Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31953 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31953 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 1393/2023 RGTL del Tribunale di Roma del 13 settembre 2023;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore genera NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta. altresì, la memoria difensiva del 9 febbraio 2024 redatta, nell’inter ricorrente dall’AVV_NOTAIO, del foro di Roma, con la quale si è insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, con ordinanza resa in data 13 settembre 2022, ha rigettato la richiesta di riesame presentata da NOME avverso il provvedimento con il quale, il precedente 17 agosto 2023, il Gip del Tribunale di Civitavecchia aveva disposto a carico del medesimo, indagato per una serie di delitti connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, da lui commessi i ipotesi – in concorso con COGNOME NOME – la misura della custodia cautelare in carcere; avendo il ricorrente censurato la adozione della misura sia contestando la competenza territoriale del giudice procedente che la sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale, quanto al primo profilo d impugnazione osservava che il ricorrente era oggetto di indagini per avere ceduto, in concorso, appunto, col COGNOME, a taluni individui quantitativi d cocaina poi spacciati in Manziana e dunque nel circondario del Tribunale di Civitavecchia, si imputava, pertanto, si imputava ai due di avere provveduto a diverse cessioni in Manziana; quanto alla sussistenza delle esigenze probatorie si rilevava che le emergenze probatorie facevano risultare una attività di costante e sistematico spaccio, resa ancora più allarmante dalla vicinanze fra il Tonnita ed il COGNOME, soggetto quest’ultimo di significativo spessore nell’ambito della malavita dedita agli stupefacenti, sicché, essendo da escludere anche per tale motivo la qualificabilità delle condotte nell’ambito dei fatti di lieve ent l’unica misura cautelare idonea a presidiare l’esigenza cautelare di reiterazione dei reati era quella intramuraria.
Avverso detta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione, con due motivi, la difesa del NOME.
Con il primo ha insistito, sostenendo che il Tribunale sia incorso in una violazione di legge, oltre che nel vizio di motivazione, nell’affermare che la competenza territoriale ad emettere la misura in questione sarebbe stata del Tribunale di Roma e non di quello di Civitavecchia.
Mentre con il secondo ha dedotto i medesimi vizi in relazione alla ritenuta ricorrenza, in termini di attualità e concretezza, delle esigenze cautelari pos a base della misura applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, essendone rimasti o inammissibili o del tutto infondati i motivi posti a suo sostegno, deve essere dichiarato di conseguenza inammissibile.
Prendendo le mosse dalla censura avente ad oggetto la confermata competenza territoriale della autorità giudiziaria centocellese, si rileva che stessa, argomentata sulla base della ritenuta commissione del reato ascritto al COGNOME – consistente secondo il ricorrente nella detenzione presso la sua abitazione e nella cessione, in concorso col COGNOME, di sostanza stupefacente presso la abitazione di quest’ultimo – in territorio ricompreso nel circondario d Roma, è stata sviluppata senza tenere conto, come, invece, ha fatto il giudice del riesame cautelare, della articolata vicenda criminosa della quale il COGNOME appare, allo stato, essere, in quanto indagato, partecipe.
Infatti, sebbene sia vero che il COGNOME, in particolare, cooperava con il COGNOME custodendo presso la propria abitazione, indubbiamente ubicata in Roma, la sostanza stupefacente che questi, di volta in volta, cedeva ai successivi intermediari, la ricorrente difesa ha del tutto trascurato considerare che gli acquirenti dello stupefacente erano soliti smerciarlo – in una coordinata sinergia criminosa della quale anche il COGNOME ed il COGNOME erano, quanto meno, concorrenti – per come emerso in sede di indagini preliminari, in territorio di Manziana, o comunque in territori limitrofi al lago di Bracciano, territorialmente ricompresi nell’ambito del circondario del Tribunale di Civitavecchia.
Ciò posto, si osserva che, secondo quanto emerge dalla ordinanza impugnata, al COGNOME è attualmente contestata, unitamente al COGNOME ed ad altri individui, proprio la cessione ai consumatori finali della sostanz stupefacente, evento questo verificatosi pacificamente a Manziana e zone ad essa limitrofe, tutte ricadenti nel circondario di Civitavecchia.
Con tale rilievo il ricorrente non si è confrontato, essendosi egli esclusivamente riferito alla attività di detenzione e custodia della sostanz stupefacente che sarebbe stata posta in essere dal NOME, nulla osservando sulla attività – invece oggetto della provvisoria contestazione secondo quanto emergente dal testo della ordinanza cautelare ora in questione – di cessione, in concorso con altri, dello stupefacente.
Tale scarto contenutistico fra le ragioni impugnatorie ed il contenuto del provvedimento impugnato rende, il ricorso del COGNOME, sotto il profilo descritto, generico, e, pertanto, inammissibile, in quanto eterogeneo rispetto ai motivi che hanno portato alla adozione del provvedimento impugnato.
Passando al successivo motivo di doglianza, riguardante la sussistenza, in termini di attualità e concretezza, delle esigenze cautelari, da ritrovar
queste ultime, nella necessità di evitare il ripetersi delle condotte criminos osserva il Collegio che la sistematicità del contributo offerto dal COGNOME al attività delittuosa (significativamente il Tribunale del riesame cautelare rimanda ai moltissimi episodi di spaccio ed alla stabilità dei canali di fornitura de stupefacente) rende giustificata l’affermazione relativa alla sussistenza de pericoli ed al fatto che gli stessi siano adeguatamente presidiati solo con misura cautelare in esame.
Il presente ricorso, manifestatosi inammissibile uno dei motivi con esso agitati e come palesemente infondato l’altro, deve essere dichiarato, a sua volta, inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Non derivando dalla presente sentenza la rimessione in libertà del ricorrente, della stessa deve essere data notizia alle Autorità di cui all’art. comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., secondo le modalità meglio indicate in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Il Presidente
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore