Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23246 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23246 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
SENTENZA
sul rinvio pregiudiziale proposto ai sensi dell’art. 24 -bis cod. proc. pen. proposto con ordinanza del 13 marzo 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nel procedimento a carico di:
NOME nato in SVIZZERA il 20/05/1965 NOME nato in SVIZZERA il 28/05/1963 Banca RAGIONE_SOCIALE con sede in Ginevra, INDIRIZZO
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che il rinvio pregiudiziale sia dichiarato inammissibile udito il difensore, Avv. NOME COGNOME sostituto processuale dell’Avv. NOME COGNOME difensore di COGNOME NOME COGNOME COGNOME e COGNOME NOME COGNOME dopo discussione chiede alla Corte di cassazione di ordinare la trasmissione degli atti alla Procura di Busto Arsizio.
L’Avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME difensore di ‘ Banca RAGIONE_SOCIALE ha chiesto che la competenza territoriale sia riconosciuta in capo al Tribunale di Busto Arsizio.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari di Milano disponeva il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per definire la competenza territoriale in ordine alle condotte di riciclaggio contestate agli imputati.
Nell’ordinanza sono state rilevate plurime interpretazioni sulla definizione della competenza territoriale in materia di riciclaggio, alcune che suggerivano la valorizzazione della prima condotta dissimulatoria, ed altre dirette a valorizzare la riconsegna del denaro riciclato, con concrete conseguenze sulla identificazione del tribunale competente.
L’Avv, NOME COGNOME di fensore di NOME NOME COGNOME e di NOME COGNOME depositava memoria con la quale si associava alle conclusioni del Procuratore generale e rilevava che le condotte contestate sarebbero state consumate interamente all’estero .
L’Avv. NOME COGNOME in difesa di ‘Banca RAGIONE_SOCIALE depositava memoria con la quale allegava che (a) che l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Milano doveva considerarsi ammissibile, (b) che non era riconoscibile la giurisdizione italiana dato che non erano state soddisfatte le condizioni previste dall’art. 10 cod. pen., (c) che qualora fosse stata riconosciuta la giurisdizione italiana la competenza territoriale avrebbe dovuto essere riconosciuta in quella del Tribunale di Busto Arsizio, luogo dove sarebbe stato consumato il primo segmento del riciclaggio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In via preliminare Il Collegio rileva che il Legislatore con la previsione della possibilità di disporre il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 24 -bis cod. proc. pen. ha introdotto un meccanismo, ispirato ad obiettivi di efficienza e di ragionevole durata, volto a porre il processo ‘in sicurezza’ da questioni relative alla competenza. Mediante tale strumento si è voluto, invero, «evitare casi, che si sono verificati, in cui l’incompetenza, tempestivamente ecc epita, è stata riconosciuta fondata solo in Cassazione, con conseguente necessità di dover iniziare da capo il processo» (cfr. Commissione COGNOME, Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, p. 40 )’ .
La ratio dell’istituto è dunque quella di evitare la celebrazione di processi che, in seguito alla tardiva rilevazione dell’incompetenza territoriale, debbano ricominciare con effetti deleteri sul diritto fondamentale dell’imputato alla ragionevole durata del processo.
Per attivare la cognizione del giudice di legittimità l ‘ordinanza ex art. 24bis cod. proc. pen. deve essere corredata di tutti gli elementi necessari per consentire la decisione ‘allo stato degli atti’.
La stessa deve dunque deve rilevare in modo chiaro (a) il dubbio sulla competenza e le basi normative e giurisprudenziali dello stesso, (b) gli elementi di fatto -emergenti allo stato degli atti – che possano consentire alla Cassazione di definire, in via anticipata e definitiva, quale sia il giudice competente per territorio.
Nel caso in esame il Giudice per le indagini preliminari di Milano rimetteva gli atti alla Cassazione rilevando che sul tema della individuazione della competenza per il reato di riciclaggio esisteva un contrasto giurisprudenziale, dato che parte della giurisprudenza di legittimità assegnava rilevanza alla condotta di ‘restituzione’ del denaro riciclato ed altra parte, invece, la negava.
E’ dunque stato esposto il dubbio, è stato allegato il capo di imputazione (decisivo, come si dirà, per le valutazioni anticipate sulla competenza territoriale) ed, infine, sono state allegate le proposte in ordine alla questione controversa delle difese degli imputati.
Il Collegio ritiene pertanto che l’ordinanza , pur nella sua sinteticità, sia ammissibile, ovvero idonea ad attivare la cognizione della Corte di cassazione sulla questione della competenza territoriale.
Nel caso in esame il Collegio rileva che la delibazione della competenza per territorio succede logicamente alla verifica della sussistenza della giurisdizione italiana.
Tale verifica costituisce la ‘ precondizione ‘ di ogni valutazione in ordine alla competenza territoriale e si intende implicitamente devoluta.
Diversamente opinando il Collegio definirebbe la competenza territoriale scrutinando in concreto la legittimazione d ell’autorità giudiziaria italiana, senza verificare la sussistenza della giurisdizione, dunque omettendo di verificare il prerequisito di ogni valutazione in ordine alla competenza per territorio.
2.1. In materia di estensione della giurisdizione italiana il Collegio riafferma che in relazione a reati commessi in parte all’estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche ‘ solo un frammento ‘ della condotta, intesa in senso naturalistico, e, quindi, un qualsiasi atto dell’ iter criminoso; tale connotazione, tuttavia, non può invece essere riconosciuta ad un generico proposito, privo di concretezza e specificità, di commettere all’estero fatti delittuosi, anche se poi ivi integralmente realizzati (Sez. 6, n. 56953 del 21/09/2017, P.m. in proc. COGNOME e altri, Rv. 272220 -01; Sez. 2, n. 48017 del 13/10/2016, Di, Rv. 268432 – 01).
Con specifico riferimento al riciclaggio si è poi affermato, con interpretazione che, ancora una volta si condivide che se il riciclaggio è commesso in parte all’estero, sussiste
la giurisdizione italiana nel caso in cui il delitto sia realizzato con condotte frazionate e progressive tenute da soggetti distinti, quando anche solo un frammento dell’azione consumata da alcuni dei correi, intesa in senso naturalistico, si sia svolta nel territorio dello Stato. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretto il riconoscimento della giurisdizione italiana nel caso di consegna in Italia, da parte di alcuni imputati, di denaro costituente provento dei delitti di frode fiscale ed appropriazione indebita commessi in Italia, ad altri correi, che lo avevano poi trasportato all’estero e l’avevano versato su conti correnti accesi presso una banca straniera, ottenendo, infine, da una banca italiana, di fatto controllata da quella straniera, l’erogazione di finanziamenti per importi corrispondenti ai versamenti effettuati (Sez. 2, n. 4583 del 10/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282812 – 01).
Nello stesso senso si è affermato che il riciclaggio mediante “trasferimento” transfrontaliero di denaro di delittuosa provenienza, per la sua natura di reato a forma libera ed a consumazione potenzialmente prolungata, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui si realizza un qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi, successivo a precedenti versamenti, da un conto corrente bancario a un altro diversamente intestato e acceso presso un differente istituto di credito, sicché, ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta (Sez. 2, n. 14175 del 01/04/2025, Tribunale Busto Arsizio, Rv. 287804 01).
2.2. Nel caso in esame, come si ricava con sicurezza dalla struttura del capo di imputazione la condotta di riciclaggio veniva compiuta non solo mediante movimentazioni del denaro di provenienza illecita agite all’estero, ma anche attraverso il trasferimento del contante in Italia. Tale ultimo frammento della condotta riciclatoria è sicuramento idoneo a radicare la giurisdizione italiana.
Affermata la sussistenza della giurisdizione italiana occorre verificare se la competenza a trattare il procedimento spetti al Tribunale di Milano o a quello di Busto Arsizio.
3.1. In via preliminare il Collegio rileva che, nella materia della competenza territoriale la Cassazione ha condivisibilmente affermato che le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata, la quale, in base al principio della perpetuato iurisdictionis , va determinata con criterio ex ante , sulla scorta degli elementi disponibili al momento della formulazione dell’imputazione (Sez. 4, n. 14699 del 12/12/2012, dep. 2013, Perez, Rv. 255498 01; Sez. 4, n. 35016 del 17/06/2024, Appendino, Rv. 286987 -01; Sez. 3, n. 16086 del 09/11/1990, COGNOME, Rv. 185960 – 01).
Tal principio si ritiene valido anche nei casi in cui -come in quello in esame -la competenza territoriale debba essere definita dalla Cassazione in seguito alla proposizione di un rinvio ai sensi dell’art. 24 -bis cod. proc. pen., tanto più che la Corte di cassazione, quando decide in seguito alla proposizione di una richiesta di rinvio pregiudiziale, non dispone di alcun potere istruttorio, ma è chiamata a decidere sulla base degli atti disponibili e, principalmente sulla base della struttura del capo di imputazione.
Si afferma, cioè, che quando decide in seguito al rinvio pregiudiziale disposto ai sensi dell’art. 24 -bis cod. proc. pen., la Cassazione, priva di poteri istruttori, decide facendo primario riferimento alla struttura del capo di imputazione, tenendo in considerazione le allegazioni del giudice del rinvio e delle parti.
