Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15248 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15248 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/04/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato a Montebelluna il 16/2/1963, parte civile nel procedimento a carico di
NOME nato a Roma il 25/6/1964
avverso la sentenza resa il 15 marzo 2024 dalla Corte di appello di Bologn visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME nell’interesse dell’impunto NOMECOGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto di il civile per difetto di legittimazione ad impugnare una sentenza processuale e i ian infondatezza del motivo e la conseguente condanna della parte civile ricori ent rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato come da nota spese lle lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME che ha insistito nei motivi d ri
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha annullato la sentenza resa dal Tribunale di Bologna il 21 settembre 2021 nei confronti di NOME COGNOME per incompetenza territoriale e ha dichiarato la competenza a decidere del Tri dunale di Treviso, cui ha trasmesso gli atti.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso, tramite procuratore speciale la parte civile costituita NOME COGNOME deducendo:
2.1 Violazione dell’art. 640 cod. pen. poiché la Corte di appello ha errato n( I ritener corretta l’eccezione difensiva dell’imputato NOME COGNOME di incompetenza terd oriale del Tribunale di Bologna in favore dell’ufficio giudiziario di Treviso, mentre correttamente i Tribunale aveva affermato la propria competenza, argomentando che il reato ( i truffa si consuma nel luogo in cui l’agente percepisce l’ingiusto profitto; nel caso in esame la consegna dell’assegno circolare, in cambio della polizza assicurativa poi risultata inesistente, avveniva nel territorio di Bologna.
Osserva il ricorrente che l’assegno circolare non trasferibile è equiparabile 31 denaro contante, poiché è un titolo di credito all’ordine, emesso da un istituto di credito a c autorizzato, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell’e nissione, e risulta pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall’emittent !. Prop questa caratteristica dell’assegno circolare determina la correttezza della cc lclusione cui era pervenuto il Tribunale di Bologna nell’affermare la propria competenz a, poiché la semplice traditi° del titolo di credito realizza l’ingiusto profitto per il truffate re ch riceve, a prescindere dal suo incasso o dalla sua girata.
La Corte ha invece annullato la sentenza, richiamando una giurisprudenza di legittimità che sembra piuttosto fare riferimento agli assegni di conto corrente. L’assegno bancario, infatti, è un titolo di credito sottoposto ad un termine, n quanto entro 15 giorni deve essere incassato dal destinatario, e il traente dell’assegn( perde la disponibilità della provvista solo nel momento in cui l’assegno viene posto al ‘incasso, potendo bloccare la provvista anche dopo la consegna del titolo. Nel caso d assegno circolare, invece, la consegna dell’assegno concretizza la deminutio.
2.2 Con memoria conclusionale la difesa ha insistito nel motivo di ricorso os 3ervando che Bologna era comunque competente a decidere, in forza dei criteri supple:ivi di cui all’art. 9 cod.proc.pen., poiché in quel territorio si era realizzata l’ultima parte c mosci della condotta illecita.
Con memoria conclusionale l’avv. NOME COGNOME nell’interesse dell’impu:ato NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto dalla pi rte civi per difetto di legittimazione ad impugnare una sentenza processuale e per r lanifesta
infondatezza del motivo e la conseguente condanna del ricorrente alla rifus one delle spese processuali sostenute dall’imputato, come da nota spese allegata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1 Viene preliminarmente in considerazione il tema della legittim azione ad impugnare una sentenza processuale in favore della parte civile nel giudizio pe iale e, per siffatto presupposto, quello dell’interesse della parte civile a proporre r corso p cassazione avverso detta sentenza.
L’impugnazione della parte civile agli effetti penali è ipotesi eccezionale, in siff termini sostenuta da una lettura dell’art. 576 cod. proc. pen. che riconosce a la prima i potere di impugnare i capi di condanna al fine di ottenere dal giudice pen aie, in vi incidentale e ai soli fini civili, il giudizio di responsabilità.
In adesione all’ormai prevalente indirizzo della giurisprudenza di questa Co -te, vanno ritenute ricorribili per cassazione, con conseguente superamento del p incipio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568, comma 1, cod. proc. pen.), tutte le sentenze pronunciate dal giudice penale, comprese quelle processuali, salvc espressa deroga o eccezioni.
Unico limite resta quello che vi sia in capo al soggetto che impugna ur interesse concreto all’eliminazione del provvedimento, da verificarsi in relazione alla situazione determinatasi in seguito alla pronuncia impugnata.
Si tratta allora di stabilire quale interesse a proporre ricorso per cassazi )ne possa riconoscersi al soggetto costituitosi parte civile in un giudizio penale che, iopo av ottenuto in primo grado, nell’intervenuto accertamento della penale responsabilità dell’imputato, condanna generica ai danni ed al pagamento di una provvisio baie, veda caducata ogni statuizione civile di favore in esito ad una causa di nullità dell sentenza di primo grado, rilevata in appello.
Ritiene il Collegio che, in applicazione del principio fatto proprio dalle Sezicii Unite questa Corte con la sentenza n. 29529 del 25/06/2009 RV.244110, la propo iibilità del ricorso in cassazione avverso una sentenza pronunciata in rito, vada riconosc iuta, oltre che al P.M., anche, quale parte privata (artt. 607 e 608 cod. proc. pen.), alla p arte civil là dove essa si veda irrimediabilmente vulnerata nelle sue posizioni dal prov fedimento impugnato e risulti, come tale, portatrice di un interesse concreto alla rimo; ione dell stesso.
E’ stato infatti riconosciuto che ove nel processo di formazione della sentenza di penale responsabilità, si inserisca una erronea decisione in rito che, disp anendo la regressione del processo per annullamento della sentenza di primo grado di /
riconoscimento del diritto della parte civile al risarcimento del danno, risulti preclus dell’incidentale accertamento civile per decorso della prescrizione del reato ielle more maturata, va attribuita legittimazione ad impugnare alla parte civile, altri nenti l nell’utilità pratica derivante dalla pronuncia annullata (in termini, per una ipetesi in l’accertamento del giudice penale ai fini civili era mancato in ragione di ”errone valutazione di inammissibilità del ricorso della parte civile, vedi Sez. 2, n. 35794 d 18/06/2013, P.C. in proc. Epifania, Rv. 257404).
Nel caso in esame l’annullamento della sentenza di primo grado per a ritenuta incompetenza territoriale e la scadenza del termine di prescrizione del reato comporterebbe, per la parte civile, l’assenza di tutela dei suoi diritti in sedE penale, conseguentemente, l’interesse ad impugnare la sentenza processuale.
1.2 Ciò posto, il ricorso oltre ad essere ammissibile è fondato.
Deve osservarsi che, in effetti, la consolidata giurisprudenza di legittimitm tende ad equiparare, ai fini della consumazione del reato di truffa, gli assegni bancari e jli asseg circolari, nonostante alcune differenze.
Le Sezioni unite penali di questa Corte (sentenza del 21.6.2000, ric. F ranzo, rv. 216429), sulla scorta di risalente elaborazione giurisprudenziale in tal senso, hanno ribadito che la truffa è reato istantaneo e di danno, il quale si perfeziona nel n – omento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito deminutio patrimoni’ del soggetto passivo e la locupletatio dell’agente; sia pure incidenter tantum hanno affermato che qualora l’oggetto materiale del reato sia costitui 😮 da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell’acquisizione, da parte dell’agente, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, p erché s per mezzo di queste si realizza il vantaggio patrimoniale dell’autore del re3to e, nel contempo, diviene definitiva la lesione del patrimonio della persona offesa.
Secondo univoca giurisprudenza di legittimità, tale principio non è derogato nell’ipotesi in cui il deceptus abbia corrisposto assegni circolari, atteso che in q mesto caso – rispetto all’ipotesi di corresponsione di assegni bancari – è anticipata la lesio -le del suo patrimonio, che si verifica nel momento della consegna a terzi e non dell’in( asso della provvista, ma non quello della locupletatio dell’agente, che si realizz3 quando quest’ultimo abbia concretamente acquistato la disponibilità giuridica della somma di denaro portata nel titolo o abbia scambiato il titolo tramite girata.
In applicazione di questi principi è stato affermato che il reato di truffa 3vente a oggetto un assegno bancario di conto corrente si consuma nel luogo in cui la sede la banca trattaria, o filiale di essa presso cui è acceso il conto, in quanto è in tale luogo c avviene l’effettiva perdita patrimoniale del traente leso, mediante l’imputazior e a debit nel conto corrente della provvista del titolo. (Sez. 2, n. 45836 del 12/11/2009, COGNOME, Rv. 245601 – 01)
Si è inoltre precisato che, in caso di assegni bancari, il danno può verific3rsi anch nel momento in cui i titoli sono usati come normali mezzi di pagamento, media ite girata, a favore di terzi i quali, portatori legittimi, non sono esposti alle eccezioni ch( il t potrebbe opporre al beneficiario: in entrambi i casi, infatti, si verifica una lesior e conc e definitiva del patrimonio della persona offesa, inteso come complesso di diriti i valutabi in denaro. (Sez. 2, n. 28928 del 24/01/2002, dep. 2003, COGNOME Rv. 2267z 5 – 01)
Di contro, nell’ipotesi in cui il deceptus abbia corrisposto assegni circolari, è anticipata – rispetto alla corresponsione di assegni bancari – la lesione del suo patrimo iio , che si verifica nel momento della loro consegna a terzi, ma la natura dell’assegno ion incide sul momento della locupletatio dell’agente, che si realizza quando quest’ull imo abbia concretamente acquistato la disponibilità giuridica della somma di denaro portata nel titolo.
Ed invero anche in sede civile è stato autorevolmente affermato che l’assegno circolare, pur costituendo un mezzo di pagamento, in quanto il creditore non ha normalmente ragione di dubitare della sua regolarità, conserva la natura ( li titolo d credito la cui consegna non equivale al pagamento essendo l’estinzione dell’ot bligazione subordinata al buon fine dell’assegno stesso (Sez. Un. civ., n. 26617 ‘2007, rv 601099; sez. 1^ Civ., n. 11851/2006, rv 589399; sez. 3^ civ., n. 6291/2008, rv 601983).
Il Collegio non ritiene di discostarsi dall’orientamento consolidato n ambito penalistico, secondo cui la locupletatio va individuata nel momento in cui l’accipiens scambia l’assegno circolare ricevuto o lo pone all’incasso.
Ma va in questa sede ribadita la sostanziale differenza tra il momento di con ,umazione di una truffa che ha comportato l’emissione di un assegno bancario, e que la che ha comportato l’emissione di un assegno circolare, poiché nel primo caso il reato .s! consuma nel momento in cui l’assegno bancario è portato all’incasso e nel luogo in cui la sede la banca che mette a disposizione la provvista, poiché è quello l’ultimo atto che )erfeziona la fattispecie e sino a quel momento la persona offesa non ha perso la provvist, ; nel caso di assegno circolare, invece, il danno si realizza prima del conseguimento del irofitto e più precisamente, non nel momento in cui l’assegno circolare viene spiccato d alla banca e consegnato al titolare del conto, ma quando il titolo viene consegnato al ter 😮 ed esce dalla sfera patrimoniale di disponibilità della persona offesa, divenendo d( finitiva potenziale lesione della persona offesa (v. al riguardo Sez. 2, n. 28928 del 24 /01/2002, dep. 2003, COGNOME, Rv. 226745 – 01), mentre il vantaggio per l’autore del a truffa realizza non appena utilizza l’assegno come mezzo di pagamento o lo scam )ia presso una qualunque banca.
A fronte di queste specificazioni, deve osservarsi che nel caso in esame 13 Corte di merito non ha fatto buon governo di tali principi, perché dopo avere rilevato d e è ignoto il luogo in cui l’assegno circolare è stato scambiato o versato, e quindi il luo . o in cui si è realizzato il profitto della truffa, ha ritenuto la competenza del Tribunale di T eviso,
rilievo che in quel circondario ha sede la società persona offesa e la filiale di banca ch aveva emesso l’assegno circolare consegnato dal COGNOME, individuandolo qual territorio
in cui si era verificato il danno; secondo la Corte di merito, quindi, il danr o sareb intervenuto in epoca successiva al profitto e per effetto dell’incasso dell’assegr
D da parte del prenditore in luogo non identificato.
Questa conclusione è giuridicamente erronea, poiché applica alla truffa rea izzata con la consegna di assegno circolare la sequenza di consumazione della truffa esitata nella
consegna di assegno bancario e posticipa il momento di realizzazione del dann ) all’epoca in cui la banca contabilizza l’avvenuto pagamento del titolo presso altro istituì° o fili
va, di contro, ribadito che in questo caso il danno della truffa si è già v( rifica momento della consegna dell’assegno circolare al terzo, quando il titolo ?sce dalla
disponibilità della parte lesa, precludendo la successiva restituzione alla banca emittente con ripristino della provvista utilizzata; nel caso in esame rimane ignoto il
IL ogo in cui l’assegno circolare è stato scambiato o posto all’incasso e, di conseguenza, il luogo si è
consumata la truffa.
La decisione della Corte di Bologna, che ha individuato la competenza nel circondano di Treviso, ritenendo che in esso si sia consumata la truffa, è erronea in eli anto, no essendo certo il luogo di consumazione del reato, occorre fare riferimento, ex art. 9 cod.proc.pen., al territorio in cui si è svolta l’ultima parte identificabile della con che nel caso in esame coincide con Bologna, dove l’assegno è stato c msegnato all’imputato ed è così uscito dalla disponibilità della parte lesa , concretizzand n I il danno.
2.Si impone di conseguenza l’annullamento della sentenza impugnata, poiché la competenza territoriale era stata correttamente individuata in Bologna, e la trz smissione degli atti ad altra sezione della Corte territoriale di Bologna che celebrerà il giudizio appello e provvederà anche sulle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio ad altra sezione di Ala Corte d’appello di Bologna. Spese al definitivo
Roma 2 aprile 2025
GLYPH
Il Consigliere estensore
La Presidente
/NOME COGNOME NOME
NOME COGNOME
0