Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13191 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13191 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 30/09/1986 avverso l’ordinanza del 02/07/2024 del Tribunale della Libertà di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla NOME COGNOME udita la requisitoria del Procuratore generale, NOME COGNOME che, richiz n rate le conclusioni già rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del
2020, ha invocato il rigetto del ricorso;
uditele conclusioni dell’avv. NOME COGNOME in sostituzione, con delega orale, dell’avv. NOME COGNOME difensore del ricorrente, che si è riportato ai motivi d ricorso, chiedendone l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7 giugno 2024, eseguita il 13 giugno seguente, i 13iudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Velletri ha applicato a TE111 Giuliano, la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reate di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90, aggravato ai sensi dell’art. 80, cciriima 2, del medesimo testo normativo, reato contestato in concorso con NOME COGNOME ed altri rimasti non identificati, il 13 luglio 2023.
Con ordinanza del 2 luglio 2024 il Tribunale della Libertà di Roma ha riettato l’istanza di riesame, del 20 giugno 2023, avverso l’ordinanza impositiva della misura.
Avverso l’ordinanza del Tribunale della Libertà romano Taglialatela, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto tempestivo ricorso per cassi: . zione, affidandolo a due motivi.
Dopo aver ricostruito il quadro indiziario come ritenuto dal Giudice per le lir dagini preliminari, indicati i temi sottoposti all’attenzione del giudice del ri ?sam (incompetenza dell’autorità giudiziaria procedente e inutilizzabilità 1:11: i dati estrapolati dal cellulare marca Samsung TARGA_VEICOLO e annessa Sim card nella disponibilità del Frola), ha assunto l’erroneità della decisione assunta col -igetto delle eccezioni difensive sulla scorta di argomentazioni asseritamente Vi21: te per i motivi di cui di seguito.
3.1. Con il primo motivo lamenta – ex art. 606, comma 1, lett 1) e c cod.proc.pen.- violazione /falsa applicazione degli artt. 8 e 9 cod.proc.pen., nonché -ex art. 606, comma 1, lett e cod.proc.pen.- apparei iza e contraddittorietà della motivazione riservata all’eccezione di incon – p..?.tenza dell’Autorità giudiziaria procedente.
3.1.1. Il Tribunale della Libertà romano ha aderito al principio secondo cui la competenza,nel caso in cui le diverse condotte alternativamente previste cilall’art. 73 d.P.R. n.309/90 si riferiscano alla stessa sostanza, siano indirizzatE! ad un unico fine e siano consumate senza apprezzabile soluzione di continuità,va individuata in relazione al luogo di consumazione della prima di esse.
Ha poi individuato tale prima condotta non nel trasporto, ma nell’acquisti) dello stupefacente.
E, ignoto il luogo del perfezionarsi dell’accordo per l’acquisto (in Spagra o in precedenza , per via telematica o telefonica),ha individuato la regola per la determinazione della competenza per territorio nell’art. 9 cod.proc.y:n.,che prevede, in tale evenienza,i1 suo radicarsi in capo al giudice dell’ultimo li. ogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione: nel caso di s )eciela piazzola autostradale sita in agro di Colleferro, nel circondario del Tribunale di Velletri, dove Frola e COGNOME detenevano lo stupefacente prima dI ‘arrivo della polizia giudiziaria.
3.1.2. Avrebbe errato il Tribunale della Libertà: “Poiché la condc:tta di importazione era la prima -tra quelle tipizzate dall’art. 73 del d.P.R. 309/90- ad essersi verificata, la competenza per territorio avrebbe dovuto radicarsi rie luogo in cui era iniziata la permanenza di tale condotta, e non già nel luogo in cui la sostanza stupefacente detenuta era stata rinvenuta e sequestrata dalla polizia”.
E, avendo il veicolo con certezza varcato il confine in Ventimiglia, essendo il ‘trasporto’ appartenente al genus dei reati permanenti, la competenza a frebbe dovuto individuarsi nel luogo in cui la permanenza ha avuto inizio a mente del disposto dell’art. 8 cod proc pen.
3.2. Col secondo motivo lamenta -ex art. 606, comma 1, lett b) e c), :cd proc pen- violazione/falsa applicazione dell’art. 360 cod proc pen, in relazione agli artt. 189 e 190, e 273 e 292cod proc pen e -ex art. 606, comma 1, letl: e) cod proc pen apparenza e contraddittorietà della motivazione riservata all’ezcezione di inutilizzabilità dei dati estrapolati dal cellulare nella disponibilità dell’impu di reato connesso COGNOMEarrestato il 13 luglio, quindi imputato e giudicato nell’ambito di altro procedimento); questione riverberantesi sulla sussistei iza del quadro di gravità indiziaria in relazione alla persona del ricorrente.
Il Tribunale della Libertà parte dal dato, secondo la difesa non concil.,isibile dell’essere l’operazione di estrazione dati da dispositivo cellulz n non inquadrabile quale accertamento tecnico irripetibile, con la conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 360 cod proc pen; e, a monto:, dal considerazione che l’emersione della figura del ricorrente quale scggetto coinvolto nei fatti sarebbe frutto, proprio, della lettura dei dati di che tratt essendo lo stesso, prima di tale evenienza, del tutto estraneo alla indagine.
Argomentazioni, secondo la difesa, non condivisibili, la prima, in diritto dovendosi garantire l’assistenza difensiva anche alla persona raggiunta cid indizi di reità, sebbene non ancora iscritta nel registro degli indagati-, la seconda in fatto -dovendosi considerare che gli elementi a disposizione degli incuirenti suggerivano già, all’atto dell’estrazione dei dati, la contestazione del reato in forma concorsuale, e imponevano, dunque, le forme di cui all’art. 360 ,:cd proc pen,
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va, innanzi tutto, rilevato che pur vertendosi in fase, ancora, cal caratterizzata, evidentemente, da una contestazione provvisoria, e ancora flu dell’addebito, la stessa contestualizza tuttavia, allo stato, l’apporto cor dell’indagato nella frazione della condotta espressamente dedotta e su5 ludice, rispetto alla quale l’interpretazione del Tribunale della Libertà, che la , c1 ascrive quale monade autonoma rispetto al pregresso in termini di importazion€,, appa immune da vizi di logica giuridica.
Ciò comporta che se sono, allo stato, letteralmente contestati al ricore concorso con imputato di reato connesso, il trasporto e la detenzione dell’in quantitativo di stupefacente del tipo hashish (per 96,300 chilogrammi) er non personale, è altrettanto indubitabile che le condotte, tutte comunque di:a nell’alveo dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e concretamente venute n ri comprendono la ricezione/acquisto dello stupefacente, anche quale antecedent logico e concretamente comprovato dalle chat tra l’indagato e l’imputato ci r connesso.
Non altrettanto può, allo stato, sostenersi con riferimento al concorso importazione, come, genericamente, postula la difesa, ma che, nonostante generiche allegazioni del ricorso non hanno dato luogo alla formulazione di contestazione specifica, fermo restando che anche ove si trattass importazione, non muterebbe il criterio di imputazione.
1.1.Ne consegue la correttezza delle argomentazioni in diritto spese dal Tibun Le diverse condotte previste dall’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 3:E n , sono alternative tra loro, e perdono la loro individualità quando si riferiscano all sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, talché, se corhu senza un’apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsi come ::e ndo plurime di un unico reato e, al fine della determinazione della competer za territorio, deve farsi riferimento al luogo di consumazione della prima di ess a 3, n. 8999 del 05/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278418).
Ebbene, il Tribunale del riesame nel rigettare l’eccezione di incompete territoriale del Tribunale di Velletri in favore del Tribunale di Imperia, so dalla difesa dell’indagato, ha fatto corretta applicazione di tali principi. Po era possibile individuare il luogo in cui si era perfezionato l’accordo, il Tribu logicamente fatto riferimento, in applicazione dell’art. 9, comma 1, cod. prDi . all’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione e qui luogo ove era stata accertata la detenzione dello stupefacente da parte id e del Taglialatela e, cioè, la piazzola autostradale situata in agro di Collefe circondario del Tribunale di Velletri. Appare irrilevante che sia stato forma m
contestato il trasporto e non l’importazione dello stupefacente. Le condo ti? all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 sono tra loro alternative. In base alla -uttura articolata del capo di imputazione può, anche, ritenersi che l’accusa compre -desse l’importazione dello stupefacente ma risulta, in ogni caso, che il u organizzazione del trasporto fosse ignoto, per cui l’applicazione del :r suppletivo previsto dall’art. 9 cit. avrebbe ugualmente condotto allo stessi° 1.2. Il motivo, infondato, deve essere rigettato.
2. Quanto al secondo motivo, va premesso il principio del quale il Tribunale riesame ha fatto buon governo, secondo cui l’estrazione di dati archivi.siti supporto informatico, quale è la memoria di un telefono cellulare, non ccsi it accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l’entrata in vigore della 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l’obbligo di adottare modal acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti i quelli originali, con la conseguenza che né la mancata adozione di tali modali . :21, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comporta l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di va concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati origina li e la corrispondenza ad essi di quelli estratti (Sez. 3, n. 22868 dell’08/03/2024, G non massimata; Sez. 2, n. 13577 del 06/02/2024, RAGIONE_SOCIALE, non ma sisimata Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021, COGNOME, Rv. 282072).
La norma di riferimento è l’art. 247, comma 1-bis, cod. proc. pen. che si I m richiedere la adozione di misure idonee ad assicurare la genuinità dei dati ori impedendone l’alterazione.
Sussiste l’obbligo per la polizia giudiziaria di adottare modalità acquisitiva a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli origir a rinvenuti dalla stessa, giacché la genuinità di questi ultimi – e cio corrispondenza a quelli in origine formati – può soltanto essere oggiAt valutazione in concreto da parte del giudice laddove dalle risultanze procass emerga il sospetto di eventuali alterazioni precedenti all’intervento della giudiziaria (Sez. 5, n. 22695 del 03/03/2017, COGNOME, Rv. 270139).
La norma di cui si tratta riguarda esclusivamente il procedimento acquisitivo d prova nel corso dell’indagine ed è finalizzata a prevenire il rischio cl inquinamento nel corso del medesimo, mentre la genuinità originaria del a stessa è questione che attiene al merito della sua valutazione, che non può essere ce sotto il profilo della violazione di legge.
Peraltro, con il motivo in esame, il ricorrente non ha dedotto come vi2:ii) motivazione l’eventuale alterazione della prova, ma esclusivamente a s inutilizzabilità.
Stante la piena utilizzabilità di tale accertamento tecnico irripetibile, a superati gli ulteriori profili di doglianza del ricorrente, prospettati con il motivo di ricorso.
Anche questo motivo deve, dunque, essere rigettato.
In conclusione, stante l’infondatezza manifesta delle censure sollevate, il r proposto deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, ai sensi dell cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro:c s Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma di att. cod. proc.pen..
Così deciso in Roma il 5 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presider/te