Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25272 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25272 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE DI MILANO nei confronti di TRIBUNALE DI ROMA, con l’ordinanza del 29/01/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma. udito l’avvocato NOME COGNOME del foro di ROMA, presente in difesa di COGNOME NOME, il quale si è riportato alle conclusioni del Procuratore generale; udito l’avvocato NOME COGNOME del foro di ROMA, presente in difesa di COGNOME NOME e quale sostituto processuale dell’avvocato NOME COGNOME del foro di ROMA, in difesa di COGNOME NOME, come da nomina depositata all’odierna udienza, che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma; udito l’avvocato NOME COGNOME del foro di ROMA, presente in proprio e quale sostituto processuale, come da nomina depositata all’odierna udienza, dell’avvocato NOME COGNOME del foro di ROMA, in difesa di COGNOME NOME, che si è riportato alle conclusioni del Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13/03/2023, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha declinato la propria competenza territoriale – nell’ambito del processo a carico di NOME COGNOME e altri, a vario titolo imputati ex artt. 615-te e 648-bis cod. pen., disponendo trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di Milano. Tale decisione si fonda sulle seguenti considerazioni:
quanto alle contestazioni ex art. 615-ter cod. pen., occorre fare riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 17325 del 26/03/2015, Rocco, Rv. 263020 – 01), secondo cui il luogo di consumazione di tale reato, da prendere in considerazione ai fini della individuazione della competenza territoriale, è quello nel quale si trova colui che si introduce abusivamente nel sistema e non quello in cui è ubicato il server;
in ordine alle contestazioni ex art. 648-bis cod. pen., le somme destinate ad NOME COGNOME e NOME COGNOME sono state incassate presso l’ufficio postale denominato “Milano INDIRIZZO“, ubicato nel capoluogo lombardo, mediante vaglia clonati, per essere successivamente riversate su un conto corrente aperto con le false generalità del COGNOME e, infine, accreditate su altri conti correnti. A Milano s sono svolte, dunque, le operazioni di donazione dei vaglia e di fittizia intestazione del conto corrente a NOME COGNOME, mentre le ulteriori distribuzioni di denaro rappresentano – rispetto a tali operazioni – un post factum e non valgono a radicare una diversa competenza per territorio;
sussiste connessione fra le ipotesi di abusivo accesso al sistema informatico di RAGIONE_SOCIALE e di riciclaggio, essendo il primo reato strumentale rispetto al secondo, in quanto finalizzato a verificare sia l’avvenuto pagamento di determinati vaglia, sia le successive distribuzioni di denaro, poste in essere mediante vaglia postale. La connessione tra le suddette fattispecie incriminatrici determina lo spostamento della competenza territoriale, a norma dell’art. 16 cod. proc. pen., verso il Tribunale di Milano, competente per il reato più grave, ossia il riciclaggio perpetrato in danno di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
1.1. In data 06/09/2023, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato, nei confronti dei medesimi imputati, richiesta di rinvio a giudizio e, in vista dell’udienza preliminare, ha inoltrato una memoria, a mezzo della quale ha domandato la rimessione degli atti a questa Corte, a norma degli artt. 28 e 30 cod. proc. pen. o, in subordine, ex art. 24-bis cod. proc. pen., per sentir dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Roma.
1.2. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano ha rimesso gli atti a questa Corte, per la risoluzione del
conflitto negativo di competenza, dando la prescritta comunicazione al Giudice in conflitto. Tale provvedimento si basa sulle seguenti considerazioni:
il delitto di riciclaggio non e teRratd integrato mediante il compimento delle operazioni di clonazione dei vaglia, nonché di fittizia intestazione del conto corrente a NOME COGNOME (fatti pacificamente realizzatisi in Milano), costituendo queste condotte il delitto presupposto, atto a generare la provvista di euro 85.000,00, oggetto della distinta e successiva condotta di autoriciclaggio, essendo peraltro chiaro – già dalla formulazione dell’imputazione – come tale delitto presupposto sia stato consumato ad opera di persone diverse, rispetto a COGNOME, COGNOME e COGNOME, ossia coloro che sono imputati di riciclaggio;
l’effetto dissimulatori°, atto a integrare il contestato delitto di riciclaggio, concretizzato allorquando COGNOME e COGNOME hanno ottenuto l’assenso della COGNOME, a farsi accreditare la somma di euro 79.000,00 su conto corrente ad ella intestato e, in seguito, ad effettuare ulteriori operazioni di smistamento del denaro;
il delitto di riciclaggio, quindi, si è perfezionato in Roma, ossia laddove la Siri aveva il conto corrente sul quale sono giunte le somme destinate a essere in seguito smistate, conto dal quale è stata prelevata parte della provvista e dal quale sono stati effettuati i successivi bonifici.
