Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11486 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11486 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME nato a Cori il 20/08/1989; avverso l’ordinanza del 30/12/2024 del Tribunale di Genova; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova procede, anche nei confronti del ricorrente, per piø ipotesi di riciclaggio di autovetture, provento di delitti contro il patrimonio, alterate nei loro tratti identificativi, una delle quali (capo 5) imbarcata al porto di Genova e diretta verso il porto di un Paese extra UE.
1.1. Con ordinanza in data 9 dicembre 2024, il G.i.p. del Tribunale di Genova applicava -anche al ricorrente- la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti descritti ai capi 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19 della provvisoria imputazione.
1.2. Avverso tale ordinanza proponeva istanza di riesame l’indagato, che poneva al Tribunale la questione della competenza territoriale, ritenendo competente per territorio ( ex art. 9, comma 2, cod. proc. pen.) il Tribunale di Velletri, luogo di residenza degli indagati e luogo ove sono altresì attestati i primi contatti tra gli stessi funzionali allo svolgimento delle attività illecite descritte in imputazione; in assenza di elementi certi atti ad identificare il luogo ove i reati furono commessi (primi segmenti di condotte dissimulatorie), a detta del ricorrente, deve supplire il criterio sussidiario della residenza dell’indagato.
1.3. Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame cautelare personale, respingeva l’istanza di riesame, confermando la competenza per territorio del Tribunale di Genova ( ex art. 9, comma 1, cod. proc. pen.), in quanto, non potendosi con certezza determinare il luogo di consumazione (art. 8 comma 1, cod. proc. pen.) del piø grave reato di riciclaggio contestato (capo 5), necessariamente doveva supplire il criterio succedaneo dettato al comma 1 dell’articolo 9 del
codice di rito, con attribuzione della competenza al giudice dell’ultimo e definitivo atto (luglio 2023, capo 5) di allontanamento e dispersione della traccia identificativa (imbarco verso porti esteri del Mediterraneo) delle autovetture provento di delitto.
Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagato a ministero del difensore di fiducia abilitato, che ha proposto un unico motivo di impugnazione.
Il ricorrente deduce (ai sensi di quanto prevede l’art. 606, comma 1, lett. C, cod. proc. pen.) l’inosservanza degli artt. 8 e 9 del codice di rito, insistendo per l’incompetenza del Tribunale di Genova, in favore di quello di Velletri, luogo di residenza degli imputati. Evidenzia in proposito che il luogo di imbarco (Genova) della vettura indicata al capo 5 Ł solo l’ultimo di una serie di atti ad efficacia dissimulatoria commessi dagli indagati, che prima di ciò hanno falsificato il contratto di assicurazione (rca) ed acquistato il titolo di viaggio per il vettore navale, indicando una vettura diversa da quella realmente imbarcata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso, con il quale si lamenta l’incompetenza per territorio del giudice che ha emesso la misura, Ł in sØ ammissibile (Sez. 6, n. 25835 del 04/06/2010, Rv. 247776-01), ma infondato.
1.1. Il Tribunale della cautela ha ritenuto che, in difetto di esatta individuazione del luogo di consumazione del piø grave dei delitti di riciclaggio contestati al ricorrente (capo 5), dovesse supplire il primo dei criteri succedanei indicati nel testo dell’art. 9 del codice di rito, ossia il luogo dell’ultimo atto certo in cui si Ł realizzata parte della condotta di “trasferimento” incriminata (porto di Genova), poichØ lì sono state poste in essere le operazioni di imbarco verso l’estero della vettura provento di delitto e oggetto di trasformazione.
1.2. Se infatti Ł certamente vero che ai fini della determinazione della competenza per territorio nel delitto di riciclaggio a consumazione c.d. progressiva, occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte trasformiste (Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 282019-01: in tema di riciclaggio, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il reato realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che apportino il loro contributo in tempi e luoghi diversi, deve considerarsi consumato ove si realizza il primo atto, ancorchØ costituente un segmento della condotta tipica ; analogo principio Ł sotteso a Sez. 1, n. 42215 del 27/10/2021, Rv. 282314; nello stesso senso, da ultimo, Sez. 6, n. 19591 del 10/04/2024, Giordano, non mass.), si Ł pure piø volte condivisibilmente affermato che, ove tale ‘primo luogo’ non sia (come nella presente fattispecie) identificato con certezza o non sia (allo stato) identificabile, il foro competente va individuato mediante ricorso al primo dei criteri suppletivi previsti dall’art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 31522 del 01/06/2023, COGNOME, Rv. 284959-01; Sez. 4, n. 31153 del 23/05/2024, COGNOME, non mass.).
1.3. Il Tribunale del riesame, nel rigettare l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Genova ha fatto corretta applicazione di tale principio. Ed invero, poichØ, allo stato degli atti, con riguardo alle diverse condotte dissimulatorie compiute (opinabili nella loro decisività) non Ł stato possibile individuare con certezza il luogo di perfezionamento del reato, correttamente il Tribunale ha fatto riferimento, in applicazione di quanto dispone l’art. 9, comma 1, cod. proc. pen., all’ultimo luogo in cui Ł avvenuta una parte dell’azione e, quindi, al luogo d’imbarco verso l’estero della vettura oggetto di trasformazione identitaria in itinere . Tale criterio succedaneo prevale su quello indicato al comma 2 dello stesso articolo 9, giacchØ si attiene al fatto piuttosto che all’autore ( ratio che ha ispirato il legislatore processuale, attenutosi al principio del diritto penale del fatto) e rispetta altresì la gerarchia interna all’articolato (Sez. 6, n. 40249 del 30/11/2006, Pacifico, Rv. 234761-01; Sez. 2, n. 31434 del 03/11/2020, Fiore, non mass.).
Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 25/02/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME