Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35442 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 35442  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratric generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Brescia rigettava il ricors di NOME COGNOME avverso l’ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti dal giudice per le indagini preliminari di Brescia per i reati di cui all’ art. 73 d.P. 309 del 1990.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal difensore, articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione degli artt. 9, 12 e 16 cod. proc. pen. in relazione all’individuazione de
competenza territoriale per i reati-fine in materia di sostanze stupefacenti / da ritenersi appartenente all’autorità giudiziaria di Reggio Calabria nel cui territorio è stato accertato il reato associativo e nell’ambito del cui programma criminoso i reati-fine sono stati posti in essere.
A ciò si aggiunge che al ricorrente nel presente procedimento è contestato il medesimo ruolo, con le medesime modalità operative, attribuitegli nel lI  GLYPH $1 procedimento Eureka, quale appartenente all’RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 sin dal gennaio 2020 (capo A), pendente a Reggio Calabria con sovrapponibilità, anche cronologica, delle condotte.
Ne consegue che i delitti contestati nel presente procedimento sono frutto di azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso che determina, ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen., la competenza per territorio della sola autorità giudiziaria di Reggio Calabria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Va premesso che il presente procedimento si inserisce nell’ambito di una complessa attività investigativa originata dalle chat criptate della piattaforma li SkyECC dalle quali era emersa l’operatività di un’organizzazione criminale dedita al narcotraffico internazionale con basi operative a Brescia e a Reggio Calabria.
L’ordinanza genetica, diversamente da quanto ritenuto dal Pubblico ministero, aveva accertato il ruolo di NOME COGNOME quale promotore dell’RAGIONE_SOCIALE con base operativa in Ardore (Reggio Calabria), così da determinare lo stralcio del capo di imputazione per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 175) e dei reati-fine ad esso connessi, con trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria di Reggio Calabria, mentre aveva ritenuto che i delitti di cui all’ art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20 e 21) fossero riconducibili ad un’attività di spaccio gestita a Brescia, in forma auto noma idal ricorrente insieme al cognato, NOME COGNOME.
Il Tribunale ha confermato detta ricostruzione rigettando l’eccezione di incompetenza territoriale a favore dell’autorità giudiziaria di Reggio Calabria anche per detti ultimi reati, in assenza di connessione con il delitto associativo, valorizzando: a) la notevole distanza temporale tra l’attività di spaccio avvenuta nel 2020 e la costituzione del sodalizio collocata a partire dal mese di ottobre 2022; b) l’assenza di contatti tra il ricorrente e i partecipi all’RAGIONE_SOCIALE di Reggio
Calabria; c) la diversità soggettiva rispetto a coloro che erano stati scelti com corrieri dall’RAGIONE_SOCIALE.
Questa conclusione discende da una precisa valutazione di merito svolta erà dall’ordinanza impugnata che, con argomenti non illogici e aderenti ai dati investigativi acquisiti, per come puntualmente richiamati, ha escluso la sussistenza di qualsiasi connessione tra il reato associativo e le condotte di spacci autonomamente poste in essere dal ricorrente, non potendosi applicare la vis actrativa del delitto più grave e della connessione.
Il ricorrente ha denunciato formalmente la violazione delle norme di legge in tema di competenza territoriale, ma nella sostanza ha prospettato una diversa ed inammissibile ricostruzione in fatto, che richiama altri procedimenti in cui è coinvolto COGNOME.
Va ricordato che, in tema di impugnazioni delle misure cautelari personali, la Corte di cassazione è tenuta a verificare esclusivamente se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del suo convincimento sui punti posti dalle parti e rilevanti per il giudizio, ma non anche quando siano proposte censure che riguardino la ricostruzione dei fatti o si risolvano in una divers valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come avvenuto nella specie.
Deve, dunque, essere confermata la competenza dell’autorità giudiziaria di Brescia con rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen
Così deciso il 25 settembre 2025
La Consigliera estensora
Il Presidente