Il Procuratore generale, riportandosi alla requisitoria scritta già presentata, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma. Trattandosi di questione di competenza territoriale relativa al delitto di riciclaggio e non essendo stato accertato il luogo di formazione della provvista, occorre aver riguardo al luogo nel quale la materiale distribuzione del denaro, provento di delitti presupposti, risulti realizzata. Nella concreta fattispecie, il conto corrente dal quale sono state realizzate le condotte di frammentazione della somma è quello intestato a NOME COGNOME, circostanza che radica la competenza territoriale del Tribunale di Roma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità, in rito, del proposto conflitto di competenza. Il principio di diritto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, è che le condizioni necessarie – ai fini del configurabilità del conflitto negativo – siano rappresentate dal doppio rifiuto di provvedere sulla medesima questione, in ragione della ritenuta propria incompetenza, espresso da due giudici, i quali si indichino reciprocamente come competenti; viene in tal modo a determinarsi la stasi del procedimento, che non
può essere risolto senza l’intervento della Corte regolatrice (Sez. 1, n. 4960 del 12/10/1995, Passaro Rv. 202673; Sez. 1, n. 1858 del 28/04/1992, COGNOME, Rv. 190522). Tanto premesso, in punto di ammissibilità del conflitto, deve dichiararsi la competenza per territorio del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma.
Integrando la ricostruzione storica e oggettiva esposta in parte narrativa, si può precisare come il meccanismo delittuoso ipotizzato dall’accusa fosse articolato nei seguenti termini:
alcuni impiegati e direttori di uffici postali, operanti sul territorio naziona avrebbero compiuto una pluralità di abusivi accessi al sistema informatico di RAGIONE_SOCIALE, al fine di controllare l’avvenuto pagamento di determinati vaglia;
una volta che ciò risultava esser stato effettuato, il vaglia stesso veniva “clonato” e presentato all’incasso presso determinati uffici postali;
due di tali vaglia, l’uno dell’importo di euro 140.000,00 e l’altro dell’importo d euro 85.000,00, sono stati contraffatti e presentati all’incasso presso l’ufficio postale “Milano 80”, ad opera di soggetti non identificati, i quali hanno aperto un conto corrente ad hoc, spendendo le false generalità dei legittimi intestatari COGNOME e COGNOME;
NOME COGNOME e NOME COGNOME, soggetti diversi dagli ignoti che avevano clonato e portato all’incasso i suddetti vaglia (le cui somme erano state nel frattempo versate, come detto, su un conto corrente falsamente intestato ai reali beneficiari COGNOME e COGNOME), hanno convinto NOME COGNOME a farsi accreditare, sul proprio conto corrente, parte di tali somme e, in seguito, ad effettuare bonifici parziali verso i conti correnti di altri soggetti compiacenti.
Quanto al fenomeno dello spostamento di competenza ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen., pare sufficiente richiamare il dictum di Sez. 6, n. 30998 del 19/04/2018, M., Rv. 274019- 01, a mente della quale: «Ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezz a condizione che risulti un effettivo legame finalistico fra i reati commessi da soggetti diversi». Nel caso di specie, l’accusa ipotizza che i reati strumentali ex art. 615-ter cod. pen. siano stati commessi ad opera di soggetti diversi, rispetto agli autori del reato-fine di riciclaggio; l’evidente legame finalistico, esistente f l’accesso abusivo al sistema informatico e il successivo riciclaggio della provvista illecitamente costituita, però, legittima pienamente l’attrazione della competenza verso il giudice competente in relazione al reato più grave.