3.2. Quanto alla questione controversa, ovvero la determinazione della competenza territoriale in relazione al reato di riciclaggio, il Collegio:
in primo luogo condivide e riafferma la giurisprudenza secondo cui il reato di riciclaggio si perfeziona con la realizzazione dell’effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall’art. 648bis , comma primo, cod. pen. Si precisa che non è necessario che il compendio “ripulito” sia restituito a chi l’aveva movimentato, cosicché il mero trasporto materiale in altro luogo del bene ‘già’ riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, da intendersi in senso esclusivamente giuridico di movimentazione ‘ dissimulatoria ‘ (Sez. 1, n. 2561 del 12/12/2022, dep. 2023, Tribunale Padova, Rv. 283873 -01; Sez. 1, n. 32491 del 30/06/2015, COGNOME Rv. 264497 – 01).
Si tratta di un orientamento consolidato che si ritiene di confermare nonostante si registri una risalente pronuncia secondo cui la previsione di cui all’art. 648bis cod. pen. individua quale tipica modalità operativa del riciclaggio “la sostituzione”, ovvero la consegna di un bene al riciclatore in cambio di uno diverso, sicché il reato integrato con tale modalità si consuma solo con il perfezionamento della sostituzione e dunque con la restituzione dei capitali illeciti riciclati a colui che li aveva “movimentati” (Sez. 5, n. 19288 del 05/02/2007, COGNOME e altri, Rv. 236635 – 01);
in secondo luogo riafferma – ed il punto è decisivo nel caso di specie – che il riciclaggio è un reato a consumazione potenzialmente prolungata; si ribadisce cioè che, essendo quello di cui all’art. 648bis cod. pen. un delitto a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità ‘ frammentarie e progressive ‘ , integra un autonomo atto di riciclaggio, qualsiasi prelievo o trasferimento di somme di denaro successivo a precedenti versamenti, pur se eseguito attraverso il trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, diversamente intestato e acceso presso un differente istituto di credito (tra le altre: Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, COGNOME, Rv. 286140 – 01). E che ove più siano le condotte consumative del riciclaggio, attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva ed a consumazione
prolungata, che viene a cessare con l’ultima delle operazioni poste in essere (Sez. 2, n. 29869 del 23/06/2016, Re, Rv. 267856 -01, Sez. 2, n. 52645 del 20/11/2014, Montalbano, Rv. 261624 -01).
Sul punto non si condivide quanto affermato isolatamente da Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021, COGNOME (Rv. 282019 – 01), secondo cui, ai fini della determinazione della competenza territoriale quando si procede per riciclaggio, il reato realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che apportino il loro contributo in tempi e luoghi diversi, si considera consumato ove si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica: tale interpretazione confligge, infatti, con la consolidata e condivisa interpretazione secondo cui il riciclaggio è un reato che quando si consuma attraverso condotte frammenta rie e progressive deve considerarsi ‘un unico’ reato, il che implica che la consumazione vada identificata nell’ultimo, e non nel primo, frammento.
3.3. Nel caso in esame, sulla base degli elementi disponibili deve dunque, in prima battuta, essere identificato il luogo dove è stata compiuta l’azione dissimulatoria che, in questo caso, si configura sicuramente consumata con modalità ‘progressive’ .
Sul punto deve innanzitutto escludersi che la vendita simulata e l’ emissione della relativa fattura per operazioni inesistenti riconducibile alla società RAGIONE_SOCIALE costituisca un ‘ segmento ‘ della condotta di riciclaggio idonea a determinare la competenza per territorio; la condotta in questione integra, infatti, uno dei reatipresupposto del riciclaggio, dato che tale condotta fraudolenta ha contribuito a generare le somme illecite oggetto del successivo riciclaggio.
Emerge, invece, che la condotta dissimulatoria è stata sicuramente agita con modalità frammentarie e progressive’ , ovvero, non solo attraverso il trasferimento delle somme provento di reato all’estero, tra l’altro anche presso l’istituto ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di Nassau, Bahamas, ma anche attraverso il trasferimento e la consegna -da considerarsi anch’essa funzionale alla dissimulazione – del denaro contante oggetto dei precedenti trasferimenti effettuata da Cervino ad Alvares ed avvenuta a Milano.
E’ vero che COGNOME si è anche occupato della successiva riconsegna del denaro ai beneficiari della frode: ma se tale azione, in coerenza con la giurisprudenza richiamata, si atteggia come un post factum rispetto al riciclaggio, ciò non vale per la condotta di trasferimento in Italia da parte di COGNOME del denaro contante – già movimentato all’estero – ad COGNOME. Tale condotta costituisce, invece, l’ultimo frammento della condotta dissimulatoria contestata , iniziata con le movimentazioni ‘estero su estero’ e terminata a Milano.
La competenza deve, pertanto, essere determinata in quella del Tribunale di Milano.
P.Q.M.
Visto l’articolo 24bis cod. proc. pen. dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Milano. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al comma 4 dell’art. 24bis cod. proc. pen.
Così deciso, il giorno 23 aprile 2025.