Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39231 Anno 2024
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Penale Sent. Sez. 6 Num. 39231 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nata il 12/08/1997 in Albania avverso l’ordinanza del 26/04/2024 del Tribunale del riesame di Milano
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME quale sostituto processuale dell’avvocato NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso al quale si riportata.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Milano ha confermato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Milano in data 11 aprile 2024, che applicava la misura degli arresti domiciliari a NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma
1, 80, comma 2, d.P.R. 309/90, perché, in concorso con altri, il 25 gennaio 2021, acquistava, importava dalla Germania e illecitamente deteneva un quantitativo imprecisato, pari comunque a diversi chili, di cocaina, destinata allo spaccio.
Il fatto per cui si procede è stato oggetto di altra ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Bologna il quale, pur riconoscendo la gravità indiziaria, non ha emesso alcuna misura cautelare, dichiarandosi territorialmente incompetente a favore del Tribunale di Milano e non ravvisando ragioni di urgenza.
Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano, il 5 aprile 2024 ha, quindi, emesso provvedimento di fermo nei confronti della donna e del concorrente eseguito in 9 aprile 2024.
Il G.i.p. non ha convalidato il fermo per difetto del pericolo di fuga applicando, tuttavia, la misura di arresti domiciliari, ravvisando a carico dell’indagata gravi indizi di colpevolezza per il reato in contestazione e il pericol di reiterazione del reato.
Il Collegio della cautela milanese ha evidenziato che l’indagine aveva permesso di accertare che il gruppo criminale con sede in Emilia si rivolgeva, tra gli altri, ad un fornitore milanese, NOME COGNOME marito dell’indagata, che faceva giungere la droga in Italia dalla Svizzera e dalla Germania.
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame ha ritenuto altamente probabile che almeno una parte, se non tutta, della condotta di acquisto dello stupefacente in questione da parte della cellula milanese sia avvenuto a Milano atteso che il concorrente NOME COGNOME operava in tale città e che a Milano era giunta la sostanza prima della successiva cessione ad altri. Il Tribunale ha sottolineato che, anche a voler ritenere che non si possa determinare con certezza il luogo d’acquisto dello stupefacente, sempre a Milano è avvenuta altra parte significativa della condotta contestata ai fermati e alla ricorrente i particolare, ovvero quella di detenzione dello stupefacente, condotta che è proseguita anche in data 26 gennaio 2021, giorno in cui è avvenuto lo spostamento dello stupefacente da una vettura all’altra prima del suo successivo smistamento. Il Tribunale, pertanto, ha riconosciuto la competenza della Autorità giudiziaria milanese alla stregua dei criteri residuali di cui all’art. 9, comma cod. proc. pen., essendo pacificamente Milano l’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione (e cioè la detenzione).
NOME Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione la Bibaj, deducendo i seguenti motivi.
2.1. Incompetenza territoriale del G.i.p. che ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare.
Anche a volere ammettere l’ipotesi della asserita esistenza della cellula milanese, che si è occupata di ricevere la droga proveniente dalla Germania, è evidente che l’interpretazione della nozione di acquisto proposta nella impugnata ordinanza non è condivisibile. Premesso che l’altamente probabile” non è criterio esperibile per determinare la competenza per territorio, né dagli atti di indagine, né dall’ ordinanza di custodia cautelare, né dalla lettura dell’impugnata ordinanza si evincono elementi dai quali potere desumere che l’acquisto – inteso come momento in cui si è raggiunto il consenso tra venditore e acquirente – sia avvenuto anche solo in parte a Milano. Basti pensare che il procedimento era stato iscritto a Bologna e ha visto il coinvolgimento di diversi soggetti d nazionalità albanese operanti in varie località dell’Italia settentrionale soprattutt nel modenese. Non si comprende sulla base di quale norma il luogo certo in cui si consuma l’importazione, e cioè Bolzano (ove è stata varcata la frontiera), debba essere ritenuto subvalente rispetto al luogo in cui si sarebbe protratta la detenzione.