3.1. Il più grave degli episodi di riciclaggio sussunti in rubrica è quello contestato sub 7); la soluzione della dedotta questione, allora, si incentra sulla definizione della competenza territoriale relativa a tale delitto. Il Giudic dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, come detto, ha ritenuto di poter anticipare la soglia della consumazione di tale modello legale, inglobandovi anche le condotte consistenti nella clonazione dei vaglia e nell’apertura dei conti correnti fittiziamente intestati a COGNOME e COGNOME; il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano è andato in contrario avviso, ritenendo che tali condotte peraltro ascrivibili a soggetti diversi – integrassero più propriamente i delit presupposti, di truffa e sostituzione di persona e non potessero già essere ricondotte al paradigma normativo ex art. 648-bis cod. pen.
3.2. La competenza inerente al reato di riciclaggio, laddove questo sia eseguito mediante modalità frammentata, in tempi diversi e ad opera di soggetti tra loro distinti, va determinata sulla falsariga del canone ermeneutico fissato da Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021, Brotini, Rv. 282019, secondo la quale: «In tema di riciclaggio, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il reat realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che apportino il loro contributo in tempi e luoghi diversi, deve considerarsi consumato ove si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica»(si ricorda anche Sez. 2, n. 29611 del 27/04/2016, Bokossa, Rv. 267511, secondo la quale: «Il reato di riciclaggio, pur essendo a consumazione istantanea, è reato a forma libera e può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente quando il suo autore lo progetti e lo esegua con modalità frammentarie e progressive»).
In base a tale principio di diritto, la competenza territoriale relativa al reat sub 7) – e, consequenzialmente, in ordine all’intero processo, in virtù della sopra richiamata “forza di attrazione” – consegue all’individuazione del primo atto costituente la condotta segmentata di riciclaggio.
3.3. Ulteriore principio di diritto al quale attenersi è quello dettato da Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Giugliano, Rv. 273484 – 01, secondo la quale: «La competenza per territorio, nell’ipotesi di reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici ed immediatamente percepibili».
Nella descrizione della condotta di riciclaggio contestata al capo 7), vi è l’espresso richiamo alla commissione del reato di contraffazione dei vaglia, ad opera di ignoti e nel quale non concorrono i soggetti attivi del riciclaggio COGNOME, COGNOME e COGNOME. Nella descrizione delle contestazioni ex art. 615-ter cod. pen., inoltre, si trova il riferimento al fatto che il vaglia donato sia stato posto all’in
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a Milano. Secondo la stessa contestazione, quindi, fra gli accessi abusivi al sistema informatico di RAGIONE_SOCIALE e la concretizzazione della condotta integrante la fattispecie delittuosa del riciclaggio, esiste una fase intermedia, nella quale ven g ono poste in essere altre condotte.
4.1. Ritiene il Collegio, allora, che l’effetto dissimulatorio, atto a integrare la fi g ura tipica del ricicla g gio, si sia realizzato solo mediante l’invio della ( g ià creata) provvista illecita, sul conto corrente intestato a un so g getto diverso, rispetto al legittimo prenditore, ossia – stando alla contestazione – allor q uando il denaro è stato accreditato sul conto corrente di NOME COGNOME, a Roma.
4.2. Le condotte precedenti – sarebbe a dire, la clonazione dei vaglia e l’apertura del conto corrente, falsamente intestato ai legittimi beneficiari – sebbene sicuramente verificatesi a Milano, per un verso sembrano adombrare altri reati, al momento non o gg etto di contestazione, per altro verso hanno una natura prodromica e propedeutica, rispetto all’effetto dissimulatorio atto a inte g rare il modello le g ale del ricicla gg io. Pacifico, invece, è che il conto corrente sul q uale la provvista illecitamente accumulata è confluita, per poi essere smistata, si trovi a Roma.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza di Roma, laddove dovranno essere trasmessi g li atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice delle inda g ini preliminari del Tribunale di Roma cui dispone trasmettersi g li atti.
Così deciso in Roma, 27 marzo 2024.