somma con il debito per contributi previdenziali ed assistenziali da essa società dovuti all’INPS. PoichØ tali modelli vengono inoltrati all’INPS per via telematica tramite il servizio dedicato sul portale internet istituzionale ed il sistema informatico Ł localizzato presso la Direzione Generale di Roma, il luogo del commesso reato si colloca a Roma. Sempre a Roma, osservano ancora le difese, Ł stato effettuato il primo pagamento diretto della CIG covid in favore di un lavoratore dipendente. Infine, quand’anche si dovesse ritenere che l’esatta qualificazione giuridica del fatto fosse quella dell’art. 316 ter cod.pen., ugualmente la
competenza andrebbe ricondotta a Roma poichØ Ł in tale luogo che l’ente pubblico dispone l’erogazione dei contributi e quindi ivi si verificala diminuzione patrimoniale per l’INPS.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve essere affermata la competenza territoriale del Tribunale di Milano.
1.1 Premesso che la competenza a decidere deve essere individuata sulla base del criterio della prospettazione dell’accusa, prescindendo da ogni valutazione di merito in ordine alla sua fondatezza o alla effettiva ravvisabilità della sussistenza del reato, si deve rilevare che agli imputati Ł stato contestato il reato di cui all’art. 640bis cod. pen., in quanto, secondo il capo di imputazione, per sette dipendenti della RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE e sei della RAGIONE_SOCIALE ‘richiedevano la cassa integrazione guadagni CIG in deroga -COVID…’ mentre di fatto i dipendenti continuavano a svolgere le proprie mansioni.
Il capo di imputazione ha quindi prospettato l’ipotesi di una truffa cd. ‘a consumazione prolungata’, che si ha quando l’agente palesa sin dall’inizio la volontà di realizzare un evento destinato a durare nel tempo, allorchŁ pone in essere una originaria ed unica condotta fraudolenta destinata a produrre i suoi effetti con cadenza periodica nel tempo (cfr., ex multis , Sez. 2, n. 57287 del 30/11/2017, COGNOME, Rv. 272250); Ł indubbio che tale costruzione giurisprudenziale si fonda sul presupposto che tutte le erogazioni siano riconducibili esclusivamente all’originario comportamento fraudolento, senza che sia necessario per il conseguimento di quelle successive alla prima il compimento da parte dell’agente di ulteriori attività illecite, dovendo altrimenti ritenersi integrati altrettanti ed autonomi fatti di reato.
Nel capo di imputazione, l’originaria condotta fraudolenta Ł stata ravvisata nella richiesta di cassa integrazione in deroga, posto che i successivi pagamenti effettuati direttamente da INPS ai lavoratori o dalle società con successive richieste di conguaglio ad INPS trovavano tutti la loro origine nella suddetta richiesta e non avevano di per sØ carattere di illiceità, proprio perchØ meramente conseguenziali alla originaria richiesta.
Ciò premesso, deve essere ribadito che in caso di truffa a consumazione prolungata, la consumazione del reato si ha al momento dell’ultima percezione indebita; si veda sul punto Sez.2, n. 23185 del 02/05/2019, COGNOME, Rv. 275784: ‘In tema di truffa aggravata per il conseguimento di una pensione d’invalidità, qualora le erogazioni pubbliche a versamento rateizzato siano riconducibili ad un’originaria ed unica condotta fraudolenta, destinata a produrre effetti con cadenza periodica, la loro percezione conserva rilevanza penale anche in assenza di successive verifiche da parte dell’ente previdenziale e la consumazione del reato si realizza al momento dell’ultima percezione indebita. (Fattispecie in cui, avendo l’agente ottenuto, mediante la simulazione di uno stato di cecità, la concessione di una pensione d’invalidità, limitandosi in seguito a percepire il trattamento previdenziale, la Corte ha escluso la configurabilità della meno grave ipotesi di cui all’art. 316-ter cod. pen., attesa l’avvenuta induzione in errore della persona offesa e la natura fraudolenta della condotta)’.
Del resto, tale soluzione ha trovato un importante avallo nella recente sentenza resa a Sezioni Unite RG 2187/24, Udienza 28/11/2024, ricorrente RAGIONE_SOCIALE di cui Ł nota soltanto l’informazione provvisoria, che, al quesito ‘Se, in caso di reiterate percezioni periodiche di contributi erogati dallo Stato, il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen, debba considerarsi unitario, con la conseguenza che la relativa consumazione cessa con la percezione dell’ultimo contributo, ovvero se, in tali casi, sussistano plurimi reati corrispondenti a ciascuna percezione’, ha risposto in maniera affermativa, precisando che ‘il reato Ł da considerarsi unitario a consumazione prolungata con la conseguenza che la relativa consumazione cessa con la percezione dell’ultimo contributo.’; correttamente, pertanto, il Pubblico ministero ha rilevato che poichØ l’ultima erogazione dei contributi Ł stata pagata al dipendente COGNOME presso una banca sita nel circondario di Milano, deve essere
affermata la competenza territoriale del Tribunale di Milano.
La soluzione non cambia nel caso in cui si voglia ancorare la competenza territoriale al momento della richiesta della cassa integrazione, posto che dalla documentazione prodotta in atti risulta che la richiesta Ł stata inviata alla sede Inps di Milano e che sempre la sede INPS di Milano ha autorizzato la cassa integrazione. Si deve agguingere che il delitto di truffa si consuma nel momento in cui l’autore della condotta fraudolenta ottiene l’ingiusto profitto della propria attività criminosa; nel caso in esame, le società avrebbero ottenuto un risparmio di spesa sia nell’ipotesi di richiesta di conguaglio all’INPS di quanto versato ai dipendenti, sia nell’ipotesi di pagamenti diretti effettuati dall’INPS in favore dei dipendenti delle società indagate, in quanto anche in tal caso l’ingiusto profitto non sarebbe stato conseguito dai lavoratori percipienti l’indennità CIG non dovuta, ma dalle società che avrebbero ottenuto un risparmio della spesa per le retribuzioni dovute, pari all’erogazione ottenuta.
E’ il caso di segnalare in argomento che del tutto pacifica Ł l’identificazione del profitto nel risparmio di spesa, come univocamente affermato nelle sentenze del massimo consesso, seguite a pronunce conformi (Sez.U, n. 38343 del 24/04/2014 Rv. 261117 – 01, P.G., R.C., Espenhahn e altri; Sez. U, Sentenza n. 18374 del 31/01/2013, Rv. 255036 – 01, Adami e altro seguite, per citare solo le piø recenti, da Sez.4, n. 22586 del 17/04/2024, Rv.286586 – 01, T.; Sez.3- n. 50320 del 10/11/2023, Rv. 285624 – 01, COGNOME Sez.3-, n. 45314 del 04/10/2023 Rv.285335 – 02, COGNOME).
Ne consegue che, avendo le società sede a Milano, il delitto di truffa si Ł comunque consumato a Milano, al momento della acquisizione dell’ingiusto profitto da parte delle società, che si realizza in concomitanza con la percezione dei contributo da parte dei lavoratori (con correlativa mancata retribuzione per pari importo da parte della società), o con la presa d’atto da parte dell’INPS della corresponsione della contribuzione ai lavoratori da parte della società, e contestuale compensazione dei contributi dovuti ad altro titolo, che esclude la possibilità per la società pubblica di esigere le somme di cui Ł creditrice, nell’erroneo presupposto della legittimità della evocata compensazione, indotta dagli artifici e raggiri posti in essere.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Milano.
Così Ł deciso, 29/01/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME