Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3810 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3810 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 13/11/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME DI GIURO COGNOME NOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul conflitto di competenza sollevato da: Tribunale Catania con l’ordinanza del 12/06/2025 nei confronti del Tribunale di Varese; vista la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; vista la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha chiesto attribuirsi la competenza al Tribunale di Varese; in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Varese – giudice dibattimentale – con sentenza emessa in data 13 maggio 2022 ha dichiarato – nel giudizio instaurato nei confronti di COGNOME NOME, per il reato di cui all’art.640 cod.pen. commesso mediante accredito su carta ricaribile Postepayla propria incompetenza per territorio, indicando quale giudice competente il Tribunale di Catania.
Il Tribunale di Catania con ordinanza emessa in data 12 giugno 2025 ha sollevato conflitto di competenza.
L’ordinanza di cui sopra evidenzia che la consumazione del delitto di truffa si verifica non già con il segmento fattuale degli artifizi o raggiri ma nel momento in cui si realizza l’attribuzione patrimoniale in favore del reo. Da ciò la considerazione per cui il reato si Ł consumato nel territorio di Varese, luogo in cui la persona offesa ha effettuato le operazioni di ricarica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto negativo insorto va deciso con attribuzione della competenza al Tribunale di Varese.
A tale approdo si perviene in ragione delle argomentazioni esposte nella ordinanza che ha sollevato il conflitto. A tal fine va richiamato – in premessa – il consolidato orientamento giurisprudenziale (v. Sez. U. n. 1 del 16.12.1998, dep. 19.1.1999, Cellammare, Rv 212079) secondo cui la truffa Ł reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii (con definitiva perdita del bene) in capo al soggetto passivo. In tale
decisione, le Sezioni Unite hanno, in particolare, precisato che la truffa si costruisce dunque, secondo la linea interpretativa tracciata dalprevalente orientamento giurisprudenziale e dottrinale, come reato istantaneo e di danno: non reato permanente, perchØ si perfeziona nel momento stesso in cui si concretano tutti gli elementi che lo costituiscono e non consente ne’ una protrazione ininterrotta dell’attività criminosa dell’agente, con la costituzione di uno stato soggettivo od oggettivo antigiuridico duraturo, ne’ la possibilità per l’agente di far cessare volontariamente tale stato in modo giuridicamente efficace; non reato di pericolo, poichØ, a differenza di altre ipotesi criminose che pure offendono il patrimonio per le quali basta una situazione di pericolo, l’evento consumativo risulta esplicitamente tipizzato in forma di conseguimento del profitto con il danno altrui, elementi questi dell’arricchimento e del depauperamento che sono collegati tra loro in modo da costituire concettualmente due aspetti di un’unica realtà.
2.1 Nel caso di ricarica su carte del tipo Postepay ciò che rileva Ł la irreversibilità della operazione di ricarica, il che porta effettivamente ad individuare il luogo di consumazione in quello ove si Ł compiuta l’operazione da parte della vittima (in tal senso, Sez. II n. 49321 del 25.10.2016, Rv 268626 e successive conformi).
A tale orientamento interpretativo il Collegio presta adesione, il che porta ad attribuire la competenza al Tribunale di Varese.
Va pertanto disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Varese per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Varese cui dispone trasmettersi gli atti.
Così Ł deciso, 13/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME COGNOME