Inoltre, benché non sia necessario ricorrere alla regola supplettiva di cui all’art. 9, comma 1, cod. proc. pen., ove anche se volesse invocare tale criterio, la competenza non potrebbe radicarsi dinnanzi all’Autorità giudiziaria milanese. Infatti, se la detenzione fosse la condotta di natura permanente determinante ai fini della individuazione della competenza, la stessa dovrebbe radicarsi nei luoghi in cui sarebbe continuato il viaggio itinerante poi intrapreso da Tuschj dopo la sosta milanese. La presunta detenzione dello stupefacente, infatti, permane fino al momento delle successive cessioni, indicate a Reggio Emilia e Ravenna.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Non sussistono elementi che consentono di collocare la ricorrente in un contesto ben più ampio di narcotraffico. L’indagata non può essere considerata membro della “cellula milanese”, posto che la stessa non aveva alcun ruolo all’interno di detta cellula, né si registrano contatti quest’ultima con soggetti asseritamente appartenenti a tale presunto gruppo criminale. La COGNOME si è limitata ad avere contatti con il proprio compagno NOME COGNOME La condotta della indagata si è limitata ad avere accompagnato in macchina la compagna di COGNOME Difetta, quantomeno, il requisito della attualità, risalendo i fatti al 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Quanto alla competenza territoriale, occorre osservare che in tema di traffico di stupefacenti, qualora il reato venga realizzato attraverso la consumazione di più condotte tra quelle alternativamente previste dal primo comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, alcune delle quali poste in essere prima dell’introduzione della droga nel territorio nazionale, ma comunque su di esso, la competenza territoriale deve essere stabilita con riguardo al luogo in cui è stata compiuta la prima di tali condotte (ex multis Sez. 6, n. 46249 del 07/10/2016, Bologna, Rv. 268479 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 3882 del 04/11/2011 -dep. 31/01/2012-, COGNOME, Rv. 251526 – 01)
Poiché, infatti, le diverse condotte previste dall’art. 73 d.P.R. 309/1990. sono tra loro in rapporto di alternatività formale, queste, quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, senza un’apprezzabile soluzione di continuità, costituiscono, in una sorta di progressione criminosa, condotte plurime di un unico reato (tra le tante, Sez. 6, n. 9477 del 11/12/2009, dep. 10/03/2010, COGNOME, Rv. 246404).
Pertanto, per determinare, in tal caso, la competenza per territorio occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate e, quindi, non può che anticiparsi temporalmente l’inizio della condotta incriminata, avendo riguardo al luogo ove sono state compiute tali condotte penalmente rilevanti, quale è quella tesa alla materiale organizzazione dell’operazione di acquisto.
La motivazione del Tribunale del riesame sul punto è congrua e logica, posto che mette in risalto che il concorrente Luka Genc operava stabilmente in tale città e che a Milano era giunta la sostanza prima della successiva cessione ad altri.
3. Anche il motivo sulle esigenze cautelari è infondato.
Il Collegio della cautela ha evidenziato come le concrete modalità e le circostanze del fatto rivelassero una notevolissima potenzialità offensiva dell’indagata, nonostante la sua incensuratezza e giovane età.
In particolare, la NOME risultava essersi occupata in prima persona della prenotazione dei viaggi per il compagno – del tutto verosimilmente collegati alla sua operatività nel mercato degli stupefacenti – ed avere prestato un solido supporto alle attività di NOME e NOME, con i quali condivideva modalità riservate di comunicazione, intrattenendo in diverse occasioni conversazioni non monitorate sulle utenze oggetto di intercettazione e captate solo grazie ai dispositivi di captazione ambientale.
Il quantitativo considerevole di cocaina è stato correttamente ritenuto indicativo di collegamenti con il circuito criminale del narcotraffico. A fronte di t
esigenze, il Tribunale ha, quindi, valutato non irragionevolmente che le stesse non fossero fronteggiabili una misura non detentiva, stante la necessità di
limitare la libertà di movimento della NOME.
Al rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
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spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19 settembre 2024